mercoledì 23 maggio 2018

Consiglio di Stato fissa il contenuto dei Piani comunali sulle antenne per la telefonia mobile


Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1592 pubblicata il 13 Marzo 2018 (QUIha annullato un Piano Comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile con la motivazione che prevedeva divieti di localizzazione troppo generalizzati per le antenne di telefonia mobile.

Come è noto ex comma 6 articolo 8 legge quadro nazionale n. 36 del 2001, i Comuni possono pianificare la localizzazione delle antenne senza stabilire divieti generalizzati ma definendo motivatamente le aree in cui non è possibile collocare le antenne sia della telefonia che quelle radioTV

La nuova sentenza di seguito esaminata integra i criteri già fissati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente. Nel post che segue dopo aver ripreso sinteticamente le finalità dei Piani Comunali sui criteri di localizzazione delle stazioni radio base descrivo la nuova sentenza per poi integrarne le motivazioni con gli indirizzi ormai univoci in materia dei giudici di Palazzo Spada. 


LA GIURISPRUDENZA UNIVOCA PRECEDENTE SUI CONTENUTI DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE
La giurisprudenza univoca anche precedente all’ultima sentenza qui trattata ha avuto modo di chiarire che: “la potestà assegnata ai Comuni deve tradursi  nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili [NOTA 1] alle immissioni radioelettriche), ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa” (cfr.Cons. Stato, sez. III, 4.4.2013, n. 1873)



I LIMITI DEL PIANO COMUNALE ANNULLATO DALLA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO  
Il Consiglio di Stato ha annullato il Piano con la motivazione che prevedeva il divieto di installazione in prossimità (raggio di 300 mt.) e sopra per le seguenti strutture e tipologie di edifici: 

a) edifici scolatici
b) edifici a destinazione sanitaria –
c) edifici a destinazione residenziale;
d) le strutture di accoglienza socio assistenziali,
f) asili nido,
g) parchi gioco,
h) impianti sportivi adiacenti alle scuole,
i) strutture che accolgono minori;
l) edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico e monumentale, di pregio storico e di valore testimoniale.


Il regolamento del Comune annullato dalla sentenza riportata all’inizio del post invece, secondo il Consiglio di Stato, estendendo il divieto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile a distanza di 300 metri, ad esempio, da tutti gli edifici residenziali, da tutti gli edifici vincolati, ha di fatto introdotto quel divieto generalizzato che la giurisprudenza fino ad ora ha sempre vietato. In questo modo afferma questa ultima sentenza del Consiglio di Stato, il regolamento comunale in oggetto: “travalica dunque i limiti individuati dalla giurisprudenza innanzi citata, posto che, da un lato, generalizza il divieto, considerando sensibili praticamente tutti gli edifici abitabili, dal momento che, tra l’altro, vi include tutti quelli residenziali; dall’altro assimila siti tra loro assolutamente differenti, quali, a mero titolo esemplificativo, le scuole e gli immobili di pregio storico, così concretizzando nei fatti un illegittimo divieto di installazione delle antenne in una considerevole parte del territorio comunale, pari all’area ricompresa nei distanza di 300 mt. di distanza da tutti gli edifici innanzi menzionati.”



COSA PUÒ REGOLAMENTARE IL COMUNE IN MATERIA DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE
Alla luce di questa ultima sentenza del Consiglio di Stato possiamo quindi ricostruire i limiti di intervento dei Comuni attraverso i loro regolamenti ePiani sui criteri di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile:
1. occorre che nei Piani/regolamenti Comunali si prevedano criteri di localizzazione (legittimi) e non limiti o divieti di localizzazione (illegittimi);
1. non si possono stabilire divieti che generalizzino l’impossibilità di collocare le antenne per intere ed estese aree comunali;
2. i criteri di localizzazione sono subordinati alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull’intero territorio comunale la completa copertura del servizio;
3.  il criterio di localizzazione avente ad oggetto l’indicazione della distanza minima degli impianti da realizzare rispetto ad alcuni ‘tipi’ o ‘categorie’ di immobili deve contemporaneamente  specificare la loro individuazione;
4. i criteri di localizzazione non devono impedire la individuazione di soluzioni alternative;
5. si può inserire  l’osservanza dei limiti di distanza, comuni ad ogni altra nuova costruzione, in relazione alla collocazione del manufatto sul lotto asservito all’edificazione;
6. se adeguatamente motivate le aree definite sensibile possono essere inserite nei regolamenti comunali (sia edilizi che quelli specifici per gli impianti di telefonia e radiotv) quali zone di esclusione di antenne da telefonia. La motivazione deve fondarsi su una valutazione preventiva, anche sotto il profilo dell’impatto sanitario, del livello di inquinamento elettromagnetico attuale e potenziale nella zona interessata. Questa parte può essere sviluppata nella fase di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale per le Antenne integrata da apposita Valutazione di Impatto Sanitario;
7. alla luce del punto 6  non pare irragionevole né illegittima la previsione del Regolamento Comunale, in attuazione di normativa regionale, di annoverare tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi), atteso che tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti particolarmente sensibili – bambini in tenera età, adolescenti, persone disabili che frequentino tali aree ludico-ricreative – all’emissione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute;
8. l’individuazione dei criteri di localizzazione prescinde dal fatto che la destinazione sia stata, o meno, attuata nel momento in cui si presenta un’istanza di autorizzazione per nuova antenna. Perché il confronto non  va fatto tra la localizzazione dell’antenna e quanto è stato fatto in quell’area ma tra la nuova opera e  la destinazione dell’area impressa dalle previsioni dello strumento urbanistico generale per l’esistenza di un altrettanto generale potere conformativo proprio dell’Amministrazione;
9. il vincolo conformativo, che sottende al criterio di localizzazione introdotto nel regolamento comunale ha validità a tempo determinato quindi non è necessario che quanto previsto dal vincolo (il parco giochi e area verde) siano effettivamente realizzati al momento della presentazione della istanza di autorizzazione per l’antenna di telefonia.


[1] Scuole, ospedali, impianti di accesso pubblico come parchi, palestre, situazioni con dimostrata presenza di soggetti a rischio

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