Nuova
Circolare del Ministero dell’Ambiente che definisce linee guida per gestire gli
stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti (in vista del loro successivo
smaltimento o recupero) per prevenire incidenti durante tale attività in
particolare gli incendi degli stessi. Si
tratta della Circolare n. 1121 del
21 gennaio 2019 (per il testo integrale vedi QUI)
La
Circolare sostituisce una precedente Circolare
del 2018 (che avevo commentato QUI) alla luce di alcune pertinenti osservazioni
presentate coinvolgendo le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali
già interessate nella fase preliminare, al fine di addivenire ad
un’ottimizzazione ed aggiornamento dei relativi contenuti.
OGGETTO DELLA CIRCOLARE
Le nuove linee guida indicano criteri operativi e gestionali riferiti in
particolare a:
1. Stoccaggi
di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, lett. aa) del DLgs. n. 152 del 2006, presso
impianti che effettuano o la messa in riserva ai fini del recupero o il deposito
preliminare ai fini dello smaltimento;
2. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell’articolo
183, lett. aa) del DLgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li
sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili sia al recupero che allo smaltimento;
3. Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti
comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte
nell’ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
4. Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti
all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune
destinazioni finali;
CONTESTO AUTORIZZATIVO DEGLI
STOCCAGGI DEI RIFIUTI
Lo stoccaggio
avviene in impianti autorizzati ma diverse possono essere le autorizzazioni con
livelli diversi di approfondimento istruttorio come pure prescrittivo. Per cui
è fondamentale applicare il tipo di autorizzazione corretta a seconda della
reale attività svolta nell’impianto e della tipologia di rifiuti stoccati e poi
trattati nello stesso.
La
Circolare ribadisce che se le attività svolte nell’impianto rientrano
nell’elenco dell’allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi vedi QUI) si applicherà per il
deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni
di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
È
indiscutibile che se scorriamo l’elenco delle attività di cui al suddetto
allegato I vi rientrano moltissimi impianti di gestione rifiuti ad esempio
quelli che oltre a trattare stoccano rifiuti dalla raccolta differenziata:
carta, plastica etc.
PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE
Le
garanzie finanziarie fanno parte integrale e obbligatoria della
autorizzazione ex art. 208 [NOTA 1], comma 11 lett. g) DLgs
152/2006, e servono in generale per la copertura dei danni a
terzi provocati da inquinamento. copertura dei costi necessari a sostenere gli
oneri relativi all'attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti
dall'inosservanza degli obblighi di legge.
Secondo
la Circolare le garanzie finanziarie devono essere adeguate rispetto agli
effettivi rischi di gestione individuate dall’Autorità competente, e dunque
nella definizione delle stesse quest’ultima, in base all’art. 208, comma 11,
lett. g) [NOTA 2], del Dlgs. n. 152 del 2006,
dovrà considerare anche le prescrizioni precauzionali riguardanti il rischio di
incendi in relazione alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti
stoccati (pericolosi e non pericolosi).
LE MODALITÀ DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO PER PREVENIRE IL RISCHIO INCENDI
Secondo
la Circolare la attività di prevenzione del rischio incendi nella gestione
delle impianto rifiuti deve consistere nelle seguenti azioni che possono essere inserite sotto
forma di prescrizioni gestionali negli atti autorizzativi o nelle autocertificazioni
per l’inizio di attività:
1. misure organizattive: ottimizzazione delle misure
organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono
effettuati stoccaggi di rifiuti;
2. adeguata informazione e
formazione del personale che opera negli impianti. In particolare individuazione di un numero adeguato di lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza, che dovranno ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento
periodico, secondo le indicazioni dell’art. 37 comma 9 del d.lgs. 81 del 2008 (QUI).
3. fattori innesco incendi: controllo e il monitoraggio
delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore. il gestore dell’impianto deve individuare le possibili cause e le condizioni che possono favorire l’innesco di incendi, al fine di adottare idonee precauzioni allo sviluppo e propagazione degli stessi
4. manutenzione: adeguata manutenzione delle
aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti
di protezione antincendi
5. viabilità interna all'impianto: adeguata sistemazione della
viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di
accettazione in ingresso, le aree di stoccaggio e di lavoro; in tal modo, oltre
a limitare l’incidenza dei rischi infortunistici, è possibile contribuire a
mitigare altre tipologie di rischio o, quantomeno, a contenere i danni in caso
di incendio, soprattutto se è prevista una vera e propria compartimentazione di
tali aree
6. differenziazione aree stoccaggio: differenziare in modo chiaro,
con apposita segnaletica e cartellonistica, le aree destinate allo stoccaggio
dei rifiuti per categorie omogenee, rappresenta un’azione di prevenzione
fondamentale. La differenziazione delle aree destinate allo stoccaggio è
necessaria anche per prevenire incidenti dovuti ad eventuali contatti tra
sostanze tra loro incompatibili, e pertanto deve tenere conto anche della
natura e della pericolosità dei rifiuti
7. ordine nelle aree di stoccaggio: mantenere in ordine le aree di
stoccaggio, rispettando le capacità massime di stoccaggio autorizzate, ed
avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano
sempre mantenuti sgomberi
8. gestione rifiuti liquidi stoccati: i rifiuti liquidi devono essere
stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati
requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati
e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al
posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in
fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi
9. altezza cumuli rifiuti: i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche
in cumuli di altezza variabile o in fosse. L’altezza dell’abbancamento di
rifiuti deve essere commisurate alla
tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità e salvo eccezioni, autorizzate
dalla autorità competente, non devono superare i 3 metri. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti
non devono essere sovrapposti per più di 3 piani
11. ventilazione e cumuli rifiuti: garantire un’adeguata
ventilazione degli ambienti, nonché limitare le altezze dei cumuli, ed
assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto siano
limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili
12. temperatura e umidità rifiuti stoccati: Mantenere adeguati livelli di
temperatura e umidità ai rifiuti stoccati per limitare rischio autocombustione soprattutto
se stoccati all’aperto
13. Installare estintori carrellati e impianto idrico antincendio e di altri
impianti di spegnimento manuali e/o automatici
14. autoispezioni: il gestore deve effettuare
regolari ispezioni e manutenzioni alle aree di stoccaggio dei rifiuti.
