Il TAR Sardegna (per il testo integrale della sentenza
vedi QUI), riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
chiarisce come il giudizio che conclude il procedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) debba essere frutto di una analisi comparativa di tutti gli
elementi incidenti sull’ambiente del progetto sottoposto a detta
procedura valutativa.
Sul punto ero già intervenuto commentando una sentenza del Consiglio di
Stato. La nuova sentenza che ora
vado a descrivere integra quanto scritto in questo post del 2016 ( vedi QUI).
La sentenza in esame considera legittimo il giudizio di
VIA negativo di un progetto di solare termico affermando principi, ripresi
anche dalla giurisprudenza del consiglio di stato e della stessa corte
costituzionale, validi in generale in relazione ai contenuti della istruttoria
della procedura di VIA che del provvedimento che la conclude. Vediamo questi
principi:
GIUDIZIO DI VIA NEGATIVO LEGITTIMO ANCHE
SE SOLO UN MOTIVO È CONSIDERATO TALE
Il provvedimento finale
impugnato per poter essere ritenuto illegittimo dovrebbe essere riconosciuto
dal giudice privo di sostegno in ordine a “tutte” le (svariate) contestazioni
sollevate.
Dunque, anche qualora fosse riscontrabile, per ipotesi, l’ irragionevolezza di (soli) alcuni profili, la sussistenza degli altri sarebbe comunque idonea a sostenere il provvedimento negativo.
Dunque, anche qualora fosse riscontrabile, per ipotesi, l’ irragionevolezza di (soli) alcuni profili, la sussistenza degli altri sarebbe comunque idonea a sostenere il provvedimento negativo.
L’AUTORITÀ COMPETENTE AL PROVVEDIMENTO DI
VIA PUÒ SVOLGERE ANCHE UNA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’IMPATTO DEL PROGETTO
Secondo i ricorrenti nella causa in questione
hanno sostenuto che: “la Giunta regionale
non potrebbe analizzare i fattori costi-benefici, la produttività, l’idoneità
tecnica dell’impianto. Ritenendo che, semmai, tali aspetti avrebbero potuto
essere esaminati (solo) dalla Conferenza di servizi decisoria.”
Il TAR Sardegna al contrario ha sostenuto nella sentenza che: “In realtà l’ambito di competenza spettante
alla Giunta regionale è complessiva, con facoltà (e dovere) di svolgimento di
un giudizio di compatibilità ambientale, sia in riferimento a fattori
squisitamente di impatto sul territorio, sia in riferimento al rapporto fra
sacrificio ambientale e conseguimento del risultato energetico. In ricorso si
sostiene che la Giunta regionale avrebbe potuto dare parere contrario (solo)
rispetto all’analisi economica dell’intervento svolta dalla Conferenza di
servizi decisoria; ma non avrebbe potuto elaborare “in proprio” analisi che
rileverebbero al di fuori della problematica ambientale.”
Sul punto arriva a sostegno della sentenza del TAR Sardegna anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato:
1.
“La valutazione di impatto ambientale ha
il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di
elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente
derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia
dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica
circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed
approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto
unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto
all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita”. (Consiglio di Stato sez. V 6 luglio 2016 n.
3000)
2. “La valutazione d'impatto ambientale non comporta una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. "opzione-zero", il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita” (Consiglio di Stato sez. IV 24 marzo 2016 n. 1225; Consiglio di Stato sez. V 2 ottobre 2014 n. 4928).
3. La VIA implica dunque “una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” ( Consiglio di Stato sez. V 02 ottobre 2014 n. 4928, Consiglio di Stato sez. IV 09 gennaio 2014 n. 36 ).
2. “La valutazione d'impatto ambientale non comporta una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. "opzione-zero", il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita” (Consiglio di Stato sez. IV 24 marzo 2016 n. 1225; Consiglio di Stato sez. V 2 ottobre 2014 n. 4928).
3. La VIA implica dunque “una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” ( Consiglio di Stato sez. V 02 ottobre 2014 n. 4928, Consiglio di Stato sez. IV 09 gennaio 2014 n. 36 ).
