giovedì 14 febbraio 2019

Nuova Circolare Ministeriale su prevenzione incendi da impianti rifiuti: quali prescrizioni e controlli


Nuova Circolare del Ministero dell’Ambiente che definisce linee guida per gestire gli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti (in vista del loro successivo smaltimento o recupero) per prevenire incidenti durante tale attività in particolare gli incendi degli stessi.  Si tratta della Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 (per il testo integrale vedi QUI)
La Circolare sostituisce una precedente Circolare del 2018 (che avevo commentato QUI)  alla luce di alcune pertinenti osservazioni presentate coinvolgendo le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare, al fine di addivenire ad un’ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti.  


OGGETTO DELLA CIRCOLARE
Le nuove linee guida indicano criteri operativi e gestionali riferiti in particolare a:
1. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del DLgs. n. 152 del 2006, presso impianti che effettuano o la messa in riserva ai fini del recupero o il deposito preliminare ai fini dello smaltimento;
2. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del DLgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili  sia al recupero che allo smaltimento;
3. Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
4. Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali;



CONTESTO AUTORIZZATIVO DEGLI STOCCAGGI DEI RIFIUTI
Lo stoccaggio avviene in impianti autorizzati ma diverse possono essere le autorizzazioni con livelli diversi di approfondimento istruttorio come pure prescrittivo. Per cui è fondamentale applicare il tipo di autorizzazione corretta a seconda della reale attività svolta nell’impianto e della tipologia di rifiuti stoccati e poi trattati nello stesso.
La Circolare ribadisce che se le attività svolte nell’impianto rientrano nell’elenco dell’allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi vedi QUI) si applicherà per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.  
È indiscutibile che se scorriamo l’elenco delle attività di cui al suddetto allegato I vi rientrano moltissimi impianti di gestione rifiuti ad esempio quelli che oltre a trattare stoccano rifiuti dalla raccolta differenziata: carta, plastica etc. 



PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE
Le garanzie finanziarie  fanno parte integrale e obbligatoria della autorizzazione ex art. 208 [NOTA 1], comma 11 lett. g) DLgs 152/2006, e servono in generale per  la copertura dei danni a terzi provocati da inquinamento. copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi all'attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.  
Secondo la Circolare le garanzie finanziarie devono essere adeguate rispetto agli effettivi rischi di gestione individuate dall’Autorità competente, e dunque nella definizione delle stesse quest’ultima, in base all’art. 208, comma 11, lett. g) [NOTA 2], del Dlgs. n. 152 del 2006, dovrà considerare anche le prescrizioni precauzionali riguardanti il rischio di incendi in relazione alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi).



LE MODALITÀ DI GESTIONE DELL’IMPIANTO PER PREVENIRE IL RISCHIO INCENDI
Secondo la Circolare la attività di prevenzione del rischio incendi nella gestione delle impianto rifiuti deve consistere nelle seguenti azioni che possono essere inserite sotto forma di prescrizioni gestionali  negli atti autorizzativi o nelle autocertificazioni per l’inizio di attività:
1. misure organizattive: ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
2. adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti. In particolare individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, che dovranno ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico, secondo le indicazioni dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. 81 del 2008 (QUI).
3. fattori innesco incendi: controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore. il gestore dell’impianto deve individuare  le possibili cause e le condizioni che possono favorire l’innesco di incendi, al fine di adottare idonee precauzioni allo sviluppo e propagazione degli stessi
4. manutenzione: adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi
5. viabilità interna all'impianto: adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di accettazione in ingresso, le aree di stoccaggio e di lavoro; in tal modo, oltre a limitare l’incidenza dei rischi infortunistici, è possibile contribuire a mitigare altre tipologie di rischio o, quantomeno, a contenere i danni in caso di incendio, soprattutto se è prevista una vera e propria compartimentazione di tali aree
6. differenziazione aree stoccaggio: differenziare in modo chiaro, con apposita segnaletica e cartellonistica, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, rappresenta un’azione di prevenzione fondamentale. La differenziazione delle aree destinate allo stoccaggio è necessaria anche per prevenire incidenti dovuti ad eventuali contatti tra sostanze tra loro incompatibili, e pertanto deve tenere conto anche della natura e della pericolosità dei rifiuti
7. ordine nelle aree di stoccaggio: mantenere in ordine le aree di stoccaggio, rispettando le capacità massime di stoccaggio autorizzate, ed avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi
8. gestione rifiuti liquidi stoccati: i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi
9. altezza cumuli rifiuti:  i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche in cumuli di altezza variabile o in fosse. L’altezza dell’abbancamento di rifiuti deve essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità e salvo eccezioni, autorizzate dalla autorità competente, non devono superare i 3 metri.  i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani
11. ventilazione e cumuli rifiuti: garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili
12. temperatura e umidità rifiuti stoccati: Mantenere adeguati livelli di temperatura e umidità ai rifiuti stoccati per limitare rischio autocombustione soprattutto se stoccati all’aperto
13. Installare estintori carrellati e  impianto idrico antincendio e di altri impianti di spegnimento manuali e/o automatici
14. autoispezioni: il gestore deve effettuare regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti.
15. procedure di accettabilità dei rifiuti: sono indicate alle pagine 10 e 11 della Circolare
16. operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti: siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse
17. sversamenti accidentali:  la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge
18. miscelazione: nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell’impianto, non vengano effettuate miscelazioni
19. pulizia:  deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteorich
20. modalità di accesso alle aree di stoccaggio: gli accessi devono essere  sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;



PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE GENERALI DA RICHIAMARE NEGLI ATTI AUTORIZZATIVI
La Circolare definisce anche prescrizioni più generali da considerare al momento del rilascio della autorizzazione degli impianti dove avvengono attività di stoccaggio rifiuti, quali:

1. Ubicazione degli impianti : escludere siti vicino ad aree residenziali, aree esondabili, instabili e alluvionabili
2. struttura e organizzazione delle aree interessate dagli stoccaggi:  alle pagine 7 e 8 la Circolare descrive le aree distinte da prevedere all’interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti. In particolare in tutti gli impianti ci deve essere un’area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in impianto
3. isolamento aree: le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e devono poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all’esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari
4. aree per operazioni lavaggio autocisterne e container: queste attività devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale
5. separazione per tipo di attività di stoccaggio:  Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15)
6. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico
7. recipienti fissi e mobili : le pagine 8 e 9 della Circolare descrivono le caratteristiche dei recipienti
8. Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale: alle pagine 9 e 10 della Circolare sono descritti  i sistemi di controllo, protezione, prevenzione da installare nell’impianto con stoccaggio rifiuti



LIMITI ALLA DURATA DELLO STOCCAGGIO
Secondo la Circolare lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all’infinito non può che ingenerare rischi di:
a) abbandono del cumulo di rifiuti per aumento nel tempo dei costi di gestione non adeguatamente coperti dagli introiti;
b) aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l’integrità del contenitore.
Quindi le autorizzazioni all’impianto devono stabilire limiti temporali allo stoccaggio. La Circolare alla pagina 13 fornisce indicazioni di durate dello stoccaggio secondo il tipo di pericolosità del rifiuto, la attività di stoccaggio (messa in riserva, deposito preliminare) tipo di impianti di destinazione.



PIANO DI EMERGENZA INTERNA IN CASO DI INCENDIO
La Circolare ricorda che l’art. 26-bis legge 1 dicembre 2018, n. 132 (QUI), ha introdotto l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le cadenze ivi specificate, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante



CONTROLLI AMBIENTALI
La Circolare dedica un paragrafo alla questione dei controlli. Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha individuato  tra le possibili cause dell’aumento dei fenomeni di incendio negli impianti che gestiscono rifiuti:
1. una fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo;
2. la rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico degli impianti e quindi di incrementato pericolo di incendio;
3. la possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali, di sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi “liberatori”.

Mentre per gli impianti assoggettati ad AIA è previsto uno specifico piano di monitoraggio da allegare alla autorizzazione, per gli impianti assoggettati ad autorizzazione ordinaria (dove spesso avvengono i maggiori stoccaggi anomali) tale piano non è previsto.
La Circolare auspica che al fine di agevolare le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, si definisca una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la eventuale presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio (vedi scheda allegata)
Sempre secondo la Circolare è opportuno che l’azione di controllo venga estesa, ai sensi dell’art. 255 (abbandono rifiuti)  e 256 (attività di gestione rifiuti non autorizzata) del DLgs. n. 152 del 2006, anche agli abbandoni di rifiuti ed alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate.





[1] Autorizzazione ordinaria agli impianti rifiuti distinta dalla autorizzazione integrata ambientale che riguarda solo determinate tipologie di impianti
[2] Le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto e per le discariche devono riguardare anche la fase post chiusura

Nessun commento:

Posta un commento