In località Saliceti nel Comune
di Vezzano Ligure è stata avanzata l’ipotesi
di un nuovo biodigestore per trattare prevalentemente i rifiuti organici non
solo della Provincia di Spezia ma anche del Tigullio e probabilmente anche di
fuori Regione come vedremo nel seguito di questo post.
Qui vorrei analizzare
sinteticamente alcune questioni che riguardano questo ipotizzato impianto ed in
particolare:
1. sulle modalità dell’annuncio,
2. sullo stato del sito dove
viene proposto
3. sulle modalità con cui
questo sito sarebbe stato individuato.
PARTE 1: SUL MODO IN CUI È STATO ANNUNCIATO
La mia esperienza di oltre
30 anni di conflitti ambientali mi ha insegnato (al di la di tutti i discorsi
più strettamente tecnici e giuridici che svolgerò di seguito) che nel momento in cui si va a decidere l’uso
di un territorio soprattutto per attività potenzialmente inquinanti, si deve avere
la massima trasparenza nel modo in cui ci si presenta.
Non è quindi accettabile
che in un area con la storia che ha avuto, la notizia di un nuovo impianto di rifiuti
avvenga attraverso i giornali senza prima aver chiarito e discusso con la
comunità interessata (Sindaci compresi):
a) i motivi di questa scelta,
b) il perché
non sono state individuate alternative sia di sito che tecnologia,
c) il percorso
che porterà alla approvazione finale
Proposte che dovevano
essere oggetto del percorso di Piano di Ambito e così non è stato come vedremo
nella terza parte di questo posto. Tanto più se la proposta di impianto viene
presentata non dico come un atto dovuto ma come una scelta “inevitabile” il che è peggio,
magari con la motivazione che c’è già un impianto di rifiuti, motivazione che
può avere un fondamento di politica industriale ma che da un punto di vista
ambientale invece potrebbe costituire una causa escludente come vedremo nella
parte 3 di questo post.
Se si vuole costruire il consenso su una scelta la questione fondamentale, che dimenticano quasi sempre amministratori, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni come pure i committenti dell’impianto/attività,
è che nella credibilità di un nuovo
progetto conta molto come sono state gestite le questioni ambientali nel sito
interessato nel passato anche recente e come tutto questo viene presentato all’interno
della nuova proposta.
PARTE 2: SULLO STATO DEL SITO DOVE VIENE PROPOSTO
Nell’area interessata
dall’ipotizzato biodigestore sussiste un impianto di trattamento rifiuti urbani
e assimilati. Trattasi di un impianto esistente che ha prodotto gravi disagi
sin dal suo avvio ai residenti locali come confermato dalla inchiesta della
magistratura penale tutt’ora in corso per i reati di getto di cose pericolose e
di inquinamento ambientale.
Ad oggi questa situazione
di disagio soprattutto in relazione ai fenomeni odorigeni non è stata
adeguatamente risolta, come è noto, neppure sono stati chiariti gli impatti sulla
salute dei residenti che tutto questo ha prodotto in molti anni. Questo senza che la Provincia, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ma anche titolare della funzione di controllo, avesse applicato con efficacia i poteri a lei attributi (vedi QUI)
Inoltre l’AIA (autorizzazione
integrata ambientale) è arrivata con 6 anni di ritardo (vedi QUI) e, quando l’hanno applicata, lo hanno fatto con
istruttoria incompleta. La Provincia ha
deciso di applicare la procedura ex articolo 29-octies del DLgs 152/2006 cioè
quella relativa al rinnovo o riesame dell’AIA. Quindi per la Provincia la
procedura da applicare è quella di un mero adeguamento dell’impianto
esistente all’AIA.
Inoltre, anche grazie alla
suddetta scelta della Provincia come pure alla inerzia del Sindaco di Vezzano,
non è mai stato emanato il Parere Sanitario obbligatorio per legge (vedi QUI) che poteva essere un ottimo
strumento amministrativo per tutelare la salute dei residenti dalle emissioni
odorigene dell’impianto nonchè per valutare i rischi sanitari in atto nella
zona.
