Una nuova sentenza della Corte di Giustizia a tutela del diritto di singoli cittadini, comitati e associazioni di poter ricorrere, contro decisioni degli stati membri che possono ledere i diritti in materia di ambiente e salute, senza dover sottostare a spese processuali eccessivamente onerose. Principio della non eccessiva onerosità affermato dall'articolo della convenzione di Aarhus (sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale) e dalla Direttiva 2003/35.
Con la sentenza del 11 aprile 2013 (causa C‑260/11
per il testo vedi QUI) la Corte di Giustizia aveva fissato paletti importanti in
materia di copertura dei costi nei ricorsi (di cittadini singoli, comitati
associazioni) agli organi di giustizia
nazionali in materia ambientale, paletti che qui riassumo:
le spese di un procedimento per i ricorrenti che mirano
a tutelare diritti ambientali:
a) non devono
superare le capacità finanziarie dell’interessato
b) non devono
apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli
c) non devono essere
valutate avendo come riferimento un ricorrente mediopoiché siffatti
dati possono avere soltanto un esile collegamento con la situazione
dell’interessato.
I parametri sopra indicati sono quelli prioritari per
valutare il concetto di non eccessivamente onerosi. Altri
parametri di valutazione , che dovranno però rispettare quelli
prioritari, sono:
d) situazione delle
parti in causa,
e) ragionevoli
possibilità di successo del richiedente,
f) importanza della
posta in gioco per il richiedente nonché per la tutela dell’ambiente,
g) la complessità del
diritto e della procedura applicabili,
h) il carattere
eventualmente temerario del ricorso nelle varie sue fasi.
Per un commento più approfondito della suddetta sentenza
vedi QUI.
LA NUOVA
SENTENZA: ULTERIORI PRINCIPI A TUTELA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, COMITATI,
ASSOCIAZIONI A PROCESSI NON ECCESSIVAMENTE ONEROSI CHE ABBIANO AD OGGETTO LA
TUTELA DI DIRITTI AMBIENTALI E SANITARI
La
Corte di Giustizia interviene nuovamente sul tema con una recentissima sentenza
del 13/2/2014 (causa C530-11, per il testo vedi QUI).
La
nuova sentenza ribadisce tutti i paletti sopra riportati ma aggiunge un
ulteriore principio relativo ai c.d. provvedimenti provvisori. Per provvedimenti provvisori, traducendo nel linguaggio, ad esempio, della giustizia amministrativa italiana si fa
riferimento ai provvedimenti di sospensiva dei TAR e del Consiglio di Stato che
appunto provvisoriamente possono sospendere autorizzazioni alle realizzazioni
di opere impattanti sull’ambiente e la salute sulla base di ricorsi promossi da
cittadini, comitati, associazioni.
La
sentenza in particolare affronta il tema del risarcimento del danno (contro-impegno
lo definisce la Corte di Giustizia nella traduzione in italiano) a carico dei
ricorrenti che hanno ottenuto un provvedimento provvisorio (sospensiva) e poi
non hanno riconosciuto il loro diritto in sede di merito; sempre per usare la
terminologia della giustizia amministrativa italiana.
La
sentenza ribadisce, su questo aspetto
delicatissimo oggetto anche recentemente di sentenze che hanno colpito
economicamente comitati di cittadini anche nel nostro territorio (vedi QUI nella parte finale), i seguenti principi:
1. nel concetto di costo non
eccessivamente oneroso per coloro che adiscono organi di giustizia nazionale a tutela di diritti in
materia ambientale e di tutela della salute rientrano l’insieme degli oneri finanziari derivanti
dalla partecipazione al procedimento giurisdizionale, quindi anche quelli
relativi alle fasi c.d. cautelari o provvisorie. Ovviamente aggiunge la Corte “fatto
salvo l’abuso di diritto” di chi cioè detto in termini meno tecnici avvia
ricorsi e/o azioni legali assolutamente senza un minimo di motivazioni adeguate
sotto il profilo probatorio e soprattutto tecnico legale.
2. il giudice nazionale
deve poter emettere provvedimenti provvisori (come appunto la sospensiva nei
giudizi amministrativi) proprio per impedire che in attesa della decisione
finale o di merito vengano lesi, anche solo parzialmente, i diritti oggetto
della azione dei cittadini . Questo è un bel pro memoria al governo Renzi che invece vuole eliminare l'istituto della sospensiva nei giudizi amministrativi!
3. possono essere stabiliti, dalla giustizia
nazionale, risarcimenti (contro-impegni)
a carico dei ricorrenti nel caso che soccombano o si dimostri il ricorso come
abusivo ma questo non può essere
lasciato all’arbitrio del giudice della causa. Secondo la sentenza in esame: “54…… il margine di discrezionalità di cui
dispone il giudice nell’attuare, in un caso particolare, il regime nazionale
delle spese non può, di per sé, essere considerato incompatibile con il
requisito del costo non eccessivamente oneroso. Inoltre, occorre constatare che
la possibilità per il giudice adito di concedere un’ordinanza di tutela in
materia di spese garantisce una maggiore prevedibilità del costo del
procedimento ed è espressione del rispetto di tale requisito”.