Aggiunge il TAR Sardegna nella sentenza qui
esaminata che in relazione al progetto sottoposto a VIA: “non
sarebbe stata dimostrata la sostenibilità socioeconomica dell’intervento,
attraverso un’ analisi costi/benefici esposta in maniera organica e completa.
Con l’espletamento di una analisi economico-finanziaria estesa alla valutazione
della realizzazione, della gestione nonché della dismissione dell’impianto… la
richiesta di integrazioni della Autorità Competente al procedimento di VIA
SAVI, in merito a questo punto, richiedeva esplicitamente l’elaborazione di una
adeguata analisi benefici/costi, sia di carattere prettamente economico, sia
per quanto riguarda il profilo inerente costi e benefici ambientali e sociali
dell’intervento, con riferimento alle diverse opzioni esaminate. La società ricorrente avrebbe trattato, nelle
controdeduzioni, solo l’esame delle “esternalità positive” derivanti
dall’intervento sulla componente atmosfera. Ma nessuna valutazione sarebbe
stata effettuata in merito alle altre componenti. Così come i presunti benefici
socio-economici dell’intervento (ricadute sociali ed economiche sul territorio)
sarebbero risultati di natura ed entità indefinita.”
IN SEDE DI VIA DEVONO ESSERE VALUTATI TUTTI
GLI ELEMENTI PROGETTUALI NON RINVIABILI AL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO
Nel caso specifico la
sentenza del TAR Sardegna afferma
che: “già in sede, iniziale, di
valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento gli elementi
idraulici, geologici, geotecnici dovevano trovare adeguato svolgimento in sede
progettuale. La rilevata mancanza di Studio specifico non consentiva alla
Giunta di poter valutare la sussistenza dei presupposti tecnici. E la richiesta di tale Studio non può essere
considerata palesemente inidonea, essendo correlata alla formulazione di un
giudizio completo di ammissibilità dell’intervento.”
LA COMPATIBILITÀ DEL SITO DEVE ESSERE
VALUTATA NON SOLO IN SEDE LOCALE
In questo caso secondo il TAR Sardegna, trattandosi di impianto
energetico (ma il discorso poteva valere anche per altri impianti industriali)
occorreva verificare la compatibilità del sito non solo con riferimento alla
efficienza ambientale e produttiva del progetto presentato ma anche con
progetti simili realizzati in altre zone di Italia ed estere.
IMPATTO CUMULATIVO DEVE ESSERE VALUTATO A
PRESCINDERE DAL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI LEGGE
La ricorrente
ha ritenuto che con il rispetto dei
limiti di legge e con assicurazione della protezione della salute umana
l’Amministrazione non avrebbe potuto introdurre elementi più restrittivi (in quanto
i limiti non sono modificabili dalla PA in sede di analisi del singolo
intervento).
Il TAR Sardegna
invece ha ritenuto valida la motivazione della Regione sul punto, secondo cui: “Nella simulazione sarebbero state anche
trascurate le misure di mitigazione da adottare a scopo cautelativo. Inoltre
non sarebbe stato esaminato il possibile effetto cumulativo, e gli incrementi
dovuti ad altre attività potevano creare delle criticità per la salute umana
(che il proponente non aveva considerato).”
LA CONSIDEREVOLE DISTANZA DA UN SITO DI
TUTELA DELLA BODIVERSITÀ NON GIUSTIFICA MISURE DI MITIGAZIONE LIMITATE
Per la società ricorrente la mitigazione proposta sarebbe sufficiente
in considerazione della notevole distanza (di 4 e 2 km.) dalle due aree
faunistiche esistenti.
Il TAR Sardegna ha ritenuto invece valida sul punto la motivazione
della Regione (Autorità Competente alla VIA) per cui: “L’Amministrazione
riteneva, in particolare, che la sottrazione di 170 ha di habitat, a distanza
di qualche kilometro da un SIC e da un’ oasi di protezione faunistica,
rappresentava un fattore certamente non trascurabile, rivestendo un profilo di
grande importanza nella valutazione di compatibilità di collocazione della
struttura. Rilevando che importanti impatti diretti si sarebbero verificati
nelle due aree limitrofe, che rivestivano una grande rilevanza ai fini
naturalistici.”
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