mercoledì 30 maggio 2018

Circolare su prevenzione incendi da impianti rifiuti analisi comparata con impianti esistenti


Il 15 marzo 2018 il Ministero dell’Ambiente ha prodotto una Circolare (vedi QUIfrutto  di un confronto tra Ministero  unitamente al Dipartimento dei vigili del fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle Agenzie Ambientali maggiormente interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
 
CONTESTO AUTORIZZATIVO DEGLI STOCCAGGI DEI RIFIUTI
Secondo la Circolare è fondamentale utilizzare la procedura autorizzativa corretta e adeguata alla tipologia dell’impianto previsto e quindi al potenziale impatto e rischio ambientale producibile dallo stesso.  Solo così si potranno predisporre adeguate prescrizioni per prevenire incidenti nell’impianto oltre che emissioni anomale dallo stesso quindi non solo incendi ovviamente.
La Circolare ribadisce che se le attività svolte nell’impianto rientrano nell’elenco dell’allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi vedi QUIsi applicherà per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
È indiscutibile che se scorriamo l’elenco delle attività di cui al suddetto allegato I vi rientrano moltissimi impianti di gestione rifiuti ad esempio quelli che oltre a trattare stoccano rifiuti dalla raccolta differenziata: carta, plastica etc.



PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE
Le garanzie finanziarie  fanno parte integrale e obbligatoria della autorizzazione ex art. 208, comma 11 lett. g) DLgs 152/2006, e servono in generale per  la copertura dei danni a terzi provocati da inquinamento. copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi all'attività di gestione rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'innosservanza degli obblighi di legge.
Secondo la Circolare risulta necessario che la garanzia finanziaria prestata dal richiedente l’autorizzazione sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.



LA PREVENZIONE DEL RISCHIO NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Secondo la Circolare prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
- l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l’adeguata formazione del personale che opera negli impianti;
- l’utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
- l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

In particolare e sotto il profilo direttamente pratico secondo la Circolare occorre:
- una migliore organizzazione della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di lavoro e quindi stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti
- una corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida per cui i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma e resistenti mentre quelli solidi devono essere stoccati i cumuli non eccessivamente alti
- l’impianto antincendio deve essere regolarmente controllato anche  attraverso sistemi di monitoraggio in continuo
- controllo sulla adeguata umidità e temperatura per i rifiuti stoccati all’aperto
- regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli stoccaggi sia all’eventuale trattamento dei rifiuti, e degli impianti in base alle cadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge
- lo stoccaggio non può essere  procrastinabile all’infinito perché questa condotta può ingenerare rischi di: a) abbandono del cumulo rifiuti per aumento nel tempo dei costi di smaltimento non coperti dagli introiti del primo ritiro; b) aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l’integrità del contenitore. Si ritiene pertanto indispensabile porre un limite temporale allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso all’impianto.


UBICAZIONI DEGLI IMPIANTI
È  opportuno localizzare gli impianti secondo criteri che privilegiano zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un’adeguata rete viaria



ORGANIZZAZIONE E REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI IN CUI VENGONO EFFETTUATI STOCCAGGI DI RIFIUTI

Prescrizioni generali
Riporto le indicazioni più particolari della Circolare che dovrebbero essere recepite nella autorizzazione ed in particolare che negli impianti tosco-liguri sopra citati risultano tra le più violate o rimosse:
- area di ricezione dei rifiuti con una capacità massima di stoccaggio istantanea;
- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta;
- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall’azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell’uomo o dell’ambiente;
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera interna di protezione ambientale.
- un’area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in impianto
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

Modalità di gestione dell’impianto
La Circolare sulle modalità di accettazione dei rifiuti soprattutto se pericolosi richiede che nelle prescrizioni autorizzative si stabilisca che:
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale. - in ingresso all’impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio; - sia comunicato alla Provincia l’eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;
- i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.


Modalità di controllo
La Circolare precisa in particolare che anche al fine di agevolare le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, occorre definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di sversamento, la presenza dei presidi antincendio (vedi scheda allegata). Qualora nel corso dei controlli svolti a qualsiasi titolo e da qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria si verifichi la presenza di quantitativi di rifiuti in stoccaggio superiori a quelli autorizzati, l’Autorità competente procederà con le opportune conseguenti azioni.



