venerdì 17 agosto 2018

Segreto di stato, il contratto di concessione alla Autostrade SpA e... le anime belle


Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova mi tocca leggere  lo “stupore”, di autorevoli esponenti politici ma anche esperti vari nonché opinionisti "tuttologi",  sul fatto che il contratto di concessione tra lo Stato e la società Autostrade sia stato segretato.

Peccato che la norma, assurda, che permetteva e permette tutto ciò sia stata approvata ben 10 anni fa: si tratta del Decreto Presidente del Consigli dei Ministri (DPCM) 8 aprile 2008 titolato: “ Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”. (per il testo completo vedi QUI).

Cosa c’è scritto in questo DPCM, vediamo…



OGGETTO DEL DPCM 8 APRILE 2008
Il  presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge 3 agosto  2007,  n.  124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), disciplina  i criteri per l'individuazione delle  notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività,  delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonché individua gli uffici competenti a svolgere, nei  luoghi  coperti  da  segreto  di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente  svolte  dalle  aziende  sanitarie  locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


OGGETTO DEL SEGRETO DI STATO
In particolare sono suscettibili di essere oggetto di segreto di  Stato  le  informazioni,  le  notizie,  i documenti, gli atti, le attività,  i  luoghi e le cose attinenti alle materie e settori  esemplificativamente elencate/i  nell’allegato 1 al DPCM.


SETTORI INTERESSATI DAL SEGRETO DI STATO
Il DPCM (vedi allegato 1) inserire tra l’oggetto del segreto di stato così come sopra definito tra gli altri:
1.gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche
2.le infrastrutture ed i poli operativi e logistici


CHI APPONE IL SEGRETO DI STATO
L'apposizione  del  segreto di Stato e' disposta dal Presidente del   Consiglio   dei  Ministri  autonomamente  ovvero  su  richiesta dell'amministrazione  competente,  tramite  il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
L’articolo 39 della legge 124 DEL 2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) introduce un limite temporale al vincolo di segretezza (che secondo la disciplina previgente non era soggetto ad alcun termine di durata): esso viene a cessare ordinariamente decorsi quindici anni dalla apposizione o dalla opposizione. Il Presidente del Consiglio può, con provvedimento motivato che deve essere trasmesso senza ritardo al Comitato, disporre una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. A prescindere dal decorso di tali termini, il Presidente del Consiglio dispone la cessazione anticipata del vincolo, quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione (commi 7-9).


ACCESSO DOCUMENTI E INFORMAZIONI COPERTI DA SEGRETO DI STATO
Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono  conservati  nell'esclusiva  disponibilità  dei  vertici  delle amministrazioni  originatrici  ovvero  detentrici  con  modalità  di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione  o  la  distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
Ai sensi del comma 2 [NOTA1] articolo 39 legge 124/2007 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.


CONTROLLI E DENUNCIA DI REATI NEI LUOGHI E SETTORI COPERTI DA SEGRETO DI STATO
Nei  luoghi  coperti  dal  segreto  di  Stato,  le  funzioni di controllo  ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di  controllo  collocati  a  livello  centrale  dalle amministrazioni interessate   che   li   costituiscono   con  proprio  provvedimento. Nell'esercizio   delle   funzioni   di  controllo  svolte  presso  il Dipartimento  delle  informazioni  per  la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni  e  sicurezza  esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza  interna  (AISI),  ai  fini  dell'adempimento  da parte del personale  di  cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'obbligo  di  denuncia  di  fatti  costituenti  reato  o  per  le comunicazioni   concernenti   informazioni   ed   elementi  di  prova relativamente  a  fatti  configurabili  come  reati,  si  applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.In particolare secondo i commi appena citati i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono. L’adempimento di questo obbligo però, può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.





2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

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