giovedì 29 settembre 2022

Comunità Energetiche ultime novità normative

Il Decreto Legge 144/2022 all'articolo 10 (QUI) introduce novità importanti sulla promozione delle Comunità Energetiche.

In particolare:

1. si prevede la possibilità che i concessionari di beni demaniali costituiscano comunità energetiche anche con pubbliche amministrazioni locali per realizzare impianti sopra 1 MW da fonti rinnovabili

2. si prevede di estendere alle comunità energetiche gli incentivi previsti dal DLgs 199/2021 sulla promozione delle fonti rinnovabili (QUI)

3. si prevedono procedure semplificate per autorizzare impianti da fonti rinnovabili nei beni demaniali oggetto delle comunità energetiche

Per capire cosa sono le comunità energetiche è interessante questo Vademecum di ENEA del 2021 (QUI)

Vediamo le novità del nuovo Decreto Legge 

 

IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI IN BENI DEMANIALI

La nuova normativa prevede che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi  principi   di attuazione.

 

 

CONCESSIONARI BENI DEMANIALI COSTITUISCONO COMUNITÀ ENERGETICHE

Il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei suddetti beni demaniali possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti ai seguenti requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 31 del DLgs 199/2021 che stabilisce le condizioni in base al quale le comunità energetiche possono operare:

1) l'energia autoprodotta é utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui al successivo punto 2), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può   essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia   elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione (comma 2, lettera b) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)  

2) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere   condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite (comma 2, lettera c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199). 

L’art. 8 del DLgs 199/202 fa riferimento ai criteri direttivi a cui devono informarsi i decreti ministeriali con cui dovranno essere aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli  impianti  a  fonti  rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o  in  comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW.

L’articolo 32 comma 3 lettera a) del DLgs 199/2021 fa riferimento ai provvedimenti con cui ARERA, nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti  di  prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;

 

 

INCENTIVI ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE NEI BENI DEMANIALI

Le comunità energetiche costituite dal Ministero Interno o dai concessionari di beni demaniali come sopra riportato avranno la facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo 199/2021 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

 

 

PROCEDURE SEMPLIFICATI PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI NEI BENI DEMANIALI OGGETTO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

I beni demaniali oggetto della comunità energetica sono di diritto superfici e aree idonee ad installare impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento  degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili quindi senza bisogno di attendere i decreti del MITE per attuare i criteri previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  e sono assoggettati alle procedure autorizzative semplificate di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021

In particolare le procedure di cui all’articolo 22 DLgs 199/2021 prevedono che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR ex articolo 29 legge 108/2021 QUI) si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

 

 

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