Il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ha dato parare favorevole alla procedura fin ad oggi utilizzata
dalla Autorità di Sistema Portuale di Genova/Savona per lo spostamento dei
depositi chimici attualmente collocati nell’area di Multedo in quella di Ponte
Somalia zona Sampierdarena.
Secondo il Consiglio
Superiore lo spostamento non comporta variante al Piano Regolatore Portuale
vigente ma trattasi di un mero adeguamento tecnico funzionale.
Il Parere appare chiaramente
contraddittorio perché da un lato sminuisce la rigorosità della procedura
applicando il più semplificato adeguamento tecnico funzionale e dall’altro
afferma i rischi ambientali del progetto di spostamento.
Questo secondo elemento critico dovrebbe comportare la applicazione della variante al piano regolatore portuale come dimostrerò di seguito.
Ma intanto vediamo la differenza tra adeguamento tecnico funzionale e variante e perchè questa ultima è applicabile al caso dei depositi chimici genovesi…
ADEGUAMENTI TECNICI FUNZIONALI
Secondo il comma 5 articolo 5 legge 84/1994 (QUI) le modifiche
che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di
obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree
portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti
tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di
sistema portuale, é successivamente acquisito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di
adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende
espresso positivamente.
Quindi agli adeguamenti
tecnici funzionali non si applica la valutazione ambientale strategica che
permetterebbe di valutare la ricollocazione nell’ambito dell’area vasta tenendo
conto di ipotesi alternativa a confronto dando ad ognuna un peso ambientale,
sanitario, economico/sociale.
LINEE GUIDA DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI SUI PIANI REGOLATORI DI SISTEMA PORTUALE
Le Linee Guida del 2017 (QUI) sono attuative dell’ultima
versione della legge quadro sui porti (le modifiche introdotte dall’articolo 4
dell’ultima legge 156/2021 non cambiano il quadro in cui si muovono le Linee
Guida).
Secondo le Linee Guida si
ha variante e non adeguamento tecnico funzionale se l’intervento comporta:
1. “modifica
sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di
destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”
(versione 2004)
2. Quando
i carichi tecnici e ambientali mutano in modo significativo (versione 2017)
LO SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI RIENTRA NEI PARAMETRI PER APPLICARE LA VARIANTE COME INDICATO DALLA LINEE GUIDA
È indiscutibile che lo
spostamento previsto modifichi sia la destinazione degli usi che i carichi
ambientali dell’area interessata.
C’è mutamento sostanziale
della pianificazione portuale vigente
Intanto siamo di fronte ad
un certo mutamento di destinazione degli usi delle aree portuali. La attuale
destinazione funzionale dell’area portuale interessata (Ponte Somalia) non
prevede assolutamente usi per depositi come quelli in questione, mettendo
quindi a rischio attività a rilevante interesse economico e occupazionale.
A conferma si veda il Documento di Programmazione
Strategica di Sistema (DPSS) dove a pagina 169 si legge: “Anche altri
temi, seppur non immediatamente ricadenti in aree operative portuali, ma
strategici per le relazioni tra porto e città sono stati inseriti nel
Programma Straordinario: - la dislocazione dei depositi costieri di
Carmagnani/Superba, tema aperto in via di approfondimento, rappresenta
un’esigenza molto rilevante dal punto di vista urbano, su cui già in passato
AdSP ha assunto un impegno a vagliare possibili opzioni di localizzazione in
ambito portuale;”.
Peraltro volendo essere precisi il porto di
Genova ha solo un DPSS e non un nuovo PRSP quindi si applicano ancora le
nozioni di adeguamento tecnico e di variante delle linee guida del 2004 per le
quali è variante al PRP vigente l’intervento che comporti “modifica
sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di
destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”.
I carichi ambientali
nell’area portuale cambiano con lo spostamento dei depositi
I depositi di Superba e
Carmagnani hanno dimensioni di stoccaggio che richiederebbero in caso di
spostamento la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria
quindi è indiscutibile che con lo spostamento i carichi ambientali aumentino, infatti:
1.
Secondo il punto 8 allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006 si applica la VIA
ordinaria statale allo stoccaggio riferito a: “petrolio
con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; di prodotti chimici, prodotti
petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate;”
2. Secondo la lettera g) allegato IV Parte II del DLgs 152/2006 si
applica la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale allo
stoccaggio riferito a: “petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
modificazioni, con capacità complessiva
superiore a 1.000 m3;”
3. Le volumetrie degli stoccaggi di Carmagnani e Superba da ricollocare sono rispettivamente: 27.504 m3 circa (Carmagnani); 31.150 mc (Superba). La somma dei due stoccaggi da ricollocare supera la soglia dei 40.000 m3 e quindi richiede la applicazione della VIA ordinaria ai sensi del sopra citato punto 8 allegato I parte II del DLgs 152/2006.
D’altronde lo stesso Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici nel suo Parere riconosce un problema ambientale significativo
legato allo spostamento in quanto rileverebbero:
1. i prodotti tossici e infiammabile che verrebbero
stoccati e/o movimentati in banchina
2. il trasporto all’esterno del luogo di deposito
non solo fuori dell’area portuale ma anche all’inizio dentro la stessa.
SECONDO LE
LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI DEI PUBBLICI NON SIAMO NEL CASO
DELLO SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI NEPPURE NELL’AMBITO DELLA VARIANTE STRALCIO
Le Linee guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2017, sulle modifiche al PRSP per
variante stralcio si intende in sintesi (pagina 65) la introduzione di
modifiche sostanziali all’assetto infrastrutturale e/o funzionale di PRdSP, che
non riguardano i contenuti “sistemici” della pianificazione.
Soprattutto le linee guida
del 2017 prevedono che la procedura di variante stralcio non è utilizzabile in
assenza di un PRSP vigente.
NEPPURE IL
C.D. DECRETO LEGGE GENOVA ESCLUDE LA APPLICAZIONE DELLA VARIANTE AL PRSP PER LO
SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI
Nonostante la ricollocazione dei depositi rientri
nel Programma straordinario ex articolo 9-bis del c.d. decreto legge genova
(legge 130/2018) questo non comporta deroghe alle norme ambientali e neppure a
quelle della pianificazione portuale. Recita il comma 5 articolo 1 della legge
130/2018: “5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica
dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la
ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario,
il Commissario straordinario opera in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.”
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