sabato 3 settembre 2022

Le zone silenziose uno strumento per creare spazi urbani e non, lontani dal rumore

Con Decreto del Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 (QUI)sono state stabilite le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

Si tratta di uno strumento volto proprio a tutelare la salute pubblica dalle emissioni rumorose creando spazi pubblici di sollievo dalle emissioni rumorose che infestano soprattutto le nostre città ma a volte anche le zone residenziali in zone di campagna non fortemente urbanizzate.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere con proprie disposizioni ulteriori modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, introdotte dal nuovo Decreto, al fine di garantire adeguata tutela dall’esposizione al rumore ambientale nei territori di loro competenza.

Ovviamente occorrerà capire come questo strumento verrà attuato a livello territoriale per capirne fin in fondo la efficacia e la utilità, ma vediamo in particolare di cosa si tratta.

 

 

COSA SONO LE ZONE SILENZIOSE

Ai sensi dell’articolo 2 del DLgs 194/2005 (QUI) si intendono per:

aa) «zona silenziosa di un agglomerato [NOTA 1]»: una zona delimitata dall'autorità nella quale Lden ([2]), o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;

bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla   regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona     ricada nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da   attività ricreative.

Il comma 10-bis articolo 4 del DLgs 194/2005 prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente   e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

 

 

FINALITÀ ISTITUZIONE ZONE SILENZIOSE IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Secondo l’allegato A al nuovo Decreto l’individuazione delle zone silenziose negli agglomerati urbani e in aperta campagna è volta, tra l’altro, ad assicurare alla popolazione adeguata tutela della salute, nella definizione formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità , quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o di infermità; assicurare tutela dagli impatti dovuti all’inquinamento acustico ambientale e garantire il miglioramento delle condizioni di benessere e della qualità della vita , attraverso la fruizione, in condizioni di equità sociale, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Vedi anche decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, art. 1, lettera b): l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose”.

Le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia (insieme dei suoni prodotti dalla fauna), che non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici e che sono caratterizzate dalla predominanza di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica. La presenza delle zone silenziose garantisce l’instaurarsi di un ambiente rigenerativo, a tutela della salute umana e della qualità della vita, salvaguardando altresì la biodiversità, gli ecosistemi e i paesaggi sonori

 

 

OBIETTIVI DELLE ZONE SILENZIOSE

L’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti ovvero oggetto di pianificazione acustica, secondo le modalità riportate nell’ “Allegato A” al nuovo Decreto, sono volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona, ovvero è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati, mediante le misure adottate dalle autorità competenti nella redazione dei:

1. piani di azione di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 194/2005: i piani destinati a gestire i   problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

2. dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico  (articolo 4 comma 2 legge 447/1995 - [NOTA 3]);

3. dei piani comunali di risanamento acustico (articolo 7, comma 1, della legge 447/1995). Piani da adottare in caso di superamento dei valori di attenzione [NOTA 4] o quando non sia possibile, nella classificazione acustica, rispettare il vincolo divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti   a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo il DPCM 1/3/1991 (QUI).

 

 

VALORI LIMITE DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI AGGLOMERATO URBANO

Nella zona silenziosa di un agglomerato il valore di Lden, relativo alle sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica di cui all’articolo 3 del DLgs 194/2005 ([5]), non deve essere superiore al valore limite di 55 dB(A).

 

 

VALORI LIMITE DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI CAMPAGNA

La regione o la provincia autonoma promuove l’individuazione da parte dei comuni delle aree candidate ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna.

La Regione o la Provincia Autonoma fornisce ai comuni i dati necessari all’individuazione delle zone silenziose, secondo le modalità riportare nell’ “Allegato A” al nuovo Decreto e non nelle disponibilità degli stessi.

Il comune, seguendo le modalità di cui all’ “Allegato A” e anche sulla base di valutazioni di carattere socio-economico, propone alla regione o alla provincia autonoma le zone silenziose in aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora nessuna zona silenziosa venga individuata, il comune ne dà comunicazione alla Regione e Provincia Autonoma.

In alternativa a quanto previsto sopra, o nel caso di mancata comunicazione da parte dei comuni  la Regione o la Provincia Autonoma, applicando le modalità riportate nell’ “Allegato A”, individua le aree potenzialmente delimitabili quali zone silenziose in aperta campagna e le comunica ai comuni territorialmente interessati per la successiva proposta da parte degli stessi ovvero per la comunicazione negativa da parte del Comune nel non avere individuato alcuna zona silenziosa.

Sulla base delle proposte formulate dai comuni, la regione, o la provincia autonoma, procede alla delimitazione finale delle stesse, anche attraverso l’aggregazione di zone silenziose contermini localizzate in diversi territori comunali. Qualora la zona ricada nell’ambito territoriale di più regioni o province autonome, la delimitazione è eseguita tramite apposito protocollo d’intesa tra le medesime.

 



[NOTA 1] area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai contigui fra loro e la cui popolazione complessiva é superiore a 100.000 abitanti. Per centro abitato ai sensi del Codice della Strada (articolo 3) si intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non  meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

[NOTA 2] i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»:  il  descrittore  acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1 al DLgs 194/2005

[NOTA 3] Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto,  per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

[NOTA 4] il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di ordinanza di Sindaci, Presidenti Province e Regioni nonché Prefettura e Ministero della Transizione Ecologica e Presidente del Consiglio dei Ministri ex articolo 9 legge 447/1005

[NOTA 5] una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona.


 

 

 

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