Come già avvenuto per la prima l’autorizzazione è stata rilasciata senza una adeguata e preventiva informazione dei cittadini e senza affiancare alla gestione del cantiere gli impegni di trasparenza e comunicazione che erano stati annunciati (e già non rispettati) per la prima demolizione.
Non solo ma la scelta di prorogare la autorizzazione esistente conferma i limiti istruttori della autorizzazione originaria.
Vediamo distintamente le due questioni:
1. limiti istruttori e autorizzativi della autorizzazione rilasciata e della attuale proroga della stessa
2. mancato rispetto degli impegni di partecipazione trasparenza e terzietà nella gestione dei controlli sul cantiere di demolizione
I LIMITI DELLE DUE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEL 2016 E NEL 2018
Quando uscì la documentazione relativa al rilascio della autorizzazione del 2016 (Determina n. 2373 del 21/12/2016 vedi QUI) sollevai varie questioni non risolte comunque nella autorizzazione finale. Le questioni restano valide anche ora visto che la nuova autorizzazione (Determina n. 772 del 14 maggio 2018 vedi QUI) consiste in una mera proroga.
5. non
è chiaro dalla documentazione prodotta e pubblicata se venga rispettato il piano
di controllo dell’articolo 8 [NOTA 2] del Regolamento
UE 1257/2013 visto che si dichiara che questo regolamento verrà
rispettato anche se trattasi di nave militare
Quando uscì la documentazione relativa al rilascio della autorizzazione del 2016 (Determina n. 2373 del 21/12/2016 vedi QUI) sollevai varie questioni non risolte comunque nella autorizzazione finale. Le questioni restano valide anche ora visto che la nuova autorizzazione (Determina n. 772 del 14 maggio 2018 vedi QUI) consiste in una mera proroga.
Vediamoli questi limiti:
1. la
mancata verifica della applicazione della normativa Seveso (rischio incidenti
industriali).Questo perché recentemente a livello europeo con il Regolamento
2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione
dei rifiuti. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di
pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e
riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle
sostanze in essi contenute.
A conferma si veda
l’ultima versione della normativa Seveso III (Decreto Legislativo
105/2015), secondo la quale anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità)
devono essere analizzati ai fini del raggiungimento delle soglie delle sostanze
pericolose il cui raggiungimento comporta l’assoggettabilità al campo di
applicazione della suddetta normativa.
2. la autorizzazione rilasciata
nel 2016 e la proroga del 2018 sono ai sensi dell’articolo 208 del DLgs
152/2006. Quindi siamo di fronte ad impianto di gestione rifiuti (deposito
preliminare e messa in sicurezza: sia smaltimento che recupero).
Peraltro le soglie quantitative dei rifiuti trattati ora e in
futuro sono fondamentali da chiarire. Se uno legge l’allegato 1.3 (vedi QUI) alla
autorizzazione unica emergono quantità potenziali di rifiuti stoccati sia
istantanei che annuali ben al di sopra della soglia di 10 tonnellate
giorno complessive. Ora visto che l’impianto di demolizione tratterà
inevitabilmente varie tipologie di rifiuti pericolosi queste quantità avrebbe
dovuto far scattare la applicazione di procedurE di valutazione e
autorizzazione più vincolanti: VIA e AIA. Tra l’altro ad ulteriore conferma di
questa tesi sta il fatto che avendo prorogato la autorizzazione del 2016 per
una nuova attività di demolizione le sogli suddette sono sicuramente superate
3. c’è
anche il problema della autorizzazione nel 2016 data una volta per tutte sfruttando
anche una norma non chiara del Regolamento UE: articolo 14 [NOTA 1] 1257/2013. Infatti se andiamo a rivedere l’autorizzazione
rilasciata nel 2016 sempre l’allegato 1.3. già citato fa riferimento a due natanti non ad una sola
nave. Non solo ma questo non è chiaro neppure dalla lettura dei verbali delle
conferenze dei servizi. In questo modo con la proroga rilasciata ora si è
frazionato il progetto in palese contrasto con gli indirizzi della
giurisprudenza comunitaria in materia di VIA.
4. l’attività
autorizzata, ed ora prorogata, è Industria
Insalubre di Prima Classe come emerge dagli stessi atti istruttori
propedeutici alla autorizzazione. Il Parere ASL del giugno 2016
(vedi QUI)
rilasciato in sede di prima autorizzazione non è esaustivo. Si tratta di
due paginette senza nessuna chiarezza sulle previsioni di impatto sanitario
potenziale non c’è neppure una analisi delle distanze della quantità di
popolazione interessata solo un esame burocratico dell’elenco delle cose
proposte dal proponente del progetto. Ovviamente nella proroga rilasciata lo
scorso 14 maggio non c’è tratta di una integrazione istruttoria da parte di
ASL.
