PREMESSA
La
Direttiva 2014/52/UE (per il testo vedi QUI) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della UE n. L/124 del 25/4/2014 modifica su aspetti significativi la Direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Per il testo
della Direttiva 2011/92/UE coordinato con la nuova Direttiva 2014/52/UE vedi QUI.
Nel
nostro territorio (provincia della
Spezia e dintorni) spesso e volentieri la normativa sula VIA è stata male
applicata soprattutto in relazione al tema del coinvolgimento del pubblico nel
processo decisionale che porta al giudizio finale di VIA.
La
nuova Direttiva contiene anche dei buchi significativi come il caso della
mancata applicazione della VIA alle attività di estrazione del gas di scisto
che utilizzano la tecnologia del fracking, cioè la fratturazione idraulica, una
tecnologia molto impattante perché può causare impatti molto negativi sulla
falda acquifera a causa dell’inquinamento che potrebbe essere prodotto.
Ma
da un punto di vista generale ed, in particolare, sotto il profilo della partecipazione dei cittadini, costituisce un miglioramento della versione precedente della Direttiva 2011/92/UE
che è oggi la Direttiva di riferimento sulla VIA dopo la avvenuta abrogazione
della Direttiva 85/337/CEE.
Sottolineo come la nuova Direttiva confermi principi (già oggetto di indirizzi univoci
della giurisprudenza comunitaria e anche nazionale del Consiglio di Stato) che appaiono in palese contrasto con le decisioni
anche recenti della Regione Liguria in materia di VIA e VAS. Ad esempio:
1. non si prevede neppure in questa nuova versione della Direttiva una
unificazione delle procedure di VIA e di VAS a dimostrazione che ad esempio la decisione
sull’outlet di Brugnato di assorbire di fatto la procedura di VAS nella VIA è inficiata da un palese contrasto con la
normativa comunitaria come ampiamente spiegato dal sottoscritto in molti post
passati e come confermato dalla nuova Direttiva;
2. l’esame delle alternative al
progetto iniziale oggetto di VIA
diventano elemento obbligatorio fin nella fase di costruzione dello
Studio di Impatto Ambientale che accompagna il progetto e la domanda di VIA. Alternative
definite dalla nuova Direttiva come localizzative ma anche “tipologiche” cioè tipo di impianto, tipo
di tecnica di disinquinamento, etc.
In questo post mi limito ad approfondire le
principali novità in materia di partecipazione del pubblico e tutela della salute introdotte dalle
modifiche, apportate dalla nuova
Direttiva 2014/52/UE, alla Direttiva quadro
2011/92/UE.
Per
un analisi approfondita di tutte le novità che la nuova Direttiva apporta alla Direttiva
del 2011 vedi QUI.
PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO E NUOVA DIRETTIVA SULLA VIA
Viene
introdotta una definizione di procedura di VIA che non esisteva nella
precedente Direttiva.
Definizione di procedura
di VIA:
“ l’elaborazione di un rapporto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico
interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità
competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle
consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la
fornitura di informazioni sulla decisione”
Come
si può vedere, anche dalla mera lettera della norma, al
centro del procedimento di VIA ci sono le consultazioni del pubblico, non
solo ma i risultati di queste
consultazione dovranno essere attentamente presi in considerazione al momento
della decisione da parte della Autorità Competente ( in Liguria la Regione).
Questo
delle consultazioni diventa quindi principio generale applicabile a tutte le
diverse fasi della VIA:
1. fase preliminare o di
predisposizione del rapporto ambientale del progetto da autorizzare
2. fase di verifica per
stabilire la applicabilità della procedura di VIA ordinaria al progetto
3. fase ordinaria di VIA
Si
ricorda che nella versione precedente della Direttiva 2011/92/UE non si
prevedeva alcuna consultazione del pubblico nella fase preliminare. Ne la
consultazione veniva definita come invece avviene nella nuova Direttiva, come
fase centrale della intera procedura di VIA in tutte e tre le suddette fasi.
