venerdì 24 agosto 2018

Nuova Direttiva sui rifiuti: sintesi novità con allegato testo coordinato vigente al 2018

E’ entrata in vigore all’inizio di luglio la nuova Direttiva europea sulla gestione dei rifiuti che ha apportato modifiche significative alla precedente Direttiva del 2008.
A questo link QUI troverete il testo coordinato della Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 con la nuova Direttiva UE 2018/851del 30 maggio 2018. Il testo contiene nelle note a margine la versione precedente degli articoli, paragrafi e commi ora modificati dalla nuova Direttiva.
Di seguito una sintetica esposizione delle principali novità apportate dalla nuova Direttiva.



PRINCIPALI NOVITÀ DELLA DIRETTIVA UE 2018/851

Nuova definizione di rifiuti urbani
Tra questi vengono definiti urbani anche i  rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati


Cernita rientra nella gestione dei rifiuti
Quindi anche questa attività di separazione del rifiuto deve rispondere alle norme generale in materia. Sulla distinzione tra  una cernita insita nell’operazione di raccolta (quindi di gestione rifiuti) e una (cernita) finalizzata alla formazione di un adeguato deposito temporaneo si veda sul punto la sentenza della Corte di Giustizia UE Sez. II, 11 dicembre 2008, causa C387-07 (QUI). L'inserimento della cernita nella gestione dei rifiuti risulta coerente anche con la Comunicazione della Commissione UE (21.2.2007 COM2007 59 vedi QUI) che partendo dal concetto di sottoprodotto inteso come materiale che non deve avere alcun trattamento preliminare per essere considerato tale. Secondo detta Comunicazione per trasformazione preliminare si intende l’equivalente di trattamento preventivo del materiale comprendente quindi tanto il recupero preparatorio o iniziale quanto quello radicale e definitivo. Ne consegue che i sottoprodotti non sono utilizzati tal quali quando subiscono operazioni di trasformazione, anche minimali (quali la cernita o selezione, la separazione, la vagliatura, l’adeguamento volumetrico sotto forma di compattamento, frantumazione,macinazione etc.).


Nuove definizioni  di recupero di materia e riempimento
Si distingue specificamente la definizione di recupero di materia da quella di energia distinzione che non nella versione precedente non esisteva.
La definizione di riempimento, se letta con la normativa nazionale sulle terre e rocce di scavo, desta una certa preoccupazione, in quanto si prevede che per riempimento si intenda: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.


Individuazione di strumenti economici per attuare i principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti
La gerarchia nella gestione dei rifiuti resta quella della versione precedente:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (qui la nuova definizione di recupero per materia può favorire una applicazione che privilegia questa modalità di recupero rispetto a quella energetica (vedi inceneritori e biodigestori);
e) smaltimento.
La nuova Direttiva però elenca una serie di esempi di strumenti economici per favorire la applicazione di detta gerarchia (vedi allegato IV-bis alla Direttiva).


Parametri più vincolanti per la declassificazione del rifiuto a sottoprodotto
La nuova Direttiva stabilisce che le condizioni (fissate dall’articolo 5 della Direttiva nuova versione) per definire un materiale sottoprodotto e non più rifiuto, dovranno essere specificate dagli Stati membri con criteri dettagliati  che garantiscano un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali .


Criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto
La nuova Direttiva fissa, almeno come principi, parametri più vincolanti per definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, si veda il nuovo paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva.


Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore
Per responsabilità estesa del produttore di rifiuti si intende (ai sensi della Direttiva) : una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
Viene introdotto nella Direttiva, un nuovo articolo, 8-bis, che elenca i requisiti minimi.


Politica di prevenzione rifiuti
Il nuovo articolo 9  della Direttiva non si limita come il precedente a rinviare a relazioni della Commissione su eventuali misure di promozione della prevenzione nella produzione di rifiuti, ma elenca anche una serie di obiettivi precisi da raggiungere con dette misure.


Banca dati sostanze chimiche
Secondo il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 9 della Direttiva: L’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l’accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l’accesso a tale banca dati.


Deroghe nella preparazione dei rifiuti per il recupero
Il nuovo articolo 10 della Direttiva al fine di predisporre le misure finalizzate al recupero prevede che la raccolta differenziata preventiva possa essere derogata ma solo alle condizioni precise elencate nell’articolo stesso.


Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
L’articolo 11 ridefinisce la norme sulla preparazione per riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. In particolare rispetto al testo precedente si prevede, tra l’altro,  che gli Stati membri adottino misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Inoltre si prevede che l’obbiettivo del 70% in peso dei rifiuti da inviare a riutilizzo e riciclaggio venga così meglio definito:
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

Il nuovo articolo 11-bis stabilisce le regole per calcolare il conseguimento di detti obiettivi.
Viene concessa agli Stati membri la possibilità di deroga per 5 anni per il raggiungimento di detti obiettivi ma solo rispettando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 11.


Copertura costi gestione rifiuti
Il nuovo articolo 14 della Direttiva prevede che i costi siano a carico produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento.


Gestione rifiuti organici
Il nuovo articolo 22 della Direttiva oltre a indicare agli Stati membri la promozione di digestione anaerobica e compostaggio domestico, prevede che gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.


Integrazione contenuto programmi statali per la prevenzione dei rifiuti
L’articolo 29 come modificato dalla nuova Direttiva prevede che nei Programmi nazionali di prevenzione debba essere descritto il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell’allegato IV bis e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti.


Nuovi contenuti Piani di gestione rifiuti
La nuova versione dell’articolo 28 della Direttiva prevede che nei piani di gestione (in Italia di competenza delle Regioni) debba essere svolta una valutazione della necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16 (che disciplina i principi di prossimità e autosufficienza). Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare tali esigenze. Tale valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro in questione.
I piani devono contenere inoltre  misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.


Migliore definizione del contenuto dei registri di carico scarico
L’articolo 35 nuova versione della Direttiva precisa il contenuto dei registri dove devono essere indicati:
a) la quantità, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché
b) se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.


Recepimento nuova Direttiva
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 luglio 2020.






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