Il Consiglio di Stato,
confermando la sentenza in primo grado del TAR Campania (n° 2297/2018 QUI), ha dichiarato la illegittimità della decisione della
Regione Campania di non applicare la VIA ad un deposito di gpl con capacità di
stoccaggio complessiva di mc 10.416. Si tratta di un progetto già autorizzato
con una procedura di verifica di VIA nel 2003, in precedenza ma che non era
stato completato ed ora ne veniva chiesto, da parte del committente dell’opera,
l’ampliamento. Quindi si era di fronte nel 2016 ad un nuovo progetto.
La sentenza del Consiglio di Stato in questione è quella della sez. VI n° 4484 del 23 luglio 2018, per il testo vedi QUI.
Sono interessanti le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato nel
dichiarare la illegittimità della decisione della Regione.
In particolare e al di la della specificità del caso
(un progetto già autorizzato e non realizzato e poi oggetto di ampliamento)
risultano interessanti le motivazioni relative alla compatibilità urbanistica
del progetto con la nuova pianificazione comunale intervenuta nel frattempo di
un progetto classificato come strategico ai sensi dell’articolo 57 della legge
35/2002 (Disposizioni per le
infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in
tema di bunkeraggio).
IL RAPPORTO TRA DEPOSITO GPL E VIGENTE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
Nel caso in esame sotto il
profilo urbanistico nel momento in cui è stato chiesto l’ampliamento del
deposito (in precedenza mai portato a realizzazione completa) , la nuova
pianificazione del Comune territorialmente interessato prevede, per l’area
interessata dal deposito di gpl, un
complessivo progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale, con la
previsione di delocalizzare gli impianti petroliferi e di incidere con una
ristrutturazione urbanistica sul preesistente tessuto industriale.
Aggiunge sul punto il
Consiglio di Stato: “E’ quindi evidente la
sostanziale differenza tra le condizioni urbanistiche e ambientali esistenti
nel corso della prima verifica di assoggettabilità del 2003 rispetto a quelle
oggetto della seconda verifica.” Quindi al di la del caso specifico esaminato nella
sentenza (progetto autorizzato ma non realizzato compiutamente e successiva domanda di ampliamento
del progetto autorizzato) il Consiglio
di Stato afferma un principio significativo e cioè che la pianificazione
urbanistica vigente è elemento vincolante nelle procedura di autorizzazione e
valutazione di un impianto industriale tanto più se a rischio di incidente
rilevante. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato aggiunge subito dopo: “deve precisarsi che la valutazione di compatibilità di un progetto deve
essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti relativi alla
medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o pianificati e non
materialmente eseguiti. Alla luce delle considerazioni che precedono -
nonostante l’ambito della valutazione ambientale sia in genere contraddistinto
da profili particolarmente ampi di discrezionalità amministrativa sul piano
dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro
ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera - nel caso di
specie, risulta evidente come l’amministrazione abbia fatto cattivo uso del
proprio potere discrezionale, per non aver dato conto dei rilevanti aspetti
appena evidenziati (e non presenti nel 2003).”
In sostanza nel momento in
cui si chiede la autorizzazione a collocare un impianto industriale (di fatto
anche nel caso in esame siamo di fronte ad un nuovo progetto) occorre
verificare cosa la pianificazione vigente prevede intorno all’area dove
dovrebbe essere realizzato detto impianto, questo anche se dette previsioni non
siano ancora realizzate.
Ne rileva nel caso in
esame l’impegno del committente dell’impianto industriale a ricollocare lo
stesso quando la nuova pianificazione verrà realizzata. Afferma il Consiglio di
Stato sul punto: “Va osservato che deve aversi riguardo al solo regime
giuridico imposto al territorio dallo strumento di pianificazione, il quale,
oltretutto, non è soggetto a limiti temporali di efficacia. E’ rispetto alla
conformazione giuridica dell’area stabilita dal piano regolatore che assume
significato il concetto di variante. Risulta invece ininfluente il fatto che,
materialmente, non si sia ancora proceduto a riqualificare la zona secondo la
destinazione da ultimo impressa dal PRG, essendo sempre possibile procedere in
tal senso anche in futuro.”
LA CLASSIFICAZIONE COME OPERA STRATEGICA NON RIMUOVE
IL NECESSARIO COINVOLGIMENTO NELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI TUTTE LE
AUTORITà AMBIENTALI INTERESSATE DALL’IMPATTO DELL’OPERA
Il progetto di deposito di
gpl nelle versione ampliata, nel caso in esame,
è in contrasto con il Piano Stralcio dell’Autorità
di Bacino della Campania Centrale. Sul punto il Consiglio di Stato afferma che:
“Non vale a scalfire le conclusioni che
precedono il fatto che l’autorizzazione unica sia stata espressamente
rilasciata in variante agli strumenti urbanistici, in ragione della valenza
strategica nazionale dell’iniziativa e della normativa di cui al d. l. 5/12
(convertito nella legge 35/2002 n.d.r.). Infatti,
proprio la valenza di variante automatica agli strumenti urbanistici del
decreto in questione, in quanto relativo ad un opera di valenza strategica
nazionale, imponeva quantomeno il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino
durante la fase istruttoria che ha preceduto la determinazione finale,
attraverso l’acquisizione del suo parere, ovvero attraverso la sua partecipazione
alla conferenza di servizi, che, se già terminata, andava rinnovata a seguito
del sopravvenuto vincolo imposto sull’area.”
LA NECESSARIA INTESA CON LA REGIONE PER APPROVARE IL
DEPOSITO GPL QUALE OPERA STRATEGICA
Il comma 2 articolo 57 legge 35/2002 relativamente
alle opere e infrastrutture classificate strategiche [NOTA 1] (come i depositi di gpl)
prevede che le autorizzazioni sono
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
Il Consiglio di Stato
nella sentenza qui esaminata conferma quanto sopra: “Tale disposizione è chiara
nell’individuare il provvedimento conclusivo del procedimento
nell’autorizzazione unica, la quale, per perfezionarsi ed esplicare l’efficacia
che gli è propria, necessita anche della previa intesa con la Regione… Sino a
tale momento il procedimento deve ritenersi ancora in itinere. In altre parole, la determinazione n. 3759 del 4
febbraio 2014 di conclusione della conferenza di servizi assurge a mero momento
conclusivo dell’istruttoria procedimentale svolta, che non esplica alcuna
efficacia esterna.” .
"a) gli
stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) i depositi
costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della
navigazione; c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del
sedime aeroportuale; d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi
10.000; e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata non
inferiore a tonnellate 200; f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8,
lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239."
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