martedì 15 maggio 2018

Impianto rifiuti Volpara a Genova: mancata VIA e AUA rimuovono i disagi sanitari dei residenti


La Città Metropolitana di Genova ha concluso la procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (per la disciplina di questa autorizzazione vedi QUI) dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili (per il testo dell'AUA vedi QUI).
La procedura ora prevede la formalizzazione della pubblicazione dell’AUA allo sportello unico attività produttive del Comune di Genova.

L’impianto in questione aveva visto in precedenza la conclusione anticipata della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (avviata in data 31/8/2017 in relazione alle modifiche della tipologia di rifiuti introdotti nell’impianto) con nota della Regione Liguria in data 12/2/2018.
La motivazione era che l’entrata in vigore della ultima versione del DLgs 152/2006 aveva comportato la abrogazione della norma che non prevede l’applicazione della VIA ai rinnovi delle autorizzazioni.

Ci risiamo dopo l’Italiana coke in provincia di Savona (vedi QUIla Regione Liguria ci riprova ad usare una interpretazione tutta sua per derogare alla procedura di VIA agli impianti esistenti.
Non solo ma la successiva conclusione della procedura di AUA all’impianto genovese si basa sulla istruttoria (non completata) della VIA non affrontando peraltro le annose problematiche sanitarie prodotte nei quartieri limitrofi.

Vediamo partitamente le due questioni: la VIA annullata e l’AUA.


LA QUESTIONE DELLA VIA ANNULLATA ALL’IMPIANTO DELLA VOLPARA
La Regione Liguria nel motivare la chiusura anticipata del procedimento di VIA si rifà alla abrogazione dell'articolo, insieme con il resto della vecchia legge regionale 38/1998, che prevedeva la applicazione della VIA al rinnovo di autorizzazione ad impianti che non avevano avuto in precedenza alcuna valutazione di impatto ambientale.
Si tratta della c.d VIA postuma.

La interpretazione della Regione Liguria non ha alcun fondamento giuridico in quanto la norma abrogata non era un parto specifico della legislazione ligure ma frutto dell’attuazione in Liguria di un chiaro indirizzo della giurisprudenza comunitaria e nazionale (Corte Costituzionale in primis). Indirizzo che non risulta possa essere abrogato da una legge regionale che semmai dovrebbe adeguarsi a detto indirizzo sovraordinato.
In realtà la Corte di Giustizia con sentenza del 26 luglio 2017 (causa Causa C‑196/16) ha ribadito i principi della VIA ex post che una volta applicabili la rendono obbligatoria: la mancanza della VIA  preventiva non può essere regolarizzata dal rinnovo della autorizzazione ambientale. Non solo ma più recentemente (vedi QUIla Corte di Giustizia ha confermato la necessità di applicare i principi della VIA postuma (o ex post) che sono in sintesi:
1. la VIA deve essere applicata, se precedentemente evasa, ad un impianto esistente
2. la VIA deve essere svolta come se l’impianto venga realizzato ora, quindi sull’intero impianto e non solo sulle modifiche intervenute con l’ultima domanda di autorizzazione.

Peraltro che l’impianto in questione non abbia mai avuto una procedura di VIA è ammesso ufficialmente nella nota della Citta Metropolitane di Genova del 18 agosto 2017.
Ne può reggere l’altra scusa usata dalla Regione Liguria secondo cui l’azienda che gestisce l’impianto avrebbe rinunciato a trattare ulteriori tipologie di rifiuti (amianto) considerato che come spiegato sopra la semplice rinnovazione della autorizzazione richiedeva comunque una procedura di VIA completa visto che l'impianto non ha mai avuto la VIA. Questa motivazione della Regione poteva valere solo nel caso in cui l'impianto al momento della sua realizzazione avesse avuto una VIA e la nuova autorizzazione non riguardasse una modifica sostanziale dello stesso sotto il profilo del potenziale impatto ambientale e sanitario. 



