L’Assessore all’Ambiente della
Regione Liguria nel difendere la decisione del Consiglio provinciale spezzino e
del Comitato regionale di Ambito in relazione al biodigestore per il trattamento
dei rifiuti organici da realizzare in provincia di Spezia, viola il significato
della lingua italiana, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)
e se mi è consentito la verità di fatti e soprattutto atti che la stessa
Regione a suo tempo ha approvato.
Vediamo perché
LA VIOLAZIONE DELLA LINGUA
ITALIANA
Secondo l’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria il parere VAS n.100, assunto con Dgr n.1168 del 2017 sul
Piano d’Area della Spezia, non ha affatto “bocciato” la localizzazione di
Boscalino per il biodigestore,
allora leggiamo cosa dice il Parere Motivato che ha concluso la VAS sul
Piano rifiuti spezzino: “”Tale ipotesi di localizzazione dell’impianto di Boscalino
pare di impossibile realizzazione, “
Impossibile
in italiano significa , vocabolario Treccani, “Che non
è possibile, sia in senso assoluto sia in relazione a determinate persone o
circostanze”.
LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA
PROCEDURA DI VAS
L’Assessore
poi afferma che quell’impossibile con la delibera del Consiglio provinciale
spezzino dello scorso lunedì è stato superato perché, come è scritto in quella
delibera, chi ha partecipato al procedimento di VAS non era a conoscenza di
tutta la documentazione prodotta in relazione all’ipotizzato biodigestore
spezzino.
L’Assessore forse non conosce:
a) la definizione di Parere Motivato atto che conclude
il procedimento di VAS che secondo la lettera m-ter a) articol 5 DLgs 152/2006
consiste nel: “provvedimento obbligatorio con eventuali
osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso
dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle
consultazioni”;
b) l’articolo 15 del DLgs 152/2006 (Valutazione del
rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione) che al comma
1 recita: “1. L'autorità competente, in collaborazione con
l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e
valuta tutta la documentazione presentata”;
c) il comma 2. sempre dell’articolo 15 del DLgs 152/2006 che recita: “L'autorità procedente, in collaborazione con
l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o
programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere
motivato di cui al comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma.”.
d) comma 4 articolo 13 DLgs 152/2006: "4. Nel rapporto ambientale
debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso"
Quindi la normativa prevede che in sede di VAS
tutta la documentazione inerente il piano da valutare sia presa in
considerazione e che chi approva il Piano (autorità procedente vedi in questo
caso il Comitato Regionale di Ambito) possa revisionarlo solo dopo il Parere
Motivato.
Domanda c’è stato un nuovo Parere Motivato dopo
che la delibera del Consiglio provinciale spezzino prima e del Comitato
regionale di Ambito poi stabilissero che l’impianto si poteva fare anche a
Boscalino (Arcola) in palese contrasto con la impossibilità manifestata dal
primo e per ora unico Parere Motivato (quello del provvedimento n° 100 del
18/12/2017)? La risposta è No.
Quindi la procedura di legge sopra riportata
non è stata seguita.
Non solo manca completamente un confronto sulla valutazione della sostenibilità delle “ragionevoli alternative” in termini di siti,
di tipologia di impianto, di dimensioni dell’impianto.
LA VIOLAZIONE DEI CONTENUTI ISTRUTTORI NELLA PROCEDURA DI VAS
Ma non è solo questione di passaggi formali
(peraltro fondamentali in un procedimento amministrativo normato dalla legge)
ma anche di sostanza. Infatti se si seguisse la logica dell’Assessore all'Ambiente della Regione Liguria saremmo
di fronte ad una " VAS fai da te". Infatti la VAS non può limitarsi
a valutare le dimensioni di un progetto e la sua collocabilità in un sito
specifico come fosse una sorta di “gioco del lego” ma deve valutare tale collocazione in rapporto
all’area vasta in termini di impatto
ambientale , naturalistico, sociale, sanitario e mettere a confronto questo
scenario di sito con altri misurando sempre i suddetti impatti. Tutto questo
non è stato possibile grazie al gioco “delle tre carte” di chi prima non
presenta tutti i documenti e poi a procedimenti chiuso li tira fuori senza però
valutare la nuova decisione in termini ambientali.
