martedì 20 settembre 2022

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si contraddice sulla variante per lo spostamento dei depositi chimici a Genova

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato parare favorevole alla procedura fin ad oggi utilizzata dalla Autorità di Sistema Portuale di Genova/Savona per lo spostamento dei depositi chimici attualmente collocati nell’area di Multedo in quella di Ponte Somalia zona Sampierdarena.

Secondo il Consiglio Superiore lo spostamento non comporta variante al Piano Regolatore Portuale vigente ma trattasi di un mero adeguamento tecnico funzionale.

Il Parere appare chiaramente contraddittorio perché da un lato sminuisce la rigorosità della procedura applicando il più semplificato adeguamento tecnico funzionale e dall’altro afferma i rischi ambientali del progetto di spostamento.

Questo secondo elemento critico dovrebbe comportare la applicazione della variante al piano regolatore portuale come dimostrerò di seguito.

Ma intanto vediamo la differenza tra adeguamento tecnico funzionale e variante e perchè questa ultima è applicabile al caso dei depositi chimici genovesi…


  

ADEGUAMENTI TECNICI FUNZIONALI

Secondo il comma 5 articolo 5 legge 84/1994 (QUI) le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli   adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, é successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si   esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.

Quindi agli adeguamenti tecnici funzionali non si applica la valutazione ambientale strategica che permetterebbe di valutare la ricollocazione nell’ambito dell’area vasta tenendo conto di ipotesi alternativa a confronto dando ad ognuna un peso ambientale, sanitario, economico/sociale.

 

 

 

LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI SUI PIANI REGOLATORI DI SISTEMA PORTUALE

Le Linee Guida del 2017 (QUI) sono attuative dell’ultima versione della legge quadro sui porti (le modifiche introdotte dall’articolo 4 dell’ultima legge 156/2021 non cambiano il quadro in cui si muovono le Linee Guida).

Secondo le Linee Guida si ha variante e non adeguamento tecnico funzionale se l’intervento comporta:

1.     modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali” (versione 2004)

2.     Quando i carichi tecnici e ambientali mutano in modo significativo (versione 2017)

 

 

LO SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI RIENTRA NEI PARAMETRI PER APPLICARE LA VARIANTE COME INDICATO DALLA LINEE GUIDA

È indiscutibile che lo spostamento previsto modifichi sia la destinazione degli usi che i carichi ambientali dell’area interessata.


C’è mutamento sostanziale della pianificazione portuale vigente

Intanto siamo di fronte ad un certo mutamento di destinazione degli usi delle aree portuali. La attuale destinazione funzionale dell’area portuale interessata (Ponte Somalia) non prevede assolutamente usi per depositi come quelli in questione, mettendo quindi a rischio attività a rilevante interesse economico e occupazionale.

A conferma si veda il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) dove a pagina 169 si legge: “Anche altri temi, seppur non immediatamente ricadenti in aree operative portuali, ma strategici per le relazioni tra porto e città sono stati inseriti nel Programma Straordinario: - la dislocazione dei depositi costieri di Carmagnani/Superba, tema aperto in via di approfondimento, rappresenta un’esigenza molto rilevante dal punto di vista urbano, su cui già in passato AdSP ha assunto un impegno a vagliare possibili opzioni di localizzazione in ambito portuale;”. 

Peraltro volendo essere precisi il porto di Genova ha solo un DPSS e non un nuovo PRSP quindi si applicano ancora le nozioni di adeguamento tecnico e di variante delle linee guida del 2004 per le quali è variante al PRP vigente l’intervento che comporti “modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”.

 

I carichi ambientali nell’area portuale cambiano con lo spostamento dei depositi

I depositi di Superba e Carmagnani hanno dimensioni di stoccaggio che richiederebbero in caso di spostamento la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria quindi è indiscutibile che con lo spostamento i carichi ambientali aumentino, infatti:

1. Secondo il punto 8 allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006 si applica la VIA ordinaria statale allo stoccaggio riferito a: “petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità   complessiva superiore a 200.000 tonnellate;”

2. Secondo la lettera g) allegato IV Parte II del DLgs 152/2006 si applica la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale allo stoccaggio riferito a: “petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità   complessiva superiore a 1.000 m3;”

3. Le volumetrie degli stoccaggi di Carmagnani e Superba da ricollocare sono rispettivamente: 27.504 m3 circa (Carmagnani); 31.150 mc (Superba). La somma dei due stoccaggi da ricollocare supera la soglia dei 40.000 m3 e quindi richiede la applicazione della VIA ordinaria ai sensi del sopra citato punto 8 allegato I parte II del DLgs 152/2006.  


D’altronde lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel suo Parere riconosce un problema ambientale significativo legato allo spostamento in quanto rileverebbero:

1. i prodotti tossici e infiammabile che verrebbero stoccati e/o movimentati in banchina

2. il trasporto all’esterno del luogo di deposito non solo fuori dell’area portuale ma anche all’inizio dentro la stessa.

 


SECONDO LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI DEI PUBBLICI NON SIAMO NEL CASO DELLO SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI NEPPURE NELL’AMBITO DELLA VARIANTE STRALCIO

Le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2017, sulle modifiche al PRSP per variante stralcio si intende in sintesi (pagina 65) la introduzione di modifiche sostanziali all’assetto infrastrutturale e/o funzionale di PRdSP, che non riguardano i contenuti “sistemici” della pianificazione.

Soprattutto le linee guida del 2017 prevedono che la procedura di variante stralcio non è utilizzabile in assenza di un PRSP vigente.

 

 

NEPPURE IL C.D. DECRETO LEGGE GENOVA ESCLUDE LA APPLICAZIONE DELLA VARIANTE AL PRSP PER LO SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI

Nonostante la ricollocazione dei depositi rientri nel Programma straordinario ex articolo 9-bis del c.d. decreto legge genova (legge 130/2018) questo non comporta deroghe alle norme ambientali e neppure a quelle della pianificazione portuale. Recita il comma 5 articolo 1 della legge 130/2018: “5. Per la demolizione, la rimozione, lo  smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il  Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.”

 

 

 

 

 


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