Il 15 marzo 2018 il
Ministero dell’Ambiente ha prodotto una Circolare (vedi QUI) frutto di un confronto tra Ministero unitamente al Dipartimento dei vigili del
fuoco, alle amministrazioni regionali ed alle Agenzie Ambientali maggiormente
interessate, per individuare in sinergia le più opportune iniziative atte a
prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi
presso impianti che gestiscono rifiuti.
CONTESTO AUTORIZZATIVO DEGLI STOCCAGGI DEI RIFIUTI
Secondo la Circolare è fondamentale utilizzare
la procedura autorizzativa corretta e adeguata alla tipologia dell’impianto
previsto e quindi al potenziale impatto e rischio ambientale producibile dallo
stesso. Solo così si potranno
predisporre adeguate prescrizioni per prevenire incidenti nell’impianto oltre
che emissioni anomale dallo stesso quindi non solo incendi ovviamente.
La Circolare ribadisce che
se le attività svolte nell’impianto rientrano nell’elenco dell’allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi vedi QUI) si applicherà per il
deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni
di sicurezza antincendio che sono attribuite alla competenza del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
È indiscutibile che se
scorriamo l’elenco delle attività di cui al suddetto allegato I vi rientrano
moltissimi impianti di gestione rifiuti ad esempio quelli che oltre a trattare
stoccano rifiuti dalla raccolta differenziata: carta, plastica etc.
PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE
Le garanzie finanziarie fanno parte integrale e obbligatoria della autorizzazione
ex art. 208, comma 11 lett. g) DLgs 152/2006, e servono in generale per la copertura
dei danni a terzi provocati da inquinamento. copertura dei costi necessari a
sostenere gli oneri relativi all'attività di gestione rifiuti e alle
conseguenze derivanti dall'innosservanza degli obblighi di legge.
Secondo la Circolare risulta
necessario che la garanzia finanziaria prestata dal richiedente
l’autorizzazione sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle
tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo
specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.
LA PREVENZIONE DEL RISCHIO NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
Secondo la Circolare prioritariamente alla corretta gestione della fase
operativa dell’emergenza, assume grande importanza l’attività della prevenzione
del rischio, attraverso:
- l’ottimizzazione delle misure organizzative
e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi
di rifiuti;
- l’adeguata formazione
del personale che opera negli impianti;
- l’utilizzo di sistemi di
monitoraggio e controllo;
- l’adeguata manutenzione
delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli
eventuali impianti di protezione antincendi.
In particolare e sotto il
profilo direttamente pratico secondo la Circolare occorre:
- una migliore organizzazione
della viabilità interna e degli spazi, di modo da differenziare le aree di
lavoro e quindi stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione
alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti
- una corretta modalità di
stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida
per cui i rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori
a norma e resistenti mentre quelli solidi devono essere stoccati i cumuli non
eccessivamente alti
- l’impianto antincendio
deve essere regolarmente controllato anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo
- controllo sulla adeguata umidità e temperatura per i
rifiuti stoccati all’aperto
- regolare manutenzione delle aree, sia adibite agli
stoccaggi sia all’eventuale trattamento dei rifiuti, e degli impianti in base
alle cadenze stabilite dal costruttore ovvero dalla legge
- lo stoccaggio non può essere procrastinabile all’infinito perché questa
condotta può ingenerare rischi di: a) abbandono del cumulo rifiuti per aumento
nel tempo dei costi di smaltimento non coperti dagli introiti del primo ritiro;
b) aumento della possibilità che si inneschino reazioni che modifichino la
natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l’integrità
del contenitore. Si ritiene pertanto indispensabile porre un limite temporale
allo stoccaggio delle singole partite di rifiuto in ingresso all’impianto.
UBICAZIONI DEGLI IMPIANTI
È opportuno localizzare
gli impianti secondo criteri che privilegiano zone per insediamenti industriali
ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse in accordo ai requisiti
di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un’adeguata rete
viaria
ORGANIZZAZIONE E REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI IN
CUI VENGONO EFFETTUATI STOCCAGGI DI RIFIUTI
Prescrizioni generali
Riporto le indicazioni più
particolari della Circolare che dovrebbero essere recepite nella autorizzazione
ed in particolare che negli impianti tosco-liguri sopra citati risultano tra le
più violate o rimosse:
- area di ricezione dei
rifiuti con una capacità massima di stoccaggio istantanea;
- area destinata allo
stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di
rifiuti gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una
pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in
pozzetti di raccolta a tenuta;
- adeguata separazione
delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti
infiammabili;
- area coperta dotata di
una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile in generale di tutti
quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall’azione
degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la
salute dell’uomo o dell’ambiente;
- area per il deposito
delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di
sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità
interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- idonea recinzione lungo
tutto il perimetro, provvista di barriera interna di protezione ambientale.
- un’area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata
degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all’eventuale stoccaggio di
rifiuti non conformi all’omologa di accettazione, risultati presenti in maniera
accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in
impianto
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono
essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche;
qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque
piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di
percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o
gestite come rifiuti.
Modalità di gestione dell’impianto
La Circolare sulle
modalità di accettazione dei rifiuti soprattutto se pericolosi richiede che
nelle prescrizioni autorizzative si stabilisca che:
- qualora si tratti di
rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06
preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso
potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- qualora la verifica di
accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere
eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che
provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto
(singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale.