ALCUNI ESEMPI DA IMPIANTI ESISTENTI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DOVE MOLTI DEI PUNTI SOPRA ESPOSTI NON SONO RISPETTATI

Relativamente alle garanzie finanziarie in Liguria ad esempio la DGR 1014/2012 che disciplina le garanzie finanziarie suddette non prevede un riferimento esplicito al rischio incendi.


Relativamente alle procedure corrette nonché al rispetto di prescrizioni costruttive e gestionali sopra esposte è indiscutibile che se penso agli impianti di gestione rifiuti che sto seguendo in questi anni mi è accaduto spesso di constatare che a questi impianti non vengono applicate le giuste procedure di valutazione e/o di autorizzazione come pure prescrizioni che ora la Circolare riproduce in modo esaustivo.
Vediamo alcuni esempi:

Impianto Costa Mauro (Albiano Magra- MS): ad oggi non ha avuto l’AIA ma semplice autorizzazione ordinaria, solo recentemente è stata avviata l’AIA ma il procedimento è ben lontano ad essere concluso questo nonostante la normativa preveda che un impianto in tale condizione non poteva più funzionare dal 7 luglio 2015. L’impianto in questione ha prodotto in questi anni molti disagi ai residenti : polveri, odori e soprattutto incendi dovuti principalmente al non corretto stoccaggio dei rifiuti nel piazzale dell’impianto. Non solo ma rispetto alla Circolare si conferma una non adeguata ubicazione dell'impianto

Impianto Ferdeghini (località Cerri di Follo – SP): questo impianto avrebbe dovuto andare a AIA già dal 7 luglio 2015, continua a non avere l’AIA. L’impianto ha violato sistematicamente le pur non adeguate prescrizioni di stoccaggio dei rifiuti nell’area prospiciente. Questo impianto si è incendiato più volte. Questo impianto è da manuale nel mancato rispetto delle modalità gestionali degli stoccaggi elencate dalla Circolare e sopra riportate in sintesi. Non solo ma rispetto alla Circolare si conferma una non adeguata ubicazione dell'impianto

Impianto in località Saliceti (Vezzano Ligure): questo impianto ha ricevuto l’AIA in ritardo,  quando l’ha ricevuta è stata applicata la modalità del rinnovo che in realtà non esisteva visto che prima non c’era stata AIA ma così si sono derogati i passaggi più rigorosi dell’AIA (norma di qualità ambientale, alternative tecniche, parere sanitario del Sindaco ), non ha mai avuto prescrizioni adeguate contro le emissioni odorigene, ha incrementato le quantità di rifiuti trattate senza che questo venisse  considerato modifica sostanziale e quindi riaprisse quanto meno il procedimento di AIA se non di VIA. Anche questo impianto ha avuto un grosso incendio che ne ha bloccato il funzionamento per un lungo periodo.   

Impianto località Volpara (Genova). Non ha mai avuto un AIA ma solo autorizzazioni ordinaria anzi ultimamente una semplice autorizzazione unica ambientale che di solito si applica agli impianti minori  (impianti a biomasse, autofficine, artigiani).Non ha mai avuto una VIA complessiva ma solo verifiche peraltro interrotta e non portata a conclusione con una interpretazione discutibile della Regione Liguria (vedi QUI).
Ovviamente da anni l'impianto pone questioni di gravi fenomeno odorigeni anche per la non corretta movimentazione ed entrata dei rifiuti nel ciclo dell’impianto. Non solo ma rispetto alla Circolare si conferma una non adeguata ubicazione dell'impianto.

Biodigestore Isola del Cantone (Ge). È ancora in fase di autorizzazione finale ma anche a questo impianto si applicata la più blanda autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili, questo nonostante un impianto molto simile in provincia di Savona abbia avuto l’AIA. Le prescrizioni della VIA sono già state modificate (alcune annullate) prima ancora di essere applicate.

Biodigestore di Taggia (IM). L’iter autorizzatore scelto non prevede l’AIA che invece sarebbe obbligatoria ma la procedura più blanda della autorizzazione unica insieme con la VIA.



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