Rispondendo ad
interrogazione parlamentare (On. Tiziana Beghin) la
Commissione UE ha chiarito la sottoponibilità a VIA della cokeria, Italiana
coke, di Cairo Montenotte.
Questa è solo una prima
parte della risposta della Commissione ed è abbastanza ovvia in quanto le
cokerie sono sottoponibili a verifica di VIA in base all’allegato IV della
parte II del DLgs 152/2006 (vedi punto 3 lettera l) .
Ma la questione non è
tanto se l’impianto di cui stiamo trattando sia sottoponibile a VIA ma come è
stata applicata la VIA a questo impianto.
Infatti questo impianto ha avuto nel
tempo solo una verifica di assoggettabilità a VIA , nel 2016, e in occasione del
rinnovo della sua autorizzazione ad esercire. Il provvedimento che concluse la
procedura di verifica di assoggettabilità, Determina regionale n. 4813 del 13
ottobre 2016, aveva imposto la VIA ordinaria alla Italiana Coke sulla base di
queste premesse: “sono emerse molteplici
criticità, in particolare sui comparti aria e acqua, l’impianto in parola è da
sottoporre alla procedura di VIA regionale anche in ragione del rinnovo della
concessione per la grande derivazione idrica a scopo industriale, necessaria e
fondamentale per il processo produttivo, e tale procedura comprenderà pertanto
anche l’esame degli aspetti ambientali in generale e dell’impianto nel suo
complesso”.
Non avendo la Regione (in
palese inadempimento con la Determina del 2016 sopra citata) mai dato corso
alla procedura ordinaria di VIA, risulta con chiarezza come non sia mai stata
valutata la compatibilità complessiva dell’impianto quando è stato installato
come invece richiedeva la normativa europea . Infatti già la prima Direttiva UE (Direttiva
27/6/1985 n. 337) prevede all’allegato II che le cokerie fossero sottoposte a
verifica di assoggettabilità a VIA.
Quindi il punto vero della querelle sulla Italiana
coke è che a questo impianto andava applicata la c.d. VIA ex post per permettere di colmare la lacuna valutativa
complessiva di un impianto che è in loco ben prima (dal 1936 addirittura!) della
Direttiva sulla VIA del 1985 sopra citata. Sul punto per un approfondimento invito a
leggere questo mio post precedente QUI.
Rispetto a questo quadro, dopo
la risposta della Commissione, l’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria
così commenta su La Stampa di ieri: : “In ogni caso non è la legge regionale che
stabilisce il non assoggettamento a Via, ma la statale. Teniamo comunque conto
che la Via postuma era disciplinata solo dalla legge regionale 38”
L’affermazione dell’Assessore
contiene due totali falsità anzi tre visto che la terza è conseguenza della
seconda, eccole:
1.
se parliamo di categorie di opere sottoponibili a verifica di VIA la legge
statale come abbiamo visto sopra prevede che le cokerie vi rientrino;
2.se
parliamo di VIA ex post la legge statale (DLgs 152/2006) non disciplina questa
procedura direttamente che è invece frutto di principi giurisprudenziale (Corte
di Giustizia, Corte Costituzionale e Consiglio di Stato) univoci secondo i
quali la VIA ex post significa che deve essere valutato l’impianto come se
fosse realizzato ora al fine di rispettare la ratio della normativa sulla VIA
che è quella di prevenire gli impatti di un impianto e/o attività
potenzialmente inquinante (per un approfondimento vedi QUI);
3.
ergo il fatto che la legge regionale sia stata abrogata ( e con essa la norma
che disciplinava la VIA ex post in Liguria) non significa che la VIA ex post non
sia applicabile se rientra nella casistica della suddetta giurisprudenza.
Non a caso, in riferimento
al suddetto punto 3, la Commissione UE nella
sua risposta alla Interrogazione in Parlamento precisa che: “Il fatto che una nuova legge regionale abbia abrogato quella precedente
non comporta, di per sé, che le autorità nazionali competenti non abbiano
intenzione di avviare la procedura nel prossimo futuro”.
La questione è grave non
solo per il caso della Italiana Coke. Infatti questa assurda interpretazione
dell’Assessore regionale e della dirigenza di settore ambiente è stata
applicata, dopo la abrogazione della legge regionale ligure sulla VIA, ad altri
casi come quello dell’impianto trattamento rifiuti della Volpara a Genova, a
dimostrazione che il chiaro tentativo della Giunta Regionale è quello di
rimuovere del tutto, con scuse giuridicamente infondate, la procedura di VIA ex
post e quindi violare apertamente le finalità della Direttiva UE sulla VIA.
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