4. la limitazione dei risarcimenti (contro-impegni) a carico di comitati e associazioni eventualmente soccombenti nella causa non limita il diritto di proprietà. Infatti secondo la sentenza in esame: "la Corte riconosce costantemente che tale diritto non è una prerogativa assoluta, bensì deve essere considerato in rapporto alla sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all’esercizio di questo diritto, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto così garantito. La tutela dell’ambiente figura tra tali obiettivi ed è dunque idonea a giustificare una restrizione dell’esercizio del diritto di proprietà".
4. la limitazione dei risarcimenti (contro-impegni) a carico di comitati e associazioni eventualmente soccombenti nella causa non limita il diritto di proprietà. Infatti secondo la sentenza in esame: "la Corte riconosce costantemente che tale diritto non è una prerogativa assoluta, bensì deve essere considerato in rapporto alla sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all’esercizio di questo diritto, purché tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto così garantito. La tutela dell’ambiente figura tra tali obiettivi ed è dunque idonea a giustificare una restrizione dell’esercizio del diritto di proprietà".
Ora la parola torna agli organi nazionali di giustizia ma anche ai governi che possono meglio recepire nei loro ordinamenti nazionali i suddetti principi.
RIPORTO LO
STRALCIO DELLA SENTENZA CHE RIGUARDA I
PRINCIPI SOPRA ESPOSTI
“
I controimpegni alle misure provvisorie.
64. Quanto al regime dei controimpegni alle misure
provvisorie imposte dal giudice,
che, come risulta dagli
atti trasmessi alla Corte, consistono principalmente
nell’imporre al
ricorrente l’impegno a risarcire il danno che potrebbe derivare da
una misura provvisoria
se il diritto che quest’ultima mirava a tutelare non sia infine
riconosciuto fondato,
occorre ricordare che il costo eccessivamente oneroso di un
procedimento ai sensi
degli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35
riguarda l’insieme degli
oneri finanziari derivanti dalla partecipazione al
procedimento
giurisdizionale, di modo che esso deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutte
le spese sostenute dall’interessato (v. sentenza Edwards e
Pallikaropoulos, cit.,
punti 27 e 28), fatto salvo l’abuso di diritto.
65. Inoltre, per
costante giurisprudenza, il giudice nazionale investito di una
controversia
disciplinata dal diritto dell’Unione deve essere in grado di concedere
provvedimenti provvisori
allo scopo di garantire la piena efficacia della decisione
giurisdizionale che
statuirà sull’esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto
dell’Unione (v., in tal
senso, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C-416/10,
non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 107 nonché giurisprudenza ivi citata),
segnatamente in materia
di diritto ambientale (v. sentenza Križan e a., cit.,
punto 109).
66. Di conseguenza, il
requisito del costo non eccessivamente oneroso trova
applicazione anche agli
oneri finanziari derivanti da misure a cui il giudice
nazionale potrebbe
subordinare la concessione di misure cautelari nell’ambito delle
controversie rientranti
nell’ambito degli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della
direttiva 2003/35.
67. Il requisito del costo non eccessivamente
oneroso non può essere interpretato nel
senso che esso osta a priori all’applicazione di una garanzia finanziaria come quella dei
«controimpegni» quando quest’ultima è prevista
dal diritto nazionale. Lo stesso dicasi per le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare, in base a
tale diritto, da un ricorso abusivo.
68. Per contro, spetta al giudice che statuisce in
proposito il compito di accertarsi che
il rischio finanziario
che ne deriva per il ricorrente sia parimenti compreso nei
differenti costi
generati dal procedimento quando detto giudice valuta l’assenza di
un costo eccessivamente
oneroso del procedimento.
69. Si deve pertanto necessariamente constatare
che dagli atti trasmessi alla Corte non
risulta che il requisito
del costo non eccessivamente oneroso sia imposto al giudice
nazionale in tale
materia con tutta la chiarezza e la precisione richieste. Infatti, il
Regno Unito si limita ad
affermare che, in pratica, i controimpegni non sarebbero
sempre imposti in
controversie in materia di diritto dell’ambiente e che non
sarebbero chiesti ai
ricorrenti privi di mezzi.
70. Quanto all’argomento del Regno Unito secondo il
quale la limitazione dei
controimpegni potrebbe
condurre alla violazione del diritto di proprietà, la Corte
riconosce costantemente
che tale diritto non è una prerogativa assoluta, bensì deve
essere considerato in
rapporto alla sua funzione sociale. Ne consegue che possono
essere apportate
restrizioni all’esercizio di questo diritto, purché tali restrizioni
rispondano
effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano,
rispetto allo scopo
perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda
la sostanza stessa del
diritto così garantito (v. in tal senso, sentenza Križan e a., cit.,
punto 113 nonché
giurisprudenza ivi citata). La tutela dell’ambiente figura tra tali
obiettivi ed è dunque
idonea a giustificare una restrizione dell’esercizio del diritto
di proprietà (v.,
altresì, in tal senso sentenza Križan e a., cit., punto 114 e
giurisprudenza ivi
citata).
71. Di conseguenza, si
deve parimenti accogliere l’argomento della Commissione
secondo il quale il
sistema dei controimpegni alle misure provvisorie è idoneo a costituire un
ulteriore fattore di incertezza e imprecisione per quanto riguarda il rispetto del requisito del costo non
eccessivamente oneroso.”
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