Tutto
ciò serve per rendere obbligatorio,
per gli Stati membri che recepiranno la nuova Direttiva, quanto in precedenza
si presentava come facoltà degli stessi nell’ampliare il ruolo della
consultazione del pubblico nelle diverse fasi della procedura di VIA , come
confermato dalla Corte di Giustizia (vedi sentenza 9/11/2006 causa C261-05).
La nuova Direttiva modifica il
paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva introducendo un principio rilevante in materia di partecipazione del pubblico. Il
nuovo paragrafo 2 afferma che il concetto di “partecipazione in una fase precoce del processo decisionale” è
finalizzato ad una: ” efficace partecipazione
al processo decisionale da parte del pubblico interessato”[1].
Inoltre la nuova Direttiva, riformando il paragrafo 5
dell’articolo 6 della Direttiva 2011/92/UE,
definisce meglio le modalità di
informazione/coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale della
VIA. Afferma il nuovo paragrafo 5: ” 5.Gli
Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico,
ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione
nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio
per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano
accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale
o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato”.
Viene
introdotto un nuovo paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva: “I tempi di consultazione del pubblico
interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”.
Infine
nel nuovo articolo 8 si aggiunge che risultati delle consultazioni e le
informazioni raccolte devono essere non solo genericamente “tenute” in considerazione ma “debitamente”. Tradotto in linguaggio amministrativo vuol dire
che i risultati delle consultazioni
devono essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente alla
VIA e la non accoglienza di queste dovrà essere adeguatamente motivata[2],
altrimenti si realizzerà un contrasto con i principi e la ratio della nuova versione
della Direttiva 2011/92/UE.
A
conferma si veda anche il nuovo paragrafo 1 dell’articolo 9 della Direttiva
secondo il quale dopo la decisione sulla
VIA il pubblico deve essere messo in condizione di accedere, tra le altre,
alle : ”……principali motivazioni e considerazioni su cui la decisione si fonda,
incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò
comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni
raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali
risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione …...”.
Relativamente
a quanto possano pesare le conclusioni che emergono dalle consultazioni del
pubblico nella decisione che conclude il procedimento di VIA risulta
particolarmente interessante la affermazione contenuta nel parere[3]
del Comitato Economico Sociale della UE (CES) in sede di proposta di
Direttiva, secondo il quale: “Il CESE sottolinea che sarebbe auspicabile definire le circostanze
nelle quali i cittadini possono chiedere una controperizia.”. Il tema è interessante perché pone la questione della
partecipazione nei processi a discrezionalità tecnica come nel caso della VIA
soprattutto relativamente al come far pesare nel
procedimento e nella decisione finale le memorie del pubblico, nonché la possibilità di controlli/monitoraggi in contraddittorio e più in generale la valorizzazione delle istruttorie per scenari
alternativi anche tecnici.
FATTORI
AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA: SALUTE E BIODIVERSITÀ
Viene
sostituito l’articolo 3 della Direttiva 2011/92/UE relativo che elenca i fattori che devono
essere presi in considerazione per valutare gli effetti ambientali del progetto
oggetto della VIA.
Vengono
introdotti,rispetto al testo precedente, tre fattori:
1. Territorio,
2. Popolazione e salute umana
3. Biodiversità.
Inoltre
si precisa che verranno presi in considerazione relativamente ai diversi
fattori anche gli effetti potenzialmente derivanti dalla vulnerabilità del
progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti allo
stesso.
Restano
tutti gli altri fattori e le interazioni tra essi:
a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria, il
clima e il paesaggio;
c) i beni materiali e il
patrimonio culturale;
E’
indiscutibile che i nuovi fattori esprimano una visione più complessiva ed
integrata nella valutazione dei fattori che possono essere colpiti dagli
impatti del progetto integrando ancora di più le istruttorie tra VIA e AIA.
