Con Decreto del
Direttore della Direzione generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo
2022 (QUI)sono
state stabilite le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone
silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
Si tratta di uno strumento
volto proprio a tutelare la salute pubblica dalle emissioni rumorose creando
spazi pubblici di sollievo dalle emissioni rumorose che infestano soprattutto le
nostre città ma a volte anche le zone residenziali in zone di campagna non fortemente
urbanizzate.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono prevedere con proprie disposizioni ulteriori modalità per
l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle
zone silenziose in aperta campagna, introdotte dal nuovo Decreto, al fine di
garantire adeguata tutela dall’esposizione al
rumore ambientale nei territori di loro competenza.
Ovviamente occorrerà
capire come questo strumento verrà attuato a livello territoriale per capirne
fin in fondo la efficacia e la utilità, ma vediamo in particolare di cosa si
tratta.
COSA SONO LE
ZONE SILENZIOSE
Ai sensi dell’articolo 2
del DLgs 194/2005 (QUI) si
intendono per:
aa) «zona silenziosa di un
agglomerato [NOTA 1]»:
una zona delimitata dall'autorità nella quale Lden ([2]),
o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non
superi un determinato valore limite;
bb) "zona silenziosa
in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su
proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricada
nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa
tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di
trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.
Il comma 10-bis articolo 4
del DLgs 194/2005 prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità
per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e
delle zone silenziose in aperta campagna.
FINALITÀ
ISTITUZIONE ZONE SILENZIOSE IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Secondo l’allegato A al
nuovo Decreto l’individuazione delle zone silenziose negli agglomerati urbani e
in aperta campagna è volta, tra l’altro, ad assicurare alla popolazione
adeguata tutela della salute, nella definizione formulata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità , quale stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale e non solo assenza di malattia o di infermità; assicurare tutela dagli
impatti dovuti all’inquinamento acustico ambientale e garantire il
miglioramento delle condizioni di benessere e della qualità della vita ,
attraverso la fruizione, in condizioni di equità sociale, delle zone silenziose
di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Vedi anche decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, art. 1, lettera b): “l'elaborazione e
l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a
ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i
livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché
ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose”.
Le zone silenziose di un
agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica
fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e
alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia
e dalla biofonia (insieme dei suoni prodotti dalla fauna), che non risentono o
risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura
contenuta dei suoni antropici e che sono caratterizzate dalla predominanza di
suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e
coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di
buona qualità acustica. La presenza delle zone silenziose garantisce
l’instaurarsi di un ambiente rigenerativo, a tutela della salute umana e della
qualità della vita, salvaguardando altresì la biodiversità, gli ecosistemi e i
paesaggi sonori
OBIETTIVI
DELLE ZONE SILENZIOSE
L’individuazione e la
gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in
aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al
pubblico, esistenti ovvero oggetto di pianificazione acustica, secondo le
modalità riportate nell’ “Allegato A” al nuovo Decreto, sono volte ad evitare o
ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad
evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica
dell'ambiente quando questa è buona, ovvero è caratterizzata dalla predominanza
di suoni desiderati, mediante le misure adottate dalle autorità competenti
nella redazione dei:
1. piani di azione di cui
all’articolo 4, del decreto legislativo 194/2005: i piani destinati a gestire
i problemi di inquinamento acustico ed i
relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
2. dei piani regionali
triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico (articolo 4 comma 2 legge 447/1995 - [NOTA 3]);
3. dei piani comunali di
risanamento acustico (articolo 7, comma 1, della legge 447/1995). Piani da
adottare in caso di superamento dei valori di attenzione [NOTA 4] o quando non sia possibile, nella classificazione acustica, rispettare il
vincolo divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori
si discostano in misura superiore a 5 dBA di
livello sonoro equivalente misurato secondo il DPCM 1/3/1991 (QUI).
VALORI LIMITE
DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI AGGLOMERATO URBANO
Nella zona silenziosa di un agglomerato il valore di
Lden, relativo alle sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa
acustica strategica di cui all’articolo 3 del DLgs 194/2005 ([5]), non deve
essere superiore al valore limite di 55 dB(A).
VALORI LIMITE
DA RISPETTARE NELLA ZONA SILENZIOSA DI CAMPAGNA
La regione o la provincia autonoma
promuove l’individuazione da parte dei comuni delle aree candidate ad essere
delimitate quali zone silenziose in aperta campagna.
La Regione o la Provincia Autonoma
fornisce ai comuni i dati necessari all’individuazione delle zone silenziose,
secondo le modalità riportare nell’ “Allegato A” al nuovo Decreto e non nelle
disponibilità degli stessi.
Il comune, seguendo le
modalità di cui all’ “Allegato A” e anche sulla base di valutazioni di
carattere socio-economico, propone alla regione o alla provincia autonoma le
zone silenziose in aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora
nessuna zona silenziosa venga individuata, il comune ne dà comunicazione alla
Regione e Provincia Autonoma.
In alternativa a quanto
previsto sopra, o nel caso di mancata comunicazione da parte dei comuni la Regione o la Provincia Autonoma,
applicando le modalità riportate nell’ “Allegato A”, individua le aree
potenzialmente delimitabili quali zone silenziose in aperta campagna e le
comunica ai comuni territorialmente interessati per la successiva proposta da
parte degli stessi ovvero per la comunicazione negativa da parte del Comune nel
non avere individuato alcuna zona silenziosa.
Sulla base delle proposte
formulate dai comuni, la regione, o la provincia autonoma, procede alla
delimitazione finale delle stesse, anche attraverso l’aggregazione di zone
silenziose contermini localizzate in diversi territori comunali. Qualora la
zona ricada nell’ambito territoriale di più regioni o province autonome, la
delimitazione è eseguita tramite apposito protocollo d’intesa tra le medesime.
[NOTA 1] area urbana, individuata dalla regione o provincia
autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai contigui fra
loro e la cui popolazione complessiva é superiore a 100.000 abitanti. Per
centro abitato ai sensi del Codice della Strada (articolo 3) si intende l’insieme
di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio
e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
[NOTA 2] i)
«Lden (livello giorno-sera-notte)»:
il descrittore acustico relativo all'intera
giornata, di cui all'allegato 1 al DLgs 194/2005
[NOTA 3] Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.
[NOTA 4] il valore di immissione,
indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica
del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento
di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti,
le azioni di ordinanza di Sindaci, Presidenti Province e Regioni nonché
Prefettura e Ministero della Transizione Ecologica e Presidente del Consiglio
dei Ministri ex articolo 9 legge 447/1005
[NOTA 5] una mappa finalizzata alla determinazione
dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti
di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona.
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