Invece, come dovrebbe
essere noto, mentre la classificazione di una industria insalubre di prima
classe è soltanto un atto di ratifica ex lege in rapporto all’elenco ex decreti
ministero sanità (da ultimo quello del 1994), quando invece occorre applicare
quanto previsto dal comma 5 articolo 216 del Testo unico leggi sanitarie
occorre una verifica concreta della pericolosità effettiva dell’azienda. Non
solo ma l’ industria che abbia adottato certi accorgimenti tecnici –
o speciali cautele – che l’abbiano resa meno inquinante, o meno pericolosa, o
meno nociva per l’ambiente esterno ed il vicinato, non perde affatto
le «caratteristiche» di industria insalubre.
Afferma la Circolare del 19
marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità -
Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c: “…la classificazione
delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a se stessa
esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma occorre: “… un
esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente
effettuato - in dettaglio - che dall’autorità locale”. Il Ministero prosegue
affermando: “E’ evidente che qualora da
tale esame risulti che le cause d’insalubrità potenziale, che hanno
determinato l’inclusione dell’attività nella Prima classe
dell’elenco, sono state eliminate o quantomeno ridotte in termini
accettabili si applica il caso previsto dal 5°comma dell’art. 216
T.U.LL.SS.”.
Quindi occorreva un Parere
sanitario vero che avesse almeno questi 4 aspetti:
a) una valutazione
della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione
dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione
della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione
dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
Tutto questo è previsto
anche dal Regolamento UE 1257/2013 relativamente al contenuto
del Piano di riciclaggio (articolo 13) dove tra l’altro si legge che
il Piano:
“d) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio
che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del
possibile, eliminare: i) rischi per la salute dei lavoratori interessati e di
coloro che vivono in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi; e ii)
gli effetti negatici sull’ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;
f) previene gli effetti negativi sulla salute umana e
sull’ambiente dimostrando inoltre di poter controllare eventuali rilasci, in
particolare nelle zone intercotidali”.
LA QUESTIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E SUI CONTROLLI SVOLTI
A suo tempo (prima del
rilascio della autorizzazione del 2016) venni contattato professionalmente per
svolgere un ruolo di garante informativo sulla gestione dell’impianto di
demolizione in questione. Presentai un progetto ben preciso sotto il profilo di
come gli aspetti informativi verso i cittadini avrebbero dovuto essere gestiti.
Alla fine non accettai per varie ragioni l’incarico ma al di la della mia
modesta persona avrebbe dovuto essere comunque mantenuto questo impegno. In
realtà se escludiamo la pubblicazione della documentazione relativa al rilascio
della Autorizzazione (pubblicabile per obbligo di legge peraltro ai sensi della
normativa sull’accesso civico) tutto il resto del mio progetto e degli impegni
pubblici presi da Autorità Militari e Comune di Spezia non è stato mantenuto
per niente e questo è stato confermato dalla nuova autorizzazione in proroga
del 2018.
In particolare si
chiedeva di istituire una figura terza di garanzia che doveva appunto
garantire:
1. la
trasparenza delle informazioni inerenti al progetto, alla sua gestione e
realizzazione:
1.1. specifiche
progettuali;
1.2. prescrizioni
autorizzative ex lege;
1.3. linee
guida di gestione adottate dal soggetto realizzatore, anche su indicazione
della autorità pubbliche competenti, o accettate su base volontaria secondo lo
schema Emas con particolare rilievo agli aspetti di impatto sanitario
1.4. dati
sul monitoraggio ambientale sulla attività di cantiere.
2. la
costituzione di un punto di ascolto degli eventuali disagi e/o difformità
rispetto alle prescrizioni autorizzative o linee guida concordate con il
gestore del cantiere;
3. l’impegno
a verificare i disagi e le difformità nel confronto con le autorità preposte ai
controlli ex lege e con quelle che hanno autorizzato il progetto e quindi
comunicare, nei tempi più stretti possibili, le eventuali misure prese dalle
suddette autorità per risolvere i disagi e le difformità.