Aggiungo che a quanto
sopra evidenziato occorre aggiungere che dopo poco tempo che l’AIA venne rilasciata la stessa venne
sospesa relativamente alla prescrizioni più significative (vedi QUI)
Infine con successive
delibere del Comitato di Ambito competente (vedi QUI e QUI) per l’esistente impianto di trattamento è stato
previsto l’arrivo prima di 37.000
tonnellate/anno e poi di ulteriori 60.000 tonnellate/anno di rifiuti dal
Tigullio e dal genovesato in generale.
Questi nuovi "arrivi" di rifiuti costituivano modifica
sostanziale [NOTA 1] sia
della vecchia autorizzazione ordinaria ( ex articolo 208 DLgs 152/2006) che
dell’AIA ma non hanno avuto alcuna nuova specifica autorizzazione che ne valutasse
la sostenibilità ambientale e sanitaria, visto che anche in questo caso il
Sindaco di Vezzano Ligure si è ben guardato da emanare il proprio Parere
Sanitario.
In questo modo, come era
già avvenuto al momento del rilascio dell’AIA in ritardo, non solo non è stato
emanato il suddetto Parere Sanitario ma neppure è stato applicato coerentemente
uno dei capisaldi della normativa sull’AIA (procedura ordinaria e non di mero aggiornamento) e cioè quello della Valutazione delle
alternative tecniche in rapporto al parametro salute. In generale, quindi
a prescindere dal Parere del Sindaco sopra esposto, la Direttiva quadro
2010/75/UE al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di
inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA per cui tale rilascio non
deve: “nuocere alla salute umana”. Quindi il parametro del rischio
sanitario e la conseguente predisposizione di misure che lo possano evitare è
parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio dell’AIA.
Infatti la finalità dell’AIA
è proprio quella di verificare la compatibilità ambientale del modello di
esercizio dell’impianto con il sito scelto.
a) della metodologia
usata per valutare il rischio sanitario,
b) dei parametri igienico
sanitari, quindi non solo quelli normativi, utilizzati per dimostrare o meno la
presenza del rischio sanitario
PARTE 3: SULLE MODALITÀ CON CUI QUESTO SITO SAREBBE
STATO INDIVIDUATO.
Secondo le notizie fino ad
oggi filtrate sia sui mass media locali che nelle assemblee svolte in zona nei
giorni scorsi: la quantità dei rifiuti da gestire nell’ipotizzato biodigestore in località Saliceti sarà di 75.000 tonnellate
/anno.
Siamo quindi sicuramente
sopra la soglia che richiede la applicazione della VIA ordinaria come pure dell’AIA,
questo nonostante le dichiarazioni confuse emerse fino ad ora da parte sia del
committente dell’ipotizzato impianto che di vari amministratori locali e
regionali sulla non obbligatoria applicabilità della VIA e sull’uso di una
autorizzazione ordinaria più blanda nella istruttoria che porta al suo
rilascio.
Ma non è questo il punto
dirimente, per ora, anche se dimostra come ancora una volta si cerchi non di
applicare la normativa di maggior tutela per i cittadini ma invece quella più
favorevole agli interessi della azienda che vuole realizzare l’impianto come
già avvenuto, vedi sopra Parte 2, per l’impianto di trattamento esistente.
Le carenze istruttorie della procedura di VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) sul
Piano di ambito per la gestione dei rifiuti della Provincia della Spezia
Il punto dirimente è che ad
oggi non esiste alcun progetto, neppure nella forma dello studio di
fattibilità, del sopra citato biodigestore.
Non solo, il Parere Motivato
di VAS relativo ai Piani di Area Provinciali per la gestione del ciclo
integrato dei rifiuti relativamente all’ambito spezzino non individua un sito
specifico dove realizzare il biodisgestore anaerobico e non ne definisce neppure le dimensioni
della quantità dei rifiuti che dovrebbe gestire.
Ora come dovrebbe essere
noto, almeno agli addetti ai lavori: le soglie quantitative dei rifiuti oltre
alla tipologia delle stesse incidono sulla tipologia di procedure di
valutazione e autorizzazione degli impianti come quello ipotizzato.
