Il Decreto Legge 144/2022 all'articolo 10 (QUI) introduce
novità importanti sulla promozione delle Comunità Energetiche.
In particolare:
1. si prevede la possibilità che i concessionari
di beni demaniali costituiscano comunità energetiche anche con pubbliche
amministrazioni locali per realizzare impianti sopra 1 MW da fonti rinnovabili
2. si prevede di estendere alle comunità
energetiche gli incentivi previsti dal DLgs 199/2021 sulla promozione delle
fonti rinnovabili (QUI)
3. si prevedono procedure
semplificate per autorizzare impianti da fonti rinnovabili nei beni demaniali
oggetto delle comunità energetiche
Per capire cosa sono le comunità energetiche è interessante questo Vademecum di ENEA del 2021 (QUI)
Vediamo le novità del nuovo Decreto Legge
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN BENI
DEMANIALI
La nuova normativa prevede che allo scopo di contribuire alla
crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e
per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero
dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in
parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche
ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne
ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del
PNRR e di conformità ai relativi
principi di attuazione.
CONCESSIONARI BENI
DEMANIALI COSTITUISCONO COMUNITÀ ENERGETICHE
Il Ministero dell'interno e i terzi
concessionari dei suddetti beni demaniali possono costituire comunità
energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni
centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai
requisiti ai seguenti requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 31 del DLgs
199/2021 che stabilisce le condizioni in base al quale le comunità energetiche
possono operare:
1) l'energia
autoprodotta é utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di
cui al successivo punto 2), mentre l'energia eventualmente eccedentaria
può essere accumulata e venduta anche
tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione (comma 2,
lettera b) dell'articolo 31 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199)
2) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite (comma 2, lettera c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199).
L’art. 8 del DLgs 199/202 fa riferimento ai criteri direttivi a cui devono informarsi i decreti ministeriali con cui dovranno essere aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW.
L’articolo 32 comma 3 lettera a) del DLgs 199/2021 fa riferimento ai provvedimenti con cui ARERA, nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo
sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche
in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;
INCENTIVI ALLE COMUNITÀ
ENERGETICHE NEI BENI DEMANIALI
Le comunità energetiche costituite dal
Ministero Interno o dai concessionari di beni demaniali come sopra riportato
avranno la facoltà di accedere ai regimi di
sostegno del medesimo decreto legislativo 199/2021 anche per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa
cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per
l'illuminazione pubblica.
PROCEDURE SEMPLIFICATI PER
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI NEI BENI DEMANIALI OGGETTO DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE
I beni demaniali oggetto della
comunità energetica sono di diritto superfici e aree idonee ad installare
impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza
complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili quindi senza bisogno di attendere i decreti
del MITE per attuare i criteri previsti dall’articolo
20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,
e sono assoggettati alle procedure autorizzative semplificate di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
In particolare le procedure di
cui all’articolo 22 DLgs 199/2021 prevedono che la
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su
aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione
di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del PNRR ex articolo 29 legge 108/2021 QUI) si
esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine
per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione
per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
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