Compiti che avrebbe
dovuto svolgere l’Ufficio del Garante
1. analisi
iniziale dei potenziali impatti ambientali del progetto esecutivo del cantiere
di demolizione al fine di definire in modo puntuale i compiti successivamente
descritti
2. realizzazione
di una sezione nel sito del Comune dal quale ogni cittadino interessato possa
dedurre:
2.1. una
sintesi non tecnica del progetto relativo al cantiere di demolizione (con
almeno la indicazione delle principali attività da svolgere, delle potenziali
emissioni inquinanti, delle tipologie di rifiuti prodotte, delle modalità di
gestione di questi ultimi;
2.2. l’iter
autorizzatorio svolto e le prescrizioni formali elaborate dalle autorità
competenti;
2.3. il
manuale operativo sulla gestione sostenibile del cantiere ( da definire in
collaborazione tra A.M. Comune e parte tecnica del Garante);
2.4. i
dati di monitoraggio ambientale sullo stato di avanzamento dei lavori forniti
da tutti i soggetti interessati:
2.5. soggetto
esecutore dell’appalto,
2.6. enti
pubblici autorizzatori e/o preposti ai controlli ambientali e sanitari,
2.7. l’adeguata,
sotto il profilo visivo, indicazione di quanto previsto.
3. attivazione di un indirizzo e-mail, attraverso il quale ogni cittadino
possa comunicare eventuali disagi e/o suggerimenti legati alla gestione del
cantiere;
4. la
sezione del sito, e l’indirizzo mail saranno gestiti dal Garante;
5. il
Garante informativo avrà i seguenti compiti operativi:
5.1. verifica
preventiva dell’inserimento dei contenuti del sito;
5.2. controllo
e archiviazione degli eventuali disagi e/o suggerimenti pervenuti agli
indirizzi di cui al punto 2 e predisposizione di un report periodico di sintesi
che dovrà misurare lo stato di consenso della comunità interessata verso la
gestione del cantiere;
5.3. verifica
immediata delle segnalazioni pervenute agli indirizzi di cui al punto 2, delle
eventuali difformità nella gestione del cantiere rispetto alle prescrizioni
autorizzatorie e al Manuale di gestione operativa, attraverso il coinvolgimento
del gruppo tecnico di cui al successivo paragrafo;
5.4. verificate
le difformità, avvio di una fase di confronto con il soggetto gestore e
responsabile del cantiere, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e,
se necessario, con gli enti preposti ai controlli si militari che civili;
queste ultime dovranno comunque segnalare al Garante informativo i dati dei
loro monitoraggi per l’inserimento nel sito;
5.5. alla
fine della fase di confronto, di cui al punto precedente, dovranno, se
necessarie, essere predisposte misure di soluzione dei disagi e comunque il
Garante informativo dovrà fornire risposta scritta ai soggetti che hanno
inviato le segnalazioni sulle conclusioni del suddetto confronto, risposte che
andranno inserite in apposita sezione del sito;
5.6. gestione
eventuali audizioni (in collaborazione con gestore/responsabile del cantiere e
l’Amministrazione Comunale) se richieste dagli autori delle segnalazioni o se
ritenute opportune dai soggetti istituzionali interessati (Autorità Militare,
Amm Comunale, Enti preposti ai controlli).
Di quanto sopra riportato
non è stato fatto nulla ma soprattutto, per la demolizione della prima nave
autorizzata nel 2016, non sono stati pubblicati i
documenti e gli atti che dimostrino come i controlli sono stati svolti ,
se sono state rispettate le prescrizioni ed il piano dei controlli previsto
dalla autorizzazione. Soprattutto sarebbe fondamentale conoscere pubblicamente,
sia per la demolizione della prima nave che per quella nuova che ora verrà
avviata:
1. verifica sulla caratterizzazione preliminare circa l’eventuale stato di
contaminazione dei materiali componenti la nave da demolire
2. il
numero di controlli svolti da Arpal e ASL e relativi verbali sulla gestione
della attività di demolizione : vedi voci monitoraggio aria e rumore nella
autorizzazione rilasciata
3. la
documentazione sull’uscita dei rifiuti dal cantiere di demolizione
4. Le
verifiche sulla attuazione del Piano dettagliato di rimozione dell'amianto
5. eventuali
problematiche durante lo svolgimento dei lavori con possibili ricadute sia
all’interno che all’esterno del cantiere.
6. il
rispetto delle modalità di taglio delle lavorazioni di demolizione (vedi ALLEGATO
1 ALLA AUTORIZZAZIONE QUI) anche
in funzione dell’abbattimento di emissioni diffuse, in particolare
il rispetto della tenuta del registro sui quattro impianti mobili di
aspirazione e filtrazione
7. il
rispetto delle prescrizioni sugli scarichi (vedi ALLEGATO 2 ALLA
AUTORIZZAZIONE QUI):
svuotamento/bonifica serbatoi, sversamenti accidentali, impedire perdite di
liquidi pericolosi, campagne di analisi per eventi meteorici, monitoraggi buon
funzionamento idraulico del processo, corretta tenuta dei registri manutentivo
e di analisi, corretto smaltimento dei fanghi (disoleatore, sedimenti) e i
consumabili esausti (carbone attivo, quarzite), tempistica pulizia superfici
scolanti del cantiere,
8. prescrizioni
rumore (vedi ALLEGATO 4 ALLA AUTORIZZAZIONE QUI).