Ricordo in particolare che già la relazione della Commissione UE
sullo stato di applicazione della VIA (anno 2003 punto 4.6.10 pag. 90)
sottolineava come la direttiva VIA (versione precedente) non
prevedesse esplicitamente che la salute umana[4]
venisse presa in esame nell'ambito del processo di valutazione. Ciò aveva ed ha
comportato che, fino ad ora, pur dovendo in teoria essere presi in esame nella
VIA nell'ambito della valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica
gli effetti sulla salute vengono descritti, nelle procedure di VIA e in primo
luogo nei SIA, con poca dovizia di particolari e spesso in maniera meno
dettagliata rispetto agli impatti biofisici[5].
RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA
Fatto
salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 3[6],
gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva entro il 16
maggio 2017. Il Recepimento varrà anche per la Regione Liguria dopo il passaggio statale e vedremo se la nostra Regione si distinguerà per l'ennesima volta nel ritardare a dismisura l'aggiornamento della propria legislazione in materia di VIA come è già successo per la Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, la c.d. VAS (vedi QUI)
[1] Sul concetto di efficace
partecipazione del pubblico in una fase precoce del processo decisionale di VIA
e AIA , si veda Corte di Giustizia 15 gennaio
2013 Causa C-416/10 : “la partecipazione del pubblico
comincia in una fase iniziale del procedimento, vale a dire quando tutte le
alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere
un’influenza effettiva, e, dall’altro lato, che il pubblico deve avere accesso
alle informazioni pertinenti non appena siano disponibili”
[2] Questa interpretazione è
per altro coerente con i recenti indirizzi della Corte di Giustizia in materia
di partecipazione del pubblico ai processi decisionali sui piani a rilevanza
territoriale e ambientale. Si veda Sentenza del 20 ottobre 2011 (causa C 474-10) secondo la quale
il parere
del pubblico deve essere oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra
autorità che elabora e approva il Piano e il pubblico stesso che partecipa al processo
di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la
Corte nella sentenza qui esaminata: “49 Peraltro, la possibilità di
stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere
espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della
complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente,
nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere
stabiliti per via legislativa o regolamentare.” Siamo quindi ben al di
sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche
tradizionali, si intravede cioè per la procedura di VAS la
possibilità/necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura
con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli del Débat Public
francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat parte nella
fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la costruzione
del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare
o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è gestito da una figura terza
(quindi sempre nell’esempio dei piani regolatori non dal Comune che adotta,
approva il piano). Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di
Giustizia le autorità competenti alla elaborazione/approvazione del Piano
(Comuni nel caso di un piano urbanistico) possono stabilire termini e modalità
di partecipazione del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge
nazionale e regionale.
[3] COM(2012) 628 final — 2012/0297 (COD)
[4] Sul punto vedi Consiglio di Stato 5299 del 2012 che ha
riconosciuto legittima la decisione della autorità competente nel rivedere un
giudizio di VIA per carenze istruttorie dettate dalla mancata valutazione, tra
l’altro, dell’impatto sulla salute di una centrale da
alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e
CDRQ).
[5] In Belgio, ad esempio, la regione delle
Fiandre ha elaborato linee guida in collaborazione con l'amministrazione per la
sanità e con l'unità responsabile della VIA. Le linee guida irlandesi indicano
che occorre adottare un approccio di valutazione del rischio e anche i Paesi
Bassi riconoscono che esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio e
valutazione dell'impatto sulla salute.
I Paesi Bassi, da anni, propongono
un'interessante classificazione degli effetti sulla salute:
1. salute (fisici) - in genere sono valutati dal
punto di vista quantitativo (ad esempio quali standard basati sulla salute e
riferiti agli inquinanti vengono superati);
2. benessere (disturbi) - ad esempio cattivi
odori, rumore o problemi di visibilità; si applica una combinazione di standard
qualitativi e quantitativi;
3. effetti socioeconomici legati alla salute -
occupazione e cessazione dell'attività lavorativa, ma vengono discussi solo in
via generale.
Nei Paesi Bassi è prassi anche valutare gli
impatti sui gruppi piuttosto che sugli individui.
[6] Articolo 3 “1.I progetti per i quali l'iter decisionale
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato
prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4
della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della
presente direttiva. 2.I progetti sono soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE
anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima
del 16 maggio 2017: a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o b) le informazioni
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state
fornite.”
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