sabato 19 maggio 2018

La compatibilità urbanistica degli impianti rifiuti nella procedura di VIA: una sentenza

Da tempo sostengo la tesi, anche in relazione a vertenze specifiche ( ad esempio: Impianto rifiuti Albiano Magra- discarica ex cava Fornace di Montignoso), che la non conformità  urbanistica di un progetto sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale deve essere oggetto di specificazione istruttoria all’interno di detta procedura



La giurisprudenza in materia è piuttosto chiara infatti Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097)  ha precisato che nella VIA “La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali […] costituisce, contrariamente a quanto prevede l’appellante, elemento indispensabile della valutazione […] relativa alla verifica di impatto ambientale, che […] elenca tra i documenti da produrre a cura dell’interessato ‘una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica’: un tale obbligo indica, del tutto logicamente, il valore di presupposto indispensabile della congruenza del progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad attestare”.

NON SOLO MA  in coerenza con quanto sopra la questione della conformità dell’opera agli strumenti di pianificazione deve essere intesa nel senso che il giudizio di conformità deve essere reso con riferimento  anche agli eventuali profili di tutela ambientale  si veda anche TAR Basilicata 805/2004.  
Questa sentenza afferma, confrontando norma regionale urbanistica e sulla VIA, quanto segue:
 il cit. art. 6, comma 3, L. reg. n. 47 dl 1998  richiede anche che “la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti”, ma la norma in questione  va ragionevolmente interpretata nel senso che il giudizio di conformità deve essere reso con riferimento  anche agli eventuali profili di tutela ambientale rinvenibili nei suddetti strumenti…”.

E’ interessante rispetto a questo quadro giurisprudenziale la sentenza del TAR Campania n. 2279 del 2018 in relazione ad un annullamento in sede di autotutela da parte di un Comune di un permesso di costruire per un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi. La motivazione di annullamento di detto permesso è stata che l’impianto era in zona agricola quindi, secondo la tesi del Comune, non conforme alla pianificazione urbanistica comunale.
In materia rileva in primo luogo il comma 3 articolo 196 del DLgs 152/2006 che recita: “3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di auto smaltimento”. 

Secondo la sentenza del TAR Campania trattasi di un indirizzo non di un vincolo per cu la compatibilità di un impianto di rifiuti con una determinata destinazione funzionale (agricola o meno) prevista dalla pianificazione urbanistica deve essere valutato non in astratto ma in concreto rispetto cioè alle caratteristiche ambientali naturalistiche sanitarie socio economiche del sito interessato.

Afferma sul punto la sentenza del TAR Campania: “il riscontrato vizio di non conformità delle opere assentite con le previsioni urbanistiche date dal PRG per l’area di insistenza dell’impianto (avente destinazione a zona E – agricola). Anche in questo caso, allora, ritiene il Collegio che non possano non valere le considerazioni prima svolte circa la non incompatibilità dell’impianto con le ridette prescrizioni di zona, specie allorché non siano state effettuate valutazioni di tipo concreto (e non meramente astratto, come invece fatto dal Comune).”
È indiscutibile che tale valutazione in concreto debba essere svolta, trattandosi di impianto di rifiuti assoggettabile a VIA, proprio in questa procedura di valutazione di compatibilità ambientale che nel caso trattato dalla sentenza non è stato fatto e non poteva quindi essere recuperato da un provvedimento di annullamento in autotutela motivato solo sotto il profilo urbanistico della formale non compatibilità dell’impianto con la destinazione funzionale dell’area in cui era collocato.

Insomma la partita della compatibilità ambientale della non conformità urbanistica di un impianto di rifiuti afferma la sentenza in questione (in coerenza con le altre citate all’inizio di questo post) deve essere valutata in sede di VIA in concreto e  non in astratto.

È quello che ad esempio non è mai stato fatto, da parte degli Enti competenti (Provincia di MS prima e poi Regione Toscana) neppure nella recente VIA del 2017 per l’impianto Costa Mauro di Albiano Magra.








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