CONCLUSIONI
Insomma magari tutto sarà
stato fatto e verrà fatto senza rischi ambientali ma sotto il profilo degli impegni presi in
partenza da parte di Autorità Militari e Comune su informazione e trasparenza nulla di nulla e non è poco visti rischi
potenziale quanto meno di una attività come questa vicina al centro
città.
Non solo ma la istruttoria che ha portato alla autorizzazione del
2016 e alla proroga del 2018 lasciano molte perplessità ed è noto al di la
della buona fede di ogni amministrazione che le lacune istruttorie e
autorizzative possono essere e sono state in molti casi l’anticamera di disagi
per lavoratori e residenti. Senza considerare che comunque nel caso in esame, a
mio avviso, la procedura seguita non è conforme alla legge o quanto meno è
frutto di una interpretazione della stessa molto discutibile.
Soprattutto restano i
dubbi sulla non completa preventiva valutazione dell’impatto sanitario
dell’attività svolta e da svolgere. Dubbi che acquistano un maggiore risalto
visto che l’attività di demolizione, come d’altronde anticipava la
autorizzazione del 2016, continuerà anche nel 2018 e come minimo per 12 mesi
dal rilascio della proroga dello scorso 14 maggio.
[NOTA 1] “1. Fatte
salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità
competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio
che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 a procedere al riciclaggio
delle navi. Tale autorizzazione può essere accordata ai rispettivi impianti di
riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di
conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento
siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti
disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con
l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione,
qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle
informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di
riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità
competente. In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente
al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di
cinque anni”
[NOTA 2] Articolo 8 - Controlli
1. I
controlli delle navi sono svolti da funzionari dell’amministrazione o di un
organismo riconosciuto da essa autorizzato, tenendo conto delle pertinenti
linee guida dell’IMO.
2. Qualora
un’amministrazione si avvalga di organismi riconosciuti per lo svolgimento dei
controlli, come indicato al paragrafo 1, essa autorizza quanto meno tali
organismi riconosciuti a:
—
|
esigere che una nave
oggetto dei loro controlli si conformi al presente regolamento, e
|
—
|
effettuare controlli a
richiesta delle competenti autorità di uno Stato membro.
|
3. Le
navi sono oggetto dei seguenti controlli:
a)
|
un controllo iniziale;
|
b)
|
un controllo di rinnovo;
|
c)
|
un controllo
addizionale;
|
d)
|
un controllo finale.
|
4. Il
controllo iniziale di una nuova nave è effettuato prima che la nave entri in
servizio o prima che sia rilasciato il certificato di inventario. Il controllo
iniziale delle navi esistenti è effettuato entro il 31 dicembre 2020. Il controllo
verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i
requisiti del presente regolamento.
5. Il
controllo di rinnovo è effettuato agli intervalli indicati
dall’amministrazione, che non possono essere superiori a cinque anni. Il
controllo di rinnovo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali
pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
6. Il
controllo addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, è
effettuato se richiesto dall’armatore dopo una modifica, una sostituzione o una
riparazione significativa della struttura, delle dotazioni, degli apparati,
degli impianti, delle sistemazioni e dei materiali, che abbia un’incidenza
sull’inventario dei materiali pericolosi. Il controllo è tale da garantire che ogni
modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettuata in modo
che la nave continui a soddisfare i requisiti del presente regolamento e che la
parte I dell’inventario dei materiali pericolosi sia modificata secondo
necessità.
7. Il controllo
finale è effettuato prima che la nave sia ritirata dal servizio e prima
dell’inizio del riciclaggio della nave.
Tale controllo verifica
che:
a)
|
l’inventario dei
materiali pericolosi rispetti i requisiti dell’articolo 5;
|
b)
|
il piano di riciclaggio
della nave rifletta correttamente le informazioni contenute nell’inventario
dei materiali pericolosi e rispetti i requisiti dell’articolo 7;
|
c)
|
l’impianto di
riciclaggio delle navi in cui la nave deve essere riciclata sia inserito
nell’elenco europeo.
|
8. Per le
navi esistenti destinate al riciclaggio, il controllo iniziale e il controllo
finale possono essere effettuati contemporaneamente.
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