- in ingresso all’impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la
capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio; - sia comunicato
alla Provincia l’eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non
oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della
scheda SISTRI
- qualora lo stoccaggio
dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate
alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza,
le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti
previsti dalle specifiche norme di riferimento;
- i rifiuti in uscita
dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale,
escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente
collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C
relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di
cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del
D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal
quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i
rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento
finale.
Modalità di controllo
La Circolare precisa in
particolare che anche al fine di agevolare le attività di controllo che
qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio, occorre
definire una scheda esemplificativa, ove comprendere anche tutte quelle
verifiche di tipo visivo e speditivo che consentono già ad un primo esame di
valutare la regolarità di un impianto ed in particolare quantomeno: la verifica
dei quantitativi in deposito rispetto a quelli autorizzati ed a quelli
riportati sul registro di carico e scarico, il rispetto delle aree di
stoccaggio e la coerenza dei rifiuti ivi previsti, la presenza di tracce di
sversamento, la presenza dei presidi antincendio (vedi scheda allegata). Qualora
nel corso dei controlli svolti a qualsiasi titolo e da qualsiasi organo di
Polizia Giudiziaria si verifichi la presenza di quantitativi di rifiuti in
stoccaggio superiori a quelli autorizzati, l’Autorità competente procederà con
le opportune conseguenti azioni.
ALCUNI ESEMPI DA IMPIANTI ESISTENTI IN FASE DI
AUTORIZZAZIONE DOVE MOLTI DEI PUNTI SOPRA ESPOSTI NON SONO RISPETTATI
Relativamente alle garanzie finanziarie in Liguria ad esempio la DGR 1014/2012 che disciplina
le garanzie finanziarie suddette non prevede un riferimento esplicito al
rischio incendi.
Relativamente alle procedure corrette nonché al
rispetto di prescrizioni costruttive e gestionali sopra esposte è indiscutibile che se penso agli
impianti di gestione rifiuti che sto seguendo in questi anni mi è accaduto
spesso di constatare che a questi impianti non vengono applicate le giuste
procedure di valutazione e/o di autorizzazione come pure prescrizioni che ora
la Circolare riproduce in modo esaustivo.
Vediamo alcuni esempi:
Impianto Costa Mauro (Albiano Magra- MS): ad oggi non ha avuto l’AIA ma semplice
autorizzazione ordinaria, solo recentemente è stata avviata l’AIA ma il
procedimento è ben lontano ad essere concluso questo nonostante la normativa
preveda che un impianto in tale condizione non poteva più funzionare dal 7
luglio 2015. L’impianto in questione ha prodotto in questi anni molti disagi ai
residenti : polveri, odori e soprattutto incendi dovuti principalmente al non
corretto stoccaggio dei rifiuti nel piazzale dell’impianto. Non solo ma rispetto alla Circolare si conferma una non adeguata ubicazione dell'impianto
Impianto Ferdeghini (località Cerri di Follo – SP): questo impianto avrebbe dovuto andare
a AIA già dal 7 luglio 2015, continua a non avere l’AIA. L’impianto ha violato
sistematicamente le pur non adeguate prescrizioni di stoccaggio dei rifiuti
nell’area prospiciente. Questo impianto si è incendiato più volte. Questo
impianto è da manuale nel mancato rispetto delle modalità gestionali degli
stoccaggi elencate dalla Circolare e sopra riportate in sintesi. Non solo ma rispetto alla Circolare si conferma una non adeguata ubicazione dell'impianto
Impianto in località Saliceti (Vezzano Ligure): questo impianto ha ricevuto l’AIA
in ritardo, quando l’ha ricevuta è stata
applicata la modalità del rinnovo che in realtà non esisteva visto che prima
non c’era stata AIA ma così si sono derogati i passaggi più rigorosi dell’AIA
(norma di qualità ambientale, alternative tecniche, parere sanitario del
Sindaco ), non ha mai avuto prescrizioni adeguate contro le emissioni
odorigene, ha incrementato le quantità di rifiuti trattate senza che questo
venisse considerato modifica sostanziale
e quindi riaprisse quanto meno il procedimento di AIA se non di VIA. Anche
questo impianto ha avuto un grosso incendio che ne ha bloccato il funzionamento
per un lungo periodo.
Impianto località Volpara (Genova). Non ha mai avuto un AIA ma solo
autorizzazioni ordinaria anzi ultimamente una semplice autorizzazione unica
ambientale che di solito si applica agli impianti minori (impianti a biomasse, autofficine,
artigiani).Non ha mai avuto una VIA complessiva ma solo verifiche peraltro
interrotta e non portata a conclusione con una interpretazione discutibile
della Regione Liguria (vedi QUI).
Ovviamente da anni l'impianto pone
questioni di gravi fenomeno odorigeni anche per la non corretta movimentazione
ed entrata dei rifiuti nel ciclo dell’impianto. Non solo ma rispetto alla Circolare si conferma una non adeguata ubicazione dell'impianto.
Biodigestore Isola del Cantone (Ge). È ancora in fase di autorizzazione finale ma
anche a questo impianto si applicata la più blanda autorizzazione unica per gli
impianti da fonti rinnovabili, questo nonostante un impianto molto simile in
provincia di Savona abbia avuto l’AIA. Le prescrizioni della VIA sono già state
modificate (alcune annullate) prima ancora di essere applicate.
Biodigestore di Taggia (IM). L’iter autorizzatore scelto non prevede l’AIA
che invece sarebbe obbligatoria ma la procedura più blanda della autorizzazione
unica insieme con la VIA.
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