Non solo
ma il progetto di biodigestore spezzino scaturito da questo gioco delle tre
carte ha (parole dello stesso assessore) dimensioni e caratteristiche
completamente diverse:
1.da quanto prevede il Piano
Regionale dei rifiuti
(approvato dalla attuale giunta oltre che dal Consiglio Regionale). Questo Piano
regionale in entrambi gli scenari per la provincia spezzina prevede un
biodigestore non superiore alle 43.000 tonnellate anzi nel primo scenario alle
23.000 tonnellate (pagina 301-311).
2. dal parere motivato di VAS del
dicembre 2017. Le
tonnellate in più (vedi sopra
punto 1) non sono state valutate in sede
di VAS anzi il piano di area valutato fa riferimento (pagina 13) alla sola
ipotesi delle 20-23.000 tonnellate. Il furbetto di turno mi dirà ma le
dimensioni dell’impianto saranno valutate in sede di VIA e autorizzazione
ordinaria. No perché tutte le tonnellate in più di quelle previste nello
scenario da 20-23.000 tonnellate verranno probabilmente da fuori Provincia
visto che lo stesso Piano regionale prevede per l’ambito spezzino 23.000
tonnellate di rifiuti organici anno prodotti. Quindi questo diverso
dimensionamento non riguarda solo l’impianto in se (VIA) ma anche il ruolo che
questo impianto avrà nell’area vasta addirittura extra provinciale, questione
tipica della VAS perché questione tipica della pianificazione/programmazione
nella gestione dei flussi dei rifiuti e non solo della mera valutazione dell’impatto
ambientale dell’impianto nel sito specifico (vedi VIA).
OCCORREVA QUINDI UNA NUOVA PROCEDURA
DI VERIFICA DI ASSOGGGETABILITA’ A VAS
Dopo la
deliberazione del Consiglio provinciale (autorità proponente per il piano d’area
per la gestione dei rifiuti urbani spezzini) e prima della decisione del
Comitato regionale di Ambito (autorità procedente ) di acquisire detta delibera,
occorreva avviare una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
del comma 3 articolo 6 del DLgs 152/2006 che recita: “per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la
valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che
producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale
dell'area oggetto di intervento”.
Peraltro
la modifica apportata al piano di area spezzino dalla delibera della Provincia
spezzina ma anche dalle dichiarazioni extraprocedimentali dell’assessore
regionale tutto è meno che minore: nuova collocazione definitiva del
biodigestore, triplicazione della quantità dei rifiuti da trattare, trasferimenti
da fuori provincia di decine di migliaia di tonnellate/anno di rifiuti.
IL PARAMETRO SALUTE NELLA PROCEDURA DI VAS PER I PIANI DI AMBITO
DELLA REGIONE LIGURIA
Oltre a
quanto sopra esposto occorre sottolineare che la istruttoria che ha portato al
Parere Motivato di VAS n° 100 del dicembre 2017 sopra descritto, ha completamente rimosso la questione della
valutazione dell’impatto sanitario delle scelte di Piano, sicuramente per l’ambito
spezzino. Infatti il Parere Motivato non
contiene alcun riferimento o prescrizioni a tale parametro.
Eppure
sul punto esiste una apposita delibera regionale la
n° 1295 del 2016 che traccia gli indirizzi per integrare la Valutazione di
Impatto sulla Salute all’interno del procedimento di VAS
LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO E LA
CONSULTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
Non
riaprendo il procedimento di VAS si è impedito al pubblico interessato (a
cominciare dai residenti delle zone interessate dal sito ipotizzato per il
biodigestore) e ai Comuni territorialmente interessati di pronunciarsi sull’impatto
ambientale economico e sociale delle modifiche introdotte con la delibera del
Consiglio Provinciale spezzino e del Comitato regionale di Ambito.
Questo
nonostante il comma 1 articolo del DLgs 152/2006 preveda che la fase della
consultazione sia parte integrante del procedimento di VAS: “La valutazione ambientale strategica è avviata
dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o
programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’art. 6, commi
3 e 3-bis; (1)
b) l'elaborazione del rapporto
ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto
ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.”
Nessun commento:
Posta un commento