mercoledì 20 giugno 2018

Odori anomali: la Cassazione spiega quando c'è il reato

La questione delle emissioni odorigene  assume, purtroppo, un  rilievo sempre più rilevante nelle emissioni inquinanti dei vari impianti che producono fastidi e danni alla salute dei cittadini residenti vicino agli stessi.

Come è noto una delle norme più utilizzata in questi anni per tutelare i cittadini colpiti dalle emissioni odorigene è stata ed è l’articolo 674 del codice penale (getto di cose pericolose) che recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.”.


Una sentenza della Cassazione (Sez. III n. 57958 del 29 dicembre 2017, QUI)...

ha ulteriormente chiarito l’applicabilità di questo reato nel caso di emissioni odorigene. Trattasi di una fonderia, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con gravi problemi di emissioni odorigene oltre a scarichi idrici anomali.

La cassazione interviene sul ricorso del Procuratore contro il Tribunale del riesame che aveva dissequestrato l’impianto in questione.

La Cassazione nel riconoscere le ragioni del Procuratore ricorrente afferma i seguenti principi in materia di applicazione del reato di getto di cose pericolose alle emissioni odorigene:

1. il reato di cui all’articolo 674 del codice penale è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti vedi QUI), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche - e, quindi, valori soglia - in materia di odori (Cass. Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015; Cass Sez. 3, n. 37037 del 29/5/2012); con conseguente individuazione del parametro della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione nel caso in cui il parametro della normale tollerabilità (articolo 844 Codice Civile non sia sufficiente ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del cittadino. 

2. come già affermato da altra sentenza della Cassazione (sez. III, 3 novembre 2016, n. 46149) la stretta tollerabilità) il parametro della stretta tollerabilità  interviene qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti

3. al contrario: la configurabilità dell’articolo 674 del codice penale è esclusa in presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata e contenute nei limiti di legge, o dell’autorizzazione ma solo nei casi in cui vi sia piena corrispondenza “qualitativa” e “tipologica” tra le immissioni riscontrate e quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge ossia tra quelle accertate e quelle che l’agente si era impegnato a contenere entro determinati limiti. In questo caso si realizza una presunzione di legittimità del comportamento, concepita dall’ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione economica.


4. relativamente al bilanciamento tra gli interesse dell’ambiente e della libertà di impresa  occorre verificare nell’ambito del modello di esercizio della impianto che produce odori le emissioni non consentite cioè  le emissioni eliminabili e riducibili al massimo livello possibile adottando le misure e le tecniche adeguati al progresso tecnologico in relazione al tipo di lavorazione svolta nell’impianto.

Nessun commento:

Posta un commento