I DISAGI SANITARI PRODOTTO DALL’IMPIANTO DELLA VOLPARA
I disagi sanitari (prima di tutto emissioni nauseabonde reiterate da anni) non sono frutto solo delle denunce dei cittadini residenti ma anche di documenti ufficiali noti ovviamente sia alla Regione che al Comune e alla Città Metropolitana (ancor prima alla Provincia di Genova).
Infatti:
1. tali disagi sono stati formalmente recepiti nel PTC Provinciale che relativamente all’impianto della Volpara  lo indica fra gli elementi di criticità dell’Ambito 1.3 per le problematiche connesse alla sua dislocazione all’interno dell’area urbana (criticità insediative) e per il suo impatto paesistico.
2. già nel 1996 il Comune di Genova manifestava alla USL dell’epoca la necessità di approfondire gli effetti delle  emissioni dell’impianto. Nonostante ciò in questi anni, con la motivazione della chiusura di Scarpino, sono notevolmente aumentati i quantitativi e le tipologie di rifiuti in entrata all’impianto senza che le autorizzazioni rilasciate valutassero adeguatamente gli impatti ulteriori e definissero l’introduzione, prescrittiva, di misure di mitigazione adeguate a tali impatti.
3. la sentenza del Tribunale di Genova n. 1291/15 che ha condannato per  getto di cose pericolose la gestione dell’impianto in relazione alle emissioni polverose maleodoranti derivanti dall’attività di carico e  scarico dei rifiuti  dai camion utilizzati per il servizio di raccolta rifiuti verso le presse in funzione dell’area di stoccaggio nonché dalla perdita dei rifiuti sul luogo di raccolta e compattamento 
4. i disagi di tutti questi anni non sono stati adeguatamente valutati sotto il profilo dell’impatto sanitario, questo nonostante continuino come confermato indirettamente dalla lettera della Città Metropolitana del 18 agosto 2017 inviata ai cittadini rappresentanti del Comitato Spontaneo Difesa Salute e Ambiente Gavette Valbisagno. 



AUA E VIA NON HANNO AFFRONTATO LE PROBLEMATICHE SANITARIE DELL’IMPIANTO
Non solo l’impianto in questione non ha mai avuto una procedura di VIA, ma neppure la procedura VIA avviata in data 2/8/2017, fino a quando è rimasta aperta, aveva affrontato le problematiche di emissioni odorigene prodotte dall’impianto in chiave di impatto sanitario. Questo nonostante che al momento dell’avvio del procedimento di VIA (31 agosto 2017) era in vigore la DGR  n. 1295 del 30/12/2016 che disciplina le modalità con le quali all’interno della procedura di VIA regionale sia svolta una Valutazione  Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS). Ovviamente non risulta dalla istruttoria svolta (fino alla chiusura anticipata della stessa come sopra riportato) che la documentazione prodotta sia stata integrata dalla VIIAS o quanto meno sia stata prodotta la verifica della non necessità della VIIAS.

La questione delle emissioni odorigene e dei relativi disagi sanitari della zona interessata dall’impianto in questione è stata rimossa anche dalla Città Metropolitana nella conclusione del procedimento di AUA, avvenuta con atto n. 731/2018. Infatti in questo atto si cita la nota delle Regione del 21/3/2018 con la quale quest’ultima mette a disposizione l’istruttoria tecnica del procedimento di VIA “non concretizzatosi in un provvedimento finale”. Ma in quella istruttoria l’impatto sanitario è stato totalmente rimosso ne si è data la possibilità di integrarlo come avevano richiesto con apposita Istanza i cittadini residenti nella zona.

A conferma di quanto sopra l’AUA della Città Metropolitana sotto il profilo delle emissioni in atmosfera si limita, a richiamare le autorizzazioni alle emissioni precedenti a partire da quella del 2011. Questo nonostante che la autorizzazione per modifica non sostanziale n. 91 del 2017 citi la Nota della stessa Città Metropolitana n. 25449 del 20/3/2015 dove si afferma: “ che era in fase  di studio di fattibilità di una sistema di confinamento della zona di accoppiamento pressa-camion con aspirazione e convogliamento dell’aria all’esistente impianto di abbattimento asservito ai silos dell’impianto di trasferimento RSU”. Tutto ciò, alla luce della nuova AUA, dimostra la palese  esistenza  di un problema di prescrizioni inadeguate che nascono prima di tutto dal modello impiantistico di ricezione dei rifiuti da compattare privo di spazi di compensazione preliminari  (adeguatamente depressurizzati) prima dello scarico vero e proprio del rifiuto.

Non solo ma la istruttoria della nuova AUA ha rimosso inoltre DLGS 183/2017 (vedi QUI) che ha introdotto il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 secondo il quale  la normativa regionale o le autorizzazioni  possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti  ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.


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