Il Consiglio di Stato con sentenza n° 4484 del 2018 (QUI) è
intervenuto in relazione alle modalità di svolgimento della procedura di VIA e
relativa autorizzazione finale di un deposito gpl di rilevanti dimensioni (mc 10.416). Il Consiglio di
Stato ribadisce alcuni principi generali (in continuità con altre sentenze
(vedi sentenza n°2297 del 2018 commentata QUI) . Da notare che la sentenza del Consiglio di Stato 4484/2018 è stata recentissimamente confermata nel giudizio di revocazione di fronte al Consiglio di Stato (vedi QUI) promosso dalla società che voleva realizzare l'ampliamento del deposito gpl.
LA SENTENZA DEL TAR APPELLATA AL
CONSIGLIO DI STATO
il Comune interessato, ha espresso il proprio parere
contrario all'ampliamento del deposito gpl in questione, evidenziandone il contrasto
con il vigente Piano Regolatore Generale della città e rilevando che l’area nella
quale insiste il deposito da ampliare, sarebbe ormai massicciamente urbanizzata
e coinvolta in un processo di complessiva riqualificazione.
La Commissione VIA-VI-VAS si era espressa nel senso
della non assoggettabilità a VIA del progetto.
Il Comune ha impugnato il predetto decreto di autorizzazione.
Il T.A.R. territorialmente competente con sentenza n. 2297 del 10 aprile 2018, ha
accolto i ricorsi del Comune, annullando i provvedimenti impugnati e rilevando,
tra l’altro, che essi sono stati adottati “all’esito di un procedimento che
non presenta elementi di continuità” con quello del 2003, come invece
sostenuto dal Ministero Sviluppo Economico, dalla Regione e dalla società
Energas.
MOTIVAZIONI E PRINCIPI AFFERMATI
DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il
Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando la sentenza del TAR e
chiarendo alcuni principi relativamente alle modalità di svolgimento delle
istruttorie e delle procedure in materia di depositi gpl costieri validi anche
per altre situazioni.
In
particolare rispetto alla modifica proposta di ampliamento del deposito il
Consiglio di Stato ha affermato che la decisione di non sottoporla a VIA non ha
tenuto conto:
1. dei significativi mutamenti normativi, medio
tempore entrati in vigore, con una disciplina in materia ambientale
più restrittiva (vedi vincoli ambientali rimossi);
2. il periodo di tempo trascorso tra i due
procedimenti;
3. la diversa regolamentazione dell’assetto
urbanistico, essendo stata approvata nel 2004 per quella zona una variante al
piano regolatore
In
particolare:
I vincoli
ambientali devono pesare dentro e prima della procedura di autorizzazione
finale
Nella procedura che ha portato al rilascio della
autorizzazione finale del Ministero dello Sviluppo Economico non si è tenuto
conto del vincolo idrogeologico e quindi del coinvolgimento della Autorità di
Bacino, vincolo esistente al momento del rilascio della autorizzazione impugnata
al TAR. Ciò, secondo il Consiglio di Stato, è tanto più obbligatorio
considerato che la autorizzazione finale del Ministero Sviluppo Economico costituisce
variante allo strumento urbanistico in relazione ad una opera di valenza
strategica nazionale. Ovviamente questa affermazione vale anche per gli altri vincoli ambientali ad es. quelli paesaggistici o storico architettonici.
VIA e
conformità urbanistica
Il Consiglio di Stato rileva che la Regione nelle
proprie conclusioni non ha tenuto conto che nel 2004 era stata introdotta una
nuova disciplina urbanistica, differente rispetto a quella vigente nel 2003 (quando
venne approvata la prima versione del deposito gpl) Con l’approvazione della variante avvenuta nel
2004, per quell’area è stato programmato un complessivo progetto di
riqualificazione urbanistica e ambientale, con la previsione di delocalizzare
gli impianti petroliferi e di incidere con una ristrutturazione urbanistica sul
preesistente tessuto industriale.
E’ quindi evidente la sostanziale differenza tra le
condizioni urbanistiche e ambientali esistenti nel corso della prima verifica
di assoggettabilità a VIA del 2003 rispetto a quelle oggetto della seconda
verifica di VIA.
Aggiunge sul punto il Consiglio di Stato che la VIA di
un progetto deve essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti
relativi alla medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o
pianificati e non materialmente eseguiti. In questo senso non rileva in
contrario l’osservazione di Energas (la società che vuole realizzare l’ampliamento
del deposito gpl), che nel terzo motivo di appello sostiene che il decreto del
Ministero Sviluppo Economico (che ha autorizzato l’ampliamento del deposito)
impugnato non avrebbe comportato alcuna variante allo strumento urbanistico, e
ciò in quanto: a) della riqualificazione urbana prevista dalla variante
generale al PRG del 2004 “dopo ben 14 anni, non si intravede nemmeno
lontanamente l’attuazione”. Il Consiglio di Stato al contrario afferma che
: “deve aversi riguardo al solo regime
giuridico imposto al territorio dallo strumento di pianificazione, il quale,
oltretutto, non è soggetto a limiti temporali di efficacia. E’ rispetto alla
conformazione giuridica dell’area stabilita dal piano regolatore che assume
significato il concetto di variante. Risulta invece ininfluente il fatto che,
materialmente, non si sia ancora proceduto a riqualificare la zona secondo la
destinazione da ultimo impressa dal PRG, essendo sempre possibile procedere in
tal senso anche in futuro.”
Sulla necessità che nella procedura di VIA si valuti
anche la conformità urbanistica del progetto si veda anche QUI, QUI e QUI.
Pubblicità
e procedura di VIA
Il Consiglio di
Stato rileva un altro profilo di illegittimità confermando la sentenza del TAR
in quanto: “lo specifico procedimento
previsto per la verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D. Lgs.
152/2006) è totalmente mancato, non essendovi stata sia la fase di
pubblicazione degli atti sul web, sia la successiva fase partecipativa prevista
dall’art.19” (osservazioni del pubblico).
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