Il
Consiglio di Stato con sentenza n. 1592 pubblicata il 13 Marzo 2018 (QUI) ha
annullato un Piano Comunale di localizzazione degli impianti di telefonia
mobile con la motivazione che prevedeva divieti di localizzazione troppo generalizzati per le antenne di telefonia mobile.
Come è noto ex comma 6
articolo 8 legge quadro nazionale n. 36 del 2001, i Comuni possono pianificare
la localizzazione delle antenne senza stabilire divieti generalizzati ma
definendo motivatamente le aree in cui non è possibile collocare le antenne sia
della telefonia che quelle radioTV
La nuova sentenza di seguito esaminata integra i criteri già fissati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente. Nel post che segue dopo aver ripreso sinteticamente le finalità dei Piani Comunali sui criteri di localizzazione delle stazioni radio base descrivo la nuova sentenza per poi integrarne le motivazioni con gli indirizzi ormai univoci in materia dei giudici di Palazzo Spada.
LA GIURISPRUDENZA UNIVOCA PRECEDENTE SUI CONTENUTI DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE
La giurisprudenza univoca
anche precedente all’ultima sentenza qui trattata ha avuto modo di chiarire che:
“la potestà assegnata ai Comuni deve
tradursi nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità
degli utenti possano essere considerati sensibili [NOTA 1] alle immissioni
radioelettriche), ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione
degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio
comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa” (cfr.Cons.
Stato, sez. III, 4.4.2013, n. 1873)
Il Consiglio di Stato ha annullato il Piano con la motivazione che prevedeva il divieto di installazione in
prossimità (raggio di 300 mt.) e sopra per le seguenti strutture e tipologie di edifici:
a) edifici scolatici
b) edifici a destinazione sanitaria –
c) edifici a destinazione residenziale;
d) le strutture di accoglienza socio assistenziali,
f) asili nido,
g) parchi gioco,
h) impianti sportivi adiacenti alle scuole,
i) strutture che accolgono minori;
l) edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico e monumentale, di pregio storico e di valore testimoniale.
Il regolamento del Comune
annullato dalla sentenza riportata all’inizio del post invece, secondo il
Consiglio di Stato, estendendo il divieto di localizzazione degli impianti di
telefonia mobile a distanza di 300 metri, ad esempio, da tutti gli edifici
residenziali, da tutti gli edifici vincolati, ha di fatto introdotto quel
divieto generalizzato che la giurisprudenza fino ad ora ha sempre vietato. In
questo modo afferma questa ultima sentenza del Consiglio di Stato, il
regolamento comunale in oggetto: “travalica dunque i
limiti individuati dalla giurisprudenza innanzi citata, posto che, da un lato, generalizza
il divieto, considerando sensibili praticamente tutti gli edifici
abitabili, dal momento che, tra l’altro, vi include tutti quelli residenziali;
dall’altro assimila siti tra loro assolutamente differenti, quali, a mero
titolo esemplificativo, le scuole e gli immobili di pregio storico, così
concretizzando nei fatti un illegittimo divieto di installazione delle antenne
in una considerevole parte del territorio comunale, pari all’area ricompresa
nei distanza di 300 mt. di distanza da tutti gli edifici innanzi menzionati.”
COSA PUÒ REGOLAMENTARE IL COMUNE IN MATERIA
DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE
Alla luce di questa ultima
sentenza del Consiglio di Stato possiamo quindi ricostruire i limiti di
intervento dei Comuni attraverso i loro regolamenti ePiani sui criteri di
localizzazione delle antenne per la telefonia mobile:
1. occorre che nei Piani/regolamenti Comunali si prevedano criteri di localizzazione (legittimi) e non limiti o divieti di localizzazione (illegittimi);
1.
non si possono stabilire divieti che generalizzino l’impossibilità di collocare
le antenne per intere ed estese aree comunali;
2.
i criteri di localizzazione sono
subordinati alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina
pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull’intero
territorio comunale la completa copertura del servizio;
3. il criterio di localizzazione avente ad
oggetto l’indicazione della distanza minima degli impianti da realizzare
rispetto ad alcuni ‘tipi’ o ‘categorie’ di immobili deve contemporaneamente specificare la loro individuazione;
4.
i criteri di localizzazione non devono impedire la individuazione di soluzioni
alternative;
5.
si può inserire l’osservanza dei limiti
di distanza, comuni ad ogni altra nuova costruzione, in relazione alla
collocazione del manufatto sul lotto asservito all’edificazione;
6. se adeguatamente motivate le aree definite sensibile possono essere inserite
nei regolamenti comunali (sia edilizi che quelli specifici per gli impianti di
telefonia e radiotv) quali zone di esclusione di antenne da telefonia. La
motivazione deve fondarsi su una valutazione preventiva, anche sotto il profilo
dell’impatto sanitario, del livello di inquinamento elettromagnetico attuale e
potenziale nella zona interessata. Questa parte può essere sviluppata nella
fase di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale per le Antenne
integrata da apposita Valutazione di Impatto Sanitario;
7.
alla luce del punto 6 non pare irragionevole né illegittima la previsione
del Regolamento Comunale, in attuazione di normativa regionale, di annoverare
tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi),
atteso che tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti
particolarmente sensibili – bambini in tenera età, adolescenti, persone
disabili che frequentino tali aree ludico-ricreative – all’emissione,
prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute;
8. l’individuazione dei criteri di localizzazione prescinde dal fatto che la
destinazione sia stata, o meno, attuata nel momento in cui si presenta
un’istanza di autorizzazione per nuova antenna. Perché il confronto non
va fatto tra la localizzazione dell’antenna e quanto è stato fatto in
quell’area ma tra la nuova opera e la destinazione dell’area impressa
dalle previsioni dello strumento urbanistico generale per l’esistenza di un
altrettanto generale potere conformativo proprio dell’Amministrazione;
9. il vincolo conformativo, che sottende al criterio di localizzazione introdotto
nel regolamento comunale ha validità a tempo determinato quindi non è
necessario che quanto previsto dal vincolo (il parco giochi e area verde) siano
effettivamente realizzati al momento della presentazione della istanza di
autorizzazione per l’antenna di telefonia.
[1] Scuole, ospedali,
impianti di accesso pubblico come parchi, palestre, situazioni con dimostrata
presenza di soggetti a rischio
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