venerdì 22 febbraio 2019

Ministero dell’Ambiente: il rischio sanitario va valutato preventivamente per gli impianti di gestione rifiuti

Nelle vertenze ambientali che seguo da anni (non solo in Liguria ma anche in altre Regioni) un elemento critico che ricorre è la rimozione del rischio sanitario da parte di gestori e di istituzioni che autorizzano e controllo in relazione agli impianti industriali in generale e in particolari a quelli di gestione rifiuti.
Come ho avuto già modo di analizzare uno strumento che i Sindaci hanno (oltre a quello storico delle industrie insalubri del testo unico leggi sanitarie del 1934) è il Parere Sanitario che devono rilasciare se gli impianti sono assoggettati ad AIA. Parere rimosso 99 volte su 100 con scuse sia sostanziali che giuridiche ridicole di cui l’esempio più clamoroso è quello del Sindaco di Vezzano Ligure in provincia della Spezia (vedi QUI)
Ora una Circolare del Ministero dell’Ambiente aggiunge un ulteriore strumento obbligatorio, oltre ai due sopra indicati, per valutare preventivamente il rischio sanitario da impianti di gestione rifiuti (in particolare stoccaggio e trattamento). Si tratta dei Piani di emergenza esterni per tali impianti introdotti obbligatoriamente da una normativa recente che vado a descrivere di seguito.


I PIANI DI EMERGENZA INTERNI ED ESTERNI PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI
Dopo l’articolo 26-bis (QUI) della legge 132/2018 ha introdotto per i gestori di impianti (esistenti e nuovi) di stoccaggio e trattamento rifiuti di elaborare Piani di Emergenza Interni ed Esterni , interviene la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL 13/2/2019 (QUI).
Il Piano di Emergenza Interna per gli impianti esistenti deve essere predisposto entro 90 giorni a partire dal 4/12/2018. Per il Piano di Emergenza Esterno una volta inviati dal gestore al Prefetto i dati utili, quest’ultimo deve redigerlo entro 12 messi da detto invio.


L’articolo 26-bis rinvia ad un DPCM la definizione di come redigere i suddetti piani. La Circolare del Ministero Ambiente, in attesa del DPCM, fornisce le prime indicazioni:
1. sui dati che i gestori devono fornire ai Prefetti per la elaborazione dei Piani di Emergenza Esterni
2. sui contenuti minimi dei Piani di Emergenza Interni
Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti.



AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DEI PIANI DI EMERGENZA: IMPIANTI SEVESO
Non riguarda gli impianti assoggettati alla normativa Seveso (DLgs 105/2015) che come è noto hanno una specifica disciplina per la redazione dei piani di emergenza sia interni che esterni.
Occorre però precisare sul punto quanto segue con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti.  In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.
A conferma si veda l’ultima versione della normativa Seveso III  (Decreto Legislativo 105/2015), secondo la quale anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità) devono essere analizzati ai fini del raggiungimento delle soglie delle sostanze pericolose il cui raggiungimento comporta l’assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa. Si veda nota 5 all'Allegato 1al citato Decreto Legislativo 105/2015, secondo il quale: “Le sostanze pericolose che non sono comprese nel Regolamento CLP, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile, che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”.
Sulla base di quanto sopra chi gestisce gli impianti di rifiuti ha quindi l’obbligo di valutare l’assoggettabilità alla normativa “Seveso” attribuendo alle sostanze pericolose potenzialmente presenti la categoria più simile prevista in questa  normativa. Se risulteranno assoggettati alla normativa Seveso si applicheranno per i piani di emergenza interni ed esterni le norme del DLgs 105/2015 (attuazione direttiva UE Seveso III) altrimenti quella della Circolare oggetto di questo post.


INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PREFETTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA ESTERNI
i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni tra le altre:  
1.Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
2. Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità
3. Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica
4. Relazione tecnica contenente tra l’altro la descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto
5. Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;  
6. Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;  



LA QUESTIONE VALUTAZIONE RISCHIO SANITARIO PER IMPIANTI RIFIUTI DOPO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO AMBIENTE
Tra le informazioni da fornire da parte dei gestori degli impianti risultano particolarmente significative quelle relative ai punti 5 e 6 dove si chiede che il gestore fornisca la descrizione dei possibili effetti sulla salute umana  di rilasci anche accidentali dall’impianto e quindi delle misure preventive per evitare detti effetti sulla salute umana intesa in questo caso come salute pubblica.
Questo obbligo chiude il cerchio degli strumenti in mano alle diverse autorità pubbliche in relazione alla prevenzione del rischio sanitario da impianti di rifiuti. Infatti:
1. la normativa sulle industrie insalubri (tra le quali ci sono gli impianti di rifiuti con buona pace delle tesi assurde della Provincia di Spezia QUI) è utilizzabile per pianificare correttamente la localizzazione di impianti inquinanti sul territorio lontano dalle zone residenziali
2. il Parere Sanitario, se l’impianto è soggetto ad AIA, serve per valutare lo stato della salute dei cittadini residenti nelle zone limitrofe all’impianto e quindi predisporre o un parere negativo a rilasciare l’AIA o comunque misure prescrittive ben precise per prevenire il rischio sanitario nella ordinaria gestione dell’impianto
3. La valutazione del rischio sanitario nei Piani di Emergenza Esterna serve per capire come gli eventi incidentali (saltuari o ricorrenti come le emissioni odorigene) possano incidere sulla salute pubblica e cosa fare per evitarli.  
Ma, e qui sta la chiusura del cerchio degli strumenti in mano alle Autorità Competenti, se si dimostrasse che il rischio sanitario da eventi incidentali fosse insostenibile (anche sulla base delle misure predisposte in base alle due altre normative industrie insalubri e Parere Sanitario) ci sarebbe una motivazione affinchè il Sindaco come Autorità Sanitaria del territorio comunale prenda i provvedimenti adeguati (diffida, sospensione e chiusura con apposita ordinanza a prescindere da cosa farà la Autorità competente al rilascio della autorizzazione).
Condizione di tutto ciò è l’esercizio pieno di detti strumenti

Ora voglio vedere nei prossimi mesi come questo nuovo obbligo verrà adempiuto dai gestori degli impianti di rifiuti e come le Autorità Competenti ( Regioni, Province, Sindaci, ASL, Prefetti) lo faranno rispettare!


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