Non solo ma la indeterminatezza del progetto e del modo in cui viene considerato nel Piano di Ambito e nel relativo Parere Motivato di VAS non rispettano a mio avviso i seguenti principi normativi ( e documenti di indirizzo ufficiali) sia sul contenuto dei piani di gestione del ciclo dei rifiuti che della stessa VAS, in particolare:
Non solo ma la indeterminatezza del progetto e del modo in cui viene considerato nel Piano di Ambito e nel relativo Parere Motivato di VAS non rispettano a mio avviso i seguenti principi normativi ( e documenti di indirizzo ufficiali) sia sul contenuto dei piani di gestione del ciclo dei rifiuti che della stessa VAS, in particolare:
1. La lettera o) comma 1
articolo 196 del DLgs 152/2006 che individua tra le competenze delle Regioni :
“o) la definizione dei criteri per
l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento”.
2. La lettera d) comma 1
articolo 197 del DLgs 152/2006 che individua tra le competenze delle Province: “d) l'individuazione sentiti l'ente di
governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”
3. Il comma 4 articolo 13 del
DLgs 152/2006 stabilisce che nel Rapporto Ambientale che accompagna il Piano ai
fini dello svolgimento della VAS: “4.
…debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano”;
4. secondo le Linee guida per
l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto delle
valutazione e redazione dei documenti di VAS
(approvate dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie
Ambientali in data 29/11/2016) sotto il profilo della definizione delle
localizzazione del piano anche in chiave urbanistica: “L’analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza
di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.”.
Rispetto a questo quadro
normativo chiarissimo il Parere Motivato
di VAS ai Piani di area provinciale relativamente all’ambito spezzino
individua, nella zona del Tigullio, una ipotesi di impianto simile a quello
ipotizzato per la località Saliceti senza fare alcun confronto con altri siti ne ambientale ne sotto il profilo dell'analisi costi benefici sulla esigenza di due impianti simili nello stesso ambito. Non solo ma sempre il Parere Motivato di VAS
relativamente all’ambito spezzino afferma testualmente la necessità, da parte
della Provincia della Spezia, di ipotizzare soluzioni
localizzative alternative a quella della località Boscalino (Comune di Arcola) senza
però definirle.
È quindi chiaro che la
sostenibilità delle diverse possibili localizzazioni alternative non può essere
rinviata alle eventuali procedure di VIA, che valutano la compatibilità del
singolo sito a prescindere da alternative diverse sull’area vasta, ma doveva, anzi deve essere oggetto della procedura di
VAS (autorità competente la Regione) e quindi del relativo Piano di Ambito
spezzino (proponente la Provincia di Spezia)
COSA DEVONO FARE I SINDACI
I Sindaci che fanno parte
dell’ambito spezzino, a cominciare da quelli territorialmente interessati
(Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra) ma il discorso vale anche per gli altri
Spezia compresa, devono impegnarsi immediatamente per chiedere alla Regione e
alla Provincia della Spezia:
1. di
avviare, in coordinamento con l’autorità proponente del Piano di Ambito
spezzino (Provincia della Spezia), un supplemento di istruttoria nella procedura
di VAS affinché siano realmente valutate ipotesi alternative di sito, compresa
l’opzione zero, da definirsi formalmente da parte della Provincia quale
autorità proponente del piano di ambito interessato
2. di avviare, tenuto
conto delle Linee Guida ex DGR 195 del 2016 (Linee Guida per la Valutazione
d’Impatto sulla Salute - VIS in relazione alle procedure di VAS, VIA, AIA), al più presto possibile e comunque prima di
ogni decisione finale sulle localizzazione del nuovo impianto biodigestore
ipotizzato per l’ambito spezzino, una valutazione di impatto sanitario prodotto
dall’esistente impianto di trattamento sui residenti in località Saliceti e in
generale nell’area interessata dall’impatto delle emissioni in tutti questi
anni.
Non mi pare di chiedere la
luna, direi che è il "minimo comune denominatore" per degli Amministratori locali,
che la di la dei discorsi in politichese, vogliono davvero tutelare i cittadini
che rappresentano.
L’art. 29-ter,
comma 1 nell’art. 5, comma 1, lett. l-bis) definisce
modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:
1.
la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento dell’impianto
2.
un potenziamento dell’impianto, dell’opera o
dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente,
producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.
per ciascuna
attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale
una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa”.
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