A
questo link QUI troverete il testo coordinato della Direttiva 2008/98/CE del 19
novembre 2008 con la nuova Direttiva UE 2018/851del 30 maggio 2018. Il testo
contiene nelle note a margine la versione precedente degli articoli, paragrafi
e commi ora modificati dalla nuova Direttiva.
Di
seguito una sintetica esposizione delle principali novità apportate dalla nuova
Direttiva.
PRINCIPALI NOVITÀ DELLA DIRETTIVA
UE 2018/851
Nuova definizione di rifiuti urbani
Tra questi vengono
definiti urbani anche i rifiuti
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che
sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. I rifiuti urbani
non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di
trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Tale definizione non
pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei
rifiuti tra gli attori pubblici e privati
Cernita rientra nella gestione dei rifiuti
Quindi anche
questa attività di separazione del rifiuto deve rispondere alle norme generale
in materia. Sulla distinzione tra una
cernita insita nell’operazione di raccolta (quindi di gestione rifiuti) e una
(cernita) finalizzata alla formazione di un adeguato deposito temporaneo si
veda sul punto la sentenza della Corte di Giustizia UE Sez. II, 11 dicembre 2008, causa C387-07 (QUI). L'inserimento della cernita nella gestione dei rifiuti risulta coerente anche con la Comunicazione della Commissione UE ( 21.2.2007
COM2007 59 vedi QUI) che partendo dal concetto di sottoprodotto inteso come materiale che non deve avere alcun trattamento preliminare per essere considerato tale. Secondo detta Comunicazione per trasformazione
preliminare si intende l’equivalente di trattamento preventivo del materiale
comprendente quindi tanto il recupero preparatorio o iniziale quanto quello
radicale e definitivo. Ne consegue che i sottoprodotti non sono utilizzati tal
quali quando subiscono operazioni di trasformazione, anche minimali (quali la
cernita o selezione, la separazione, la vagliatura, l’adeguamento volumetrico
sotto forma di compattamento, frantumazione,macinazione etc.).
Nuove definizioni di recupero di materia e riempimento
Si
distingue specificamente la definizione
di recupero di materia da quella di energia distinzione che non nella
versione precedente non esisteva.
La definizione di riempimento, se letta
con la normativa nazionale sulle terre e rocce di scavo, desta una certa
preoccupazione, in quanto si prevede che per riempimento si intenda: qualsiasi
operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a
fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei
rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non
sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla
quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.
Individuazione di strumenti
economici per attuare i principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti
La
gerarchia nella gestione dei rifiuti resta quella della versione precedente:
a)
prevenzione;
b)
preparazione per il riutilizzo;
c)
riciclaggio;
d)
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (qui la nuova
definizione di recupero per materia può favorire una applicazione che
privilegia questa modalità di recupero rispetto a quella energetica (vedi
inceneritori e biodigestori);
e)
smaltimento.
La
nuova Direttiva però elenca una serie di esempi di strumenti economici per
favorire la applicazione di detta gerarchia (vedi allegato IV-bis alla
Direttiva).
Parametri più vincolanti per la
declassificazione del rifiuto a sottoprodotto
La
nuova Direttiva stabilisce che le condizioni (fissate dall’articolo 5 della
Direttiva nuova versione) per definire un materiale sottoprodotto e non più
rifiuto, dovranno essere specificate dagli Stati membri con criteri
dettagliati che garantiscano un elevato
livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e agevolano
l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali .
Criteri per la cessazione di
qualifica di rifiuto
La
nuova Direttiva fissa, almeno come principi, parametri più vincolanti per
definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, si veda il nuovo paragrafo
2 articolo 6 della Direttiva.
Requisiti generali minimi in
materia di responsabilità estesa del produttore
Per
responsabilità estesa del produttore di rifiuti si intende (ai sensi della
Direttiva) : una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad
assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o
la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del
ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
Viene
introdotto nella Direttiva, un nuovo articolo, 8-bis, che elenca i requisiti
minimi.
Politica di prevenzione rifiuti
Il
nuovo articolo 9 della Direttiva non si
limita come il precedente a rinviare a relazioni della Commissione su eventuali
misure di promozione della prevenzione nella produzione di rifiuti, ma elenca
anche una serie di obiettivi precisi da raggiungere con dette misure.
Banca dati sostanze chimiche
Secondo
il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 9 della Direttiva: L’Agenzia europea per le
sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere
trasmessi entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai
gestori del trattamento dei rifiuti l’accesso a tale banca dati. Essa fornisce
inoltre ai consumatori, su richiesta, l’accesso a tale banca dati.
Deroghe nella
preparazione dei rifiuti per il recupero
Il
nuovo articolo 10 della Direttiva al fine di predisporre le misure finalizzate
al recupero prevede che la raccolta differenziata preventiva possa essere
derogata ma solo alle condizioni precise elencate nell’articolo stesso.
Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
L’articolo 11
ridefinisce la norme sulla preparazione per riutilizzo e riciclaggio dei
rifiuti. In
particolare rispetto al testo precedente si prevede, tra l’altro, che gli Stati membri adottino misure intese a
promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il
trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il
riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali,
nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione
e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle
e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.
Inoltre si prevede
che l’obbiettivo del 70% in peso dei rifiuti da inviare a riutilizzo e
riciclaggio venga così meglio definito:
c) entro il 2025,
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 55 % in peso;
d) entro il 2030,
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 60 % in peso;
e) entro il 2035,
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 65 % in peso.
Il
nuovo articolo 11-bis stabilisce le regole per calcolare il conseguimento di
detti obiettivi.
Viene
concessa agli Stati membri la possibilità di deroga per 5 anni per il
raggiungimento di detti obiettivi ma solo rispettando le condizioni di cui al
paragrafo 3 dell’articolo 11.
Copertura costi gestione rifiuti
Il
nuovo articolo 14 della Direttiva prevede che i costi siano a carico produttore
iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti,
compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento.
Gestione rifiuti organici
Il
nuovo articolo 22 della Direttiva oltre a indicare agli Stati membri la
promozione di digestione anaerobica e compostaggio domestico, prevede che gli
Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di
biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme
nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.
Integrazione contenuto programmi
statali per la prevenzione dei rifiuti
L’articolo 29 come
modificato dalla nuova Direttiva prevede che nei Programmi nazionali di
prevenzione debba essere descritto il contributo alla prevenzione dei rifiuti
degli strumenti e delle misure elencate nell’allegato IV bis e valutano
l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure
adeguate. I
programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il
loro contributo alla prevenzione dei rifiuti.
Nuovi contenuti Piani di gestione
rifiuti
La nuova versione
dell’articolo 28 della Direttiva prevede che nei piani di gestione (in Italia
di competenza delle Regioni) debba essere svolta una valutazione della
necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori
infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell’articolo 16 (che
disciplina i principi di prossimità e autosufficienza). Gli Stati membri
provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di
altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare
tali esigenze. Tale
valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri
documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro in
questione.
I
piani devono contenere inoltre misure
per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per
rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.
Migliore definizione del
contenuto dei registri di carico scarico
L’articolo 35
nuova versione della Direttiva precisa il contenuto dei registri dove devono
essere indicati:
a) la quantità, la
natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali
ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e
da altre operazioni di recupero, nonché
b) se opportuno,
la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di
trattamento previsti per i rifiuti.
Recepimento nuova Direttiva
Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5
luglio 2020.
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