Da tempo sostengo la tesi,
anche in relazione a vertenze specifiche ( ad esempio: Impianto rifiuti Albiano
Magra- discarica ex cava Fornace di Montignoso), che la non conformità urbanistica di un progetto sottoponibili a
Valutazione di Impatto Ambientale deve essere oggetto di specificazione
istruttoria all’interno di detta procedura
La giurisprudenza in
materia è piuttosto chiara infatti Il Consiglio di Stato (Sez.
VI, 28/8/2008 n° 4097) ha precisato che nella VIA “La
conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali […]
costituisce, contrariamente a quanto prevede l’appellante, elemento
indispensabile della valutazione […] relativa alla verifica di impatto
ambientale, che […] elenca tra i documenti da produrre a cura dell’interessato
‘una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia
urbanistica, ambientale e paesaggistica’: un tale obbligo indica, del tutto
logicamente, il valore di presupposto indispensabile della congruenza del
progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad
attestare”.
NON SOLO MA in
coerenza con quanto sopra la questione della conformità dell’opera agli
strumenti di pianificazione deve essere intesa nel
senso che il giudizio di conformità deve essere reso con riferimento
anche agli eventuali profili di tutela ambientale si veda anche TAR
Basilicata 805/2004.
Questa sentenza afferma, confrontando
norma regionale urbanistica e sulla VIA, quanto segue:
“ il
cit. art. 6, comma 3, L. reg. n. 47
dl 1998
richiede anche che “la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti
di pianificazione e programmazione vigenti”, ma la norma in questione va
ragionevolmente interpretata nel senso che il giudizio di conformità deve
essere reso con riferimento anche agli eventuali profili di tutela
ambientale rinvenibili
nei suddetti strumenti…”.
E’ interessante rispetto a
questo quadro giurisprudenziale la sentenza del TAR Campania n. 2279 del 2018 in relazione ad un annullamento in sede di autotutela da parte di un Comune di
un permesso di costruire per un impianto di trattamento di rifiuti non
pericolosi. La motivazione di annullamento di detto permesso è stata che l’impianto
era in zona agricola quindi, secondo la tesi del Comune, non conforme alla
pianificazione urbanistica comunale.
In materia rileva in primo
luogo il comma 3 articolo 196 del DLgs 152/2006 che recita: “3. Le regioni privilegiano la realizzazione
di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le
iniziative di auto smaltimento”.
Secondo la sentenza del
TAR Campania trattasi di un indirizzo non di un vincolo per cu la compatibilità
di un impianto di rifiuti con una determinata destinazione funzionale (agricola
o meno) prevista dalla pianificazione urbanistica deve essere valutato non in
astratto ma in concreto rispetto cioè alle caratteristiche ambientali
naturalistiche sanitarie socio economiche del sito interessato.
Afferma sul punto la
sentenza del TAR Campania: “il
riscontrato vizio di non conformità delle opere assentite con le previsioni
urbanistiche date dal PRG per l’area di insistenza dell’impianto (avente
destinazione a zona E – agricola). Anche in questo caso, allora, ritiene il
Collegio che non possano non valere le considerazioni prima svolte circa la non
incompatibilità dell’impianto con le ridette prescrizioni di zona, specie
allorché non siano state effettuate valutazioni di tipo concreto (e non
meramente astratto, come invece fatto dal Comune).”
È indiscutibile che tale
valutazione in concreto debba essere svolta, trattandosi di impianto di rifiuti
assoggettabile a VIA, proprio in questa procedura di valutazione di
compatibilità ambientale che nel caso trattato dalla sentenza non è stato fatto
e non poteva quindi essere recuperato da un provvedimento di annullamento in
autotutela motivato solo sotto il profilo urbanistico della formale non
compatibilità dell’impianto con la destinazione funzionale dell’area in cui era
collocato.
Insomma la partita della
compatibilità ambientale della non conformità urbanistica di un impianto di
rifiuti afferma la sentenza in questione (in coerenza con le altre citate all’inizio
di questo post) deve essere valutata in sede di VIA in concreto e non in astratto.
È quello che ad esempio
non è mai stato fatto, da parte degli Enti competenti (Provincia di MS prima e
poi Regione Toscana) neppure nella recente VIA del 2017 per l’impianto Costa
Mauro di Albiano Magra.
Nessun commento:
Posta un commento