Spesso in materia di
accesso alle informazioni ambientali se riferite ad atti di tipo
edilizio-urbanistico, le Amministrazioni Pubbliche che li detengono rispondono
che questi atti non rientrano pienamente nella nozione di informazione
ambientale ai sensi del DLgs 195/2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale QUI).
La sentenza del TAR
Campania (Napoli) Sez.VI n.2882 del 30 aprile 2018 (QUI) afferma esattamente il contrario
di quanto sopra riportato con particolare riferimento agli atti relativi agli
interventi delle Pubbliche Amministrazioni sul fenomeno degli abusivismi
edilizi.
La sentenza costituisce un
ulteriore tassello per affermare un ruolo attivo delle associazioni e comitati
di cittadini sia nell’accedere alle informazioni ambientali di rilevanza
edilizia/urbanisticache nella legittimazione ad impugnare gli atti edilizi (sul
punto vedi questo altro post che commentava una sentenza del Consiglio di Stato
QUI)
In particolare vediamo
cosa dice la sentenza del TAR Campania in materia di accesso agli atti edilizi
ed urbanistici che possono avere un effetto sull’ambiente
OGGETTO DELL’ACCESSO ANALIZZATO NELLA
SENTENZA
Una associazione di tutela
dei consumatori ha richiesto alla Regione Campania i seguenti atti:
1.
ordinanze di demolizione trasmesse dai Segretari Comunali e dai Responsabili
dei Servizi comunali
2.
diffide verso le amministrazioni comunali a concludere le azioni repressivie in
materia di abusi edilizi
3.
atti aventi ad oggetto l'esercizio del potere regionale sostitutivo in caso di
inerzia degli enti comunali
4.
ogni atto avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi di demolizione delle
opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi, e di tutela della pubblica
incolumità nonché gli atti relativi alla istanza al Genio Militare per la messa
a disposizione di mezzi;
5.
gli atti aventi ad oggetto richieste di intervento sostitutivo
dell’Amministrazione Provinciale
LE MOTIVAZIONI DI RIFIUTO DELL’ ACCESSO
DELLA REGIONE E LA RISPOSTA DEL TAR
CAMPANIA
Sulla natura di
ispezione generale sull’attività della Regione in materia di abusi edilizi nella
richiesta di accesso da parte dei richiedenti
L’obiezione della difesa regionale circa il fatto che vi
sarebbe all’origine della richiesta una volontà di esercitare un controllo
ispettivo (o addirittura politico) sull’autorità pubblica secondo la sentenza non coglie nel segno. La
finalità dell’accesso alle informazioni ambientali (come pure dell’accesso
civico generalizzato disciplinato dal d.lg. n. 33/2013) è, infatti, proprio
quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali nella materia in questione in un’ottica di massima trasparenza di
quanto realizzato dall’autorità pubblica a difesa dell’ambiente.
Sulla nozione di
informazione ambientale accedibile rispetto agli atti edilizi/urbanistici
Secondo la sentenza dalla nozione di
informazione ambientale [NOTA 1]
di cui al DLgs 195/2005 risulta un concetto molto ampio di informazione
ambientale accessibile che sicuramente ricomprende (contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa regionale la quale eccepisce la mancanza nell’istanza di
accesso di un riferimento alle matrici ambientali) le attività poste in essere
dalla Regione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Non può
dubitarsi del fatto che quest’ultimo abbia un’incidenza diretta sul “territorio”
e sul “suolo” (si pensi solo al dissesto idrogeologico) e, in generale, sia
idoneo a compromettere l’ambiente.
Sulla necessità
di dover chiedere l’accesso ad altri enti che hanno anch’essi potere
sostitutivo come la Regione: Soprintendenza, Enti Parco ad es.
Quanto alla questione
(posta sempre dalla difesa regionale) del coinvolgimento di altre autorità
nella materia de qua e, dunque, dell’esistenza di altri organi sovracomunali
deputati ad intervenire in via sostitutiva (quali la Soprintendenza e l’Ente
Parco) e, quindi, tenuti a soddisfare la pretesa di accesso qui azionata la sentenza afferma:
1. In primo luogo, la Regione è chiamata a dare riscontro alla domanda di accesso nei limiti degli atti e delle informazioni da essa detenuti.
2. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del citato d.lg. n. 195/2005, nel caso in cui l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso questa ha l’obbligo, qualora conosca l’autorità che detiene l'informazione, di trasmetterla rapidamente a quest'ultima informandone il richiedente ovvero comunicando quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta.
1. In primo luogo, la Regione è chiamata a dare riscontro alla domanda di accesso nei limiti degli atti e delle informazioni da essa detenuti.
2. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del citato d.lg. n. 195/2005, nel caso in cui l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso questa ha l’obbligo, qualora conosca l’autorità che detiene l'informazione, di trasmetterla rapidamente a quest'ultima informandone il richiedente ovvero comunicando quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta.
Sulla eccessiva
genericità della richiesta di accesso e sull’eccessivo lavoro che
costringerebbe l’Ente Pubblico a concedere l’accesso
La Regione
ha eccepito di non poter dare riscontro alla richiesta in quanto “generica
temporalmente e massiva”, nonché sproporzionata e idonea a costituire un
aggravio per l’attività dell’amministrazione.
Secondo la sentenza vero è che la richiedente non ha indicato un arco temporale definito e che ha fatto riferimento a degli adempimenti previsti da un regolamento regionale ormai abrogato; ciò nondimeno, a giudizio del Collegio la Regione avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo le quali prevedono che l’autorità che detiene l’informazione ambientale di fronte a una domanda formulata in maniera eccessivamente generica “può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo la propria collaborazione”.
In altre parole, la Regione a fronte della domanda di accesso come sopra formulata avrebbe dovuto interloquire con la richiedente al fine di meglio perimetrarla anche temporalmente. In questi termini il diniego tacito deve ritenersi illegittimo e va annullato.
Secondo la sentenza nelle proprie difese non ha nemmeno dimostrato che il riscontro alla domanda di accesso di cui è causa, comporterebbe un intollerabile intralcio alla sua normale attività amministrativa (non ha infatti indicato in questa sede quanti interventi sostitutivi vengono effettuati ogni anno dall’amministrazione regionale e quanti dati vengono trasmessi nello stesso arco temporale dalle amministrazioni locali).
Secondo la sentenza vero è che la richiedente non ha indicato un arco temporale definito e che ha fatto riferimento a degli adempimenti previsti da un regolamento regionale ormai abrogato; ciò nondimeno, a giudizio del Collegio la Regione avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo le quali prevedono che l’autorità che detiene l’informazione ambientale di fronte a una domanda formulata in maniera eccessivamente generica “può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo la propria collaborazione”.
In altre parole, la Regione a fronte della domanda di accesso come sopra formulata avrebbe dovuto interloquire con la richiedente al fine di meglio perimetrarla anche temporalmente. In questi termini il diniego tacito deve ritenersi illegittimo e va annullato.
Secondo la sentenza nelle proprie difese non ha nemmeno dimostrato che il riscontro alla domanda di accesso di cui è causa, comporterebbe un intollerabile intralcio alla sua normale attività amministrativa (non ha infatti indicato in questa sede quanti interventi sostitutivi vengono effettuati ogni anno dall’amministrazione regionale e quanti dati vengono trasmessi nello stesso arco temporale dalle amministrazioni locali).
Sulla
riservatezza dei dati personali contenuti negli atti di repressione degli abusi
edilizi
Con riferimento alla
riservatezza dei dati personali eventualmente contenuti negli atti richiesti,
quali ad esempio quelli recati nelle ordinanze di demolizione, secondo la sentenza afferma che, a parte il
rilievo della possibilità per la Regione di oscurarli, vale rammentare che ai
sensi del comma 7, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 “Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i
dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”.
[NOTA 1] Si veda il punto 3 articolo 2 del DLgs 195/2005
secondo il quale rientrano nella nozione di informazione ambientale accedibile
anche i piani e programmi che incidano non solo sull'ambiente ma anche sul
territorio in generale.
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