La questione delle
emissioni odorigene assume, purtroppo, un
rilievo sempre più rilevante nelle
emissioni inquinanti dei vari impianti che producono fastidi e danni alla
salute dei cittadini residenti vicino agli stessi.
Come è noto una delle
norme più utilizzata in questi anni per tutelare i cittadini colpiti dalle
emissioni odorigene è stata ed è l’articolo 674 del codice penale (getto di
cose pericolose) che recita: “Chiunque
getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato
ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone,
ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di
vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino
a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.”.
Una sentenza della
Cassazione (Sez. III n. 57958 del 29 dicembre 2017, QUI)...
ha ulteriormente chiarito l’applicabilità
di questo reato nel caso di emissioni odorigene. Trattasi di una fonderia,
soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con gravi problemi di emissioni
odorigene oltre a scarichi idrici anomali.
La cassazione interviene
sul ricorso del Procuratore contro il Tribunale del riesame che aveva
dissequestrato l’impianto in questione.
La Cassazione
nel riconoscere le ragioni del Procuratore ricorrente afferma i seguenti
principi in materia di applicazione del reato di getto di cose pericolose alle
emissioni odorigene:
1.
il reato di cui all’articolo 674 del codice penale è configurabile anche in
presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di
autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi
limiti vedi QUI), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni
specifiche - e, quindi, valori soglia - in materia di odori (Cass. Sez. 3, n. 12019
del 10/02/2015; Cass Sez. 3, n. 37037 del 29/5/2012); con conseguente individuazione del parametro della “stretta
tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione nel caso in cui il parametro della normale tollerabilità (articolo 844 Codice Civile non sia sufficiente ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del cittadino.
2.
come già affermato da altra sentenza della Cassazione
(sez. III, 3 novembre 2016, n.
46149) la stretta tollerabilità) il parametro della stretta
tollerabilità interviene qualora
difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti,
l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non
tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni,
specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si
risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di
natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito
dagli stessi dichiaranti
3.
al contrario: la configurabilità dell’articolo 674 del codice penale è esclusa
in presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata e contenute nei
limiti di legge, o dell’autorizzazione ma solo nei casi in cui vi sia piena
corrispondenza “qualitativa” e “tipologica” tra le immissioni riscontrate e
quelle oggetto del provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge
ossia tra quelle accertate e quelle che l’agente si era impegnato a contenere
entro determinati limiti. In questo caso si realizza una presunzione di
legittimità del comportamento, concepita dall’ordinamento come necessaria per
contemperare le esigenze di tutela pubblica con quelle della produzione
economica.
4. relativamente al
bilanciamento tra gli interesse dell’ambiente e della libertà di impresa occorre verificare nell’ambito del modello di
esercizio della impianto che produce odori le emissioni non consentite cioè le emissioni eliminabili e riducibili al
massimo livello possibile adottando le misure e le tecniche adeguati al
progresso tecnologico in relazione al tipo di lavorazione svolta nell’impianto.
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