15. procedure di accettabilità
dei rifiuti:
sono indicate alle pagine 10 e 11 della Circolare
16. operazioni di scarico e di
stoccaggio dei rifiuti: siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse
17. sversamenti accidentali: la pulizia delle superfici interessate sia
eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali
inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o
polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia
devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge
18. miscelazione: nella fase di abbancamento dei
rifiuti nelle aree dedicate dell’impianto, non vengano effettuate miscelazioni
19. pulizia:
deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica
pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della
rete di raccolta delle acque meteorich
20. modalità di accesso alle aree di
stoccaggio: gli accessi devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da
agevolare le movimentazioni;
PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE GENERALI
DA RICHIAMARE NEGLI ATTI AUTORIZZATIVI
La
Circolare definisce anche prescrizioni più generali da considerare al momento
del rilascio della autorizzazione degli impianti dove avvengono attività di
stoccaggio rifiuti, quali:
1. Ubicazione degli impianti : escludere siti vicino ad aree
residenziali, aree esondabili, instabili e alluvionabili
2. struttura e organizzazione
delle aree interessate dagli stoccaggi: alle pagine 7 e 8
la Circolare descrive le aree distinte da prevedere all’interno di tutti gli
impianti che gestiscono rifiuti. In particolare in tutti gli impianti ci deve
essere un’area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni
presidi di sicurezza, destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non
conformi all’omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale
e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in impianto
3. isolamento aree: le aree interessate dallo scarico, dalla
movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e
devono poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all’esercizio,
nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari
4.
aree per operazioni lavaggio autocisterne e container: queste attività devono
essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue
devono essere gestite come rifiuto speciale
5. separazione per tipo di attività di stoccaggio: Le operazioni di messa in
riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito
preliminare (D15)
6. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente
contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione
che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico
7. recipienti fissi e mobili : le pagine 8 e 9 della
Circolare descrivono le caratteristiche dei recipienti
8. Impianti tecnologici e sistemi
di protezione e sicurezza ambientale: alle pagine 9 e 10 della Circolare sono descritti i sistemi di controllo, protezione, prevenzione
da installare nell’impianto con stoccaggio rifiuti
LIMITI ALLA DURATA DELLO
STOCCAGGIO
Secondo
la Circolare lasciare che lo stoccaggio sia procrastinabile all’infinito non
può che ingenerare rischi di:
a) abbandono del cumulo di rifiuti per
aumento nel tempo dei costi di gestione non adeguatamente coperti dagli
introiti;
b) aumento della possibilità che si
inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo
intrinseco o che intacchino l’integrità del contenitore.
Quindi
le autorizzazioni all’impianto devono stabilire limiti temporali allo stoccaggio.
La Circolare alla pagina 13 fornisce indicazioni di durate dello stoccaggio
secondo il tipo di pericolosità del rifiuto, la attività di stoccaggio (messa
in riserva, deposito preliminare) tipo di impianti di destinazione.
PIANO DI EMERGENZA INTERNA IN
CASO DI INCENDIO
La
Circolare ricorda che l’art. 26-bis legge 1 dicembre 2018, n. 132 (QUI),
ha introdotto l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di
lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno
specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare
secondo le cadenze ivi specificate, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli
incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute
umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure
necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i
lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; d)
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente
rilevante
CONTROLLI AMBIENTALI
La
Circolare dedica un paragrafo alla questione dei controlli. Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha
individuato tra le possibili cause dell’aumento
dei fenomeni di incendio negli impianti che gestiscono rifiuti:
1. una
fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza
e controllo;
2. la
rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di
sovraccarico degli impianti e quindi di incrementato pericolo di incendio;
3. la
possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali, di
sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi “liberatori”.
Mentre
per gli impianti assoggettati ad AIA è previsto uno specifico piano di
monitoraggio da allegare alla autorizzazione, per gli impianti assoggettati ad
autorizzazione ordinaria (dove spesso avvengono i maggiori stoccaggi anomali)
tale piano non è previsto.
La Circolare
auspica che al fine di agevolare le attività di controllo che qualunque
autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, si definisca una scheda esemplificativa, ove
comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono
già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in
particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a
quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il
rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la
eventuale presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi
antincendio (vedi scheda allegata)
Sempre
secondo la Circolare è opportuno che
l’azione di controllo venga estesa, ai sensi dell’art. 255 (abbandono rifiuti) e 256 (attività di gestione rifiuti non
autorizzata) del DLgs. n. 152 del 2006, anche agli abbandoni di rifiuti ed
alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate.
[1] Autorizzazione ordinaria agli impianti rifiuti distinta dalla
autorizzazione integrata ambientale che riguarda solo determinate tipologie di
impianti
[2] Le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio
effettivo dell’esercizio dell’impianto e per le discariche devono riguardare
anche la fase post chiusura
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