domenica 10 giugno 2018

Cokeria di Cairo M.(Sv): la Commissione UE, le balle dell’Assessore Regionale all’Ambiente


Rispondendo ad interrogazione  parlamentare (On. Tiziana Beghin)  la Commissione UE ha chiarito la sottoponibilità a VIA della cokeria, Italiana coke, di Cairo Montenotte.
Questa è solo una prima parte della risposta della Commissione ed è abbastanza ovvia in quanto le cokerie sono sottoponibili a verifica di VIA in base all’allegato IV della parte II del DLgs 152/2006 (vedi punto 3 lettera l) .
Ma la questione non è tanto se l’impianto di cui stiamo trattando sia sottoponibile a VIA ma come è stata applicata la VIA a questo impianto. 


Infatti questo impianto ha avuto nel tempo solo una verifica di assoggettabilità a VIA , nel 2016, e in occasione del rinnovo della sua autorizzazione ad esercire. Il provvedimento che concluse la procedura di verifica di assoggettabilità, Determina regionale n. 4813 del 13 ottobre 2016, aveva imposto la VIA ordinaria alla Italiana Coke sulla base di queste premesse: “sono emerse molteplici criticità, in particolare sui comparti aria e acqua, l’impianto in parola è da sottoporre alla procedura di VIA regionale anche in ragione del rinnovo della concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale, necessaria e fondamentale per il processo produttivo, e tale procedura comprenderà pertanto anche l’esame degli aspetti ambientali in generale e dell’impianto nel suo complesso”.

Non avendo la Regione (in palese inadempimento con la Determina del 2016 sopra citata) mai dato corso alla procedura ordinaria di VIA, risulta con chiarezza come non sia mai stata valutata la compatibilità complessiva dell’impianto quando è stato installato come invece richiedeva la normativa europea . Infatti  già la prima Direttiva UE (Direttiva 27/6/1985 n. 337) prevede all’allegato II che le cokerie fossero sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA.  


Quindi il punto vero della querelle sulla Italiana coke è che a questo impianto andava applicata la c.d. VIA ex post  per permettere di colmare la lacuna valutativa complessiva di un impianto che è in loco ben prima (dal 1936 addirittura!) della Direttiva sulla VIA del 1985 sopra citata.  Sul punto per un approfondimento invito a leggere questo mio post precedente QUI.
  
Rispetto a questo quadro, dopo la risposta della Commissione, l’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria così commenta su La Stampa di ieri:  : “In ogni caso non è la legge regionale che stabilisce il non assoggettamento a Via, ma la statale. Teniamo comunque conto che la Via postuma era disciplinata solo dalla legge regionale 38

L’affermazione dell’Assessore contiene due totali falsità anzi tre visto che la terza è conseguenza della seconda, eccole:
1. se parliamo di categorie di opere sottoponibili a verifica di VIA la legge statale come abbiamo visto sopra prevede che le cokerie vi rientrino;
2.se parliamo di VIA ex post la legge statale (DLgs 152/2006) non disciplina questa procedura direttamente che è invece frutto di principi giurisprudenziale (Corte di Giustizia, Corte Costituzionale e Consiglio di Stato) univoci secondo i quali la VIA ex post significa che deve essere valutato l’impianto come se fosse realizzato ora al fine di rispettare la ratio della normativa sulla VIA che è quella di prevenire gli impatti di un impianto e/o attività potenzialmente inquinante (per un approfondimento vedi QUI);
3. ergo il fatto che la legge regionale sia stata abrogata ( e con essa la norma che disciplinava la VIA ex post in Liguria) non significa che la VIA ex post non sia applicabile se rientra nella casistica della suddetta giurisprudenza.


Non a caso, in riferimento al suddetto punto 3,  la Commissione UE nella sua risposta alla Interrogazione in Parlamento precisa che: “Il fatto che una nuova legge regionale abbia abrogato quella precedente non comporta, di per sé, che le autorità nazionali competenti non abbiano intenzione di avviare la procedura nel prossimo futuro”.

La questione è grave non solo per il caso della Italiana Coke. Infatti questa assurda interpretazione dell’Assessore regionale e della dirigenza di settore ambiente è stata applicata, dopo la abrogazione della legge regionale ligure sulla VIA, ad altri casi come quello dell’impianto trattamento rifiuti della Volpara a Genova, a dimostrazione che il chiaro tentativo della Giunta Regionale è quello di rimuovere del tutto, con scuse giuridicamente infondate, la procedura di VIA ex post e quindi violare apertamente le finalità della Direttiva UE sulla VIA.


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