mercoledì 22 agosto 2018

Il contenuto del giudizio di VIA una sentenza che fa il punto sulla giurisprudenza in materia


Il TAR Sardegna (per il testo integrale della sentenza vedi QUI), riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, chiarisce come il giudizio che conclude il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) debba essere frutto di una analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente  del progetto sottoposto a detta procedura valutativa.

Sul punto ero già intervenuto commentando una sentenza del Consiglio di Stato.  La nuova sentenza che ora vado a descrivere integra quanto scritto in questo post del 2016 ( vedi QUI).

La sentenza in esame considera legittimo il giudizio di VIA negativo di un progetto di solare termico affermando principi, ripresi anche dalla giurisprudenza del consiglio di stato e della stessa corte costituzionale, validi in generale in relazione ai contenuti della istruttoria della procedura di VIA che del provvedimento che la conclude. Vediamo questi principi:

GIUDIZIO DI VIA NEGATIVO LEGITTIMO ANCHE SE  SOLO UN MOTIVO È CONSIDERATO TALE
Il provvedimento finale impugnato per poter essere ritenuto illegittimo dovrebbe essere riconosciuto dal giudice privo di sostegno in ordine a “tutte” le (svariate) contestazioni sollevate.
Dunque, anche qualora fosse riscontrabile, per ipotesi, l’ irragionevolezza di (soli) alcuni profili, la sussistenza degli altri sarebbe comunque idonea a sostenere il provvedimento negativo.


L’AUTORITÀ COMPETENTE AL PROVVEDIMENTO DI VIA PUÒ SVOLGERE ANCHE UNA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’IMPATTO DEL PROGETTO
Secondo i ricorrenti nella causa in questione hanno sostenuto che: “la Giunta regionale non potrebbe analizzare i fattori costi-benefici, la produttività, l’idoneità tecnica dell’impianto. Ritenendo che, semmai, tali aspetti avrebbero potuto essere esaminati (solo) dalla Conferenza di servizi decisoria.”
Il TAR Sardegna al contrario ha sostenuto nella sentenza che: “In realtà l’ambito di competenza spettante alla Giunta regionale è complessiva, con facoltà (e dovere) di svolgimento di un giudizio di compatibilità ambientale, sia in riferimento a fattori squisitamente di impatto sul territorio, sia in riferimento al rapporto fra sacrificio ambientale e conseguimento del risultato energetico. In ricorso si sostiene che la Giunta regionale avrebbe potuto dare parere contrario (solo) rispetto all’analisi economica dell’intervento svolta dalla Conferenza di servizi decisoria; ma non avrebbe potuto elaborare “in proprio” analisi che rileverebbero al di fuori della problematica ambientale.”


Sul punto arriva a sostegno della sentenza del TAR Sardegna anche la giurisprudenza  del Consiglio di Stato:
1.La valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat: essa non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita”. (Consiglio di Stato sez. V 6 luglio 2016 n. 3000)

2.La valutazione d'impatto ambientale non comporta una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. "opzione-zero", il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita” (Consiglio di Stato sez. IV 24 marzo 2016 n. 1225; Consiglio di Stato sez. V 2 ottobre 2014 n. 4928).

3. La VIA implica dunque “una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste” ( Consiglio di Stato sez. V 02 ottobre 2014 n. 4928, Consiglio di Stato  sez. IV 09 gennaio 2014 n. 36 ).

Aggiunge il TAR Sardegna nella sentenza qui esaminata che in relazione al progetto sottoposto a VIA:  non sarebbe stata dimostrata la sostenibilità socioeconomica dell’intervento, attraverso un’ analisi costi/benefici esposta in maniera organica e completa. Con l’espletamento di una analisi economico-finanziaria estesa alla valutazione della realizzazione, della gestione nonché della dismissione dell’impianto… la richiesta di integrazioni della Autorità Competente al procedimento di VIA SAVI, in merito a questo punto, richiedeva esplicitamente l’elaborazione di una adeguata analisi benefici/costi, sia di carattere prettamente economico, sia per quanto riguarda il profilo inerente costi e benefici ambientali e sociali dell’intervento, con riferimento alle diverse opzioni esaminate.  La società ricorrente avrebbe trattato, nelle controdeduzioni, solo l’esame delle “esternalità positive” derivanti dall’intervento sulla componente atmosfera. Ma nessuna valutazione sarebbe stata effettuata in merito alle altre componenti. Così come i presunti benefici socio-economici dell’intervento (ricadute sociali ed economiche sul territorio) sarebbero risultati di natura ed entità indefinita.”



IN SEDE DI VIA DEVONO ESSERE VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI PROGETTUALI NON RINVIABILI AL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO
Nel caso specifico la sentenza del TAR Sardegna afferma che: “già in sede, iniziale, di valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento gli elementi idraulici, geologici, geotecnici dovevano trovare adeguato svolgimento in sede progettuale. La rilevata mancanza di Studio specifico non consentiva alla Giunta di poter valutare la sussistenza dei presupposti tecnici. E la richiesta di tale Studio non può essere considerata palesemente inidonea, essendo correlata alla formulazione di un giudizio completo di ammissibilità dell’intervento.



LA COMPATIBILITÀ DEL SITO DEVE ESSERE VALUTATA NON SOLO IN SEDE LOCALE
In questo caso secondo il TAR Sardegna, trattandosi di impianto energetico (ma il discorso poteva valere anche per altri impianti industriali) occorreva verificare la compatibilità del sito non solo con riferimento alla efficienza ambientale e produttiva del progetto presentato ma anche con progetti simili realizzati in altre zone di Italia ed estere.





IMPATTO CUMULATIVO DEVE ESSERE VALUTATO A PRESCINDERE DAL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI LEGGE
La ricorrente ha ritenuto  che con il rispetto dei limiti di legge e con assicurazione della protezione della salute umana l’Amministrazione non avrebbe potuto introdurre elementi più restrittivi (in quanto i limiti non sono modificabili dalla PA in sede di analisi del singolo intervento).
Il TAR Sardegna invece ha ritenuto valida la motivazione della Regione sul punto, secondo cui: “Nella simulazione sarebbero state anche trascurate le misure di mitigazione da adottare a scopo cautelativo. Inoltre non sarebbe stato esaminato il possibile effetto cumulativo, e gli incrementi dovuti ad altre attività potevano creare delle criticità per la salute umana (che il proponente non aveva considerato).



LA CONSIDEREVOLE DISTANZA DA UN SITO DI TUTELA DELLA BODIVERSITÀ NON GIUSTIFICA MISURE DI MITIGAZIONE LIMITATE
Per la società ricorrente la mitigazione proposta sarebbe sufficiente in considerazione della notevole distanza (di 4 e 2 km.) dalle due aree faunistiche esistenti.
Il TAR Sardegna ha ritenuto invece valida sul punto la motivazione della Regione (Autorità Competente alla VIA) per cui:  L’Amministrazione riteneva, in particolare, che la sottrazione di 170 ha di habitat, a distanza di qualche kilometro da un SIC e da un’ oasi di protezione faunistica, rappresentava un fattore certamente non trascurabile, rivestendo un profilo di grande importanza nella valutazione di compatibilità di collocazione della struttura. Rilevando che importanti impatti diretti si sarebbero verificati nelle due aree limitrofe, che rivestivano una grande rilevanza ai fini naturalistici.

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