giovedì 7 giugno 2018

Nuovo biodigestore a Saliceti (Vezzano Ligure) cosa devono fare i Sindaci e perché!


In località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure è stata  avanzata l’ipotesi di un nuovo biodigestore per trattare prevalentemente i rifiuti organici non solo della Provincia di Spezia ma anche del Tigullio e probabilmente anche di fuori Regione come vedremo nel seguito di questo post.

Qui vorrei analizzare sinteticamente alcune questioni che riguardano questo ipotizzato impianto ed in particolare:
1. sulle modalità dell’annuncio,  
2. sullo stato del sito dove viene proposto
3. sulle modalità con cui questo sito sarebbe stato individuato.


PARTE 1: SUL MODO IN CUI È STATO ANNUNCIATO
La mia esperienza di oltre 30 anni di conflitti ambientali mi ha insegnato (al di la di tutti i discorsi più strettamente tecnici e giuridici che svolgerò di seguito) che nel momento in cui si va a decidere l’uso di un territorio soprattutto per attività potenzialmente inquinanti, si deve avere la massima trasparenza nel modo in cui ci si presenta. 
Non è quindi accettabile che in un area con la storia che ha avuto, la notizia di un nuovo impianto di rifiuti avvenga attraverso i giornali senza prima aver chiarito e discusso con la comunità interessata (Sindaci compresi):  
a) i motivi di questa scelta,  
b) il perché non sono state individuate alternative sia di sito che tecnologia, 
c) il percorso che porterà alla approvazione finale

Proposte che dovevano essere oggetto del percorso di Piano di Ambito e così non è stato come vedremo nella terza parte di questo posto. Tanto più se la proposta di impianto viene presentata non dico come un atto dovuto ma come una scelta “inevitabile” il che è peggio, magari con la motivazione che c’è già un impianto di rifiuti, motivazione che può avere un fondamento di politica industriale ma che da un punto di vista ambientale invece potrebbe costituire una causa escludente come vedremo nella parte 3 di questo post.  
Se si vuole costruire il consenso su una scelta la questione fondamentale, che dimenticano quasi sempre amministratori, dirigenti delle pubbliche amministrazioni come pure i committenti dell’impianto/attività, è  che nella credibilità di un nuovo progetto conta molto come sono state gestite le questioni ambientali nel sito interessato nel passato anche recente e come tutto questo viene presentato all’interno della nuova proposta.



PARTE 2: SULLO STATO DEL SITO DOVE VIENE PROPOSTO
Nell’area interessata dall’ipotizzato biodigestore sussiste un impianto di trattamento rifiuti urbani e assimilati. Trattasi di un impianto esistente che ha prodotto gravi disagi sin dal suo avvio ai residenti locali come confermato dalla inchiesta della magistratura penale tutt’ora in corso per i reati di getto di cose pericolose e di inquinamento ambientale.
Ad oggi questa situazione di disagio soprattutto in relazione ai fenomeni odorigeni non è stata adeguatamente risolta, come è noto, neppure sono stati chiariti gli impatti sulla salute dei residenti che tutto questo ha prodotto in molti anni.  Questo senza che la Provincia, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ma anche titolare della funzione di controllo, avesse applicato con efficacia i poteri a lei attributi (vedi QUI)
Inoltre l’AIA (autorizzazione integrata ambientale) è arrivata con 6 anni di ritardo (vedi QUIe,  quando l’hanno applicata, lo hanno fatto con istruttoria incompleta.  La Provincia ha deciso di applicare la procedura ex articolo 29-octies del DLgs 152/2006 cioè quella relativa al rinnovo o riesame dell’AIA. Quindi per la Provincia la procedura da applicare  è quella di un mero adeguamento dell’impianto esistente all’AIA.
Inoltre, anche grazie alla suddetta scelta della Provincia come pure alla inerzia del Sindaco di Vezzano, non è mai stato emanato il Parere Sanitario obbligatorio per legge (vedi QUIche poteva essere un ottimo strumento amministrativo per tutelare la salute dei residenti dalle emissioni odorigene dell’impianto nonchè per valutare i rischi sanitari in atto nella zona.

Aggiungo che a quanto sopra evidenziato occorre aggiungere che dopo poco tempo che l’AIA venne rilasciata la stessa venne sospesa relativamente alla prescrizioni più significative (vedi QUI)

Infine con successive delibere del Comitato di Ambito competente (vedi QUI e QUI) per l’esistente impianto di trattamento è stato previsto l’arrivo  prima di 37.000 tonnellate/anno e poi di ulteriori 60.000 tonnellate/anno di rifiuti dal Tigullio e dal genovesato in generale.
Questi nuovi "arrivi" di rifiuti costituivano modifica sostanziale [NOTA 1] sia della vecchia autorizzazione ordinaria ( ex articolo 208 DLgs 152/2006) che dell’AIA ma non hanno avuto alcuna nuova specifica autorizzazione che ne valutasse la sostenibilità ambientale e sanitaria, visto che anche in questo caso il Sindaco di Vezzano Ligure si è ben guardato da emanare il proprio Parere Sanitario.

In questo modo, come era già avvenuto al momento del rilascio dell’AIA in ritardo, non solo non è stato emanato il suddetto Parere Sanitario ma neppure è stato applicato coerentemente uno dei capisaldi della normativa sull’AIA (procedura ordinaria e non di mero aggiornamento) e cioè quello della Valutazione delle alternative tecniche in rapporto al parametro salute. In generale, quindi a prescindere dal Parere del Sindaco sopra esposto, la Direttiva quadro 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA  per cui tale rilascio non deve: “nuocere alla salute umana”. Quindi il parametro del rischio sanitario e  la conseguente predisposizione di misure che lo possano evitare è parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio dell’AIA.
Infatti la finalità dell’AIA è proprio quella di verificare la compatibilità ambientale del modello di esercizio dell’impianto con il sito scelto.

A sua volta  l'Igiene Ambientale ASL interrogata dal Comune di Vezzano Ligure sulle emissioni odorigene dall'impianto di trattamento rifiuti di Saliceti, con una relazione di poche righe del 27/8/2014, ha affermato testualmente: “non si riscontrano condizioni igienico-sanitarie a pregiudizio della salute pubblica pur confermando la presenza di odori sgradevoli verosimilmente provenienti dallo stazionamento di automezzi per il conferimento di rifiuti da raccolta indifferenziata: si è preso, a questo proposito, atto della volontà del gestore di creare zona filtro per l’accesso del camion che dovrebbe consentire il contenimento dell’emissione di odori sgradevoli. “.
Siamo di fronte ad una relazione senza alcun fondamento scientifico in quanto mancante
a) della  metodologia usata per valutare il rischio sanitario,
b) dei parametri igienico sanitari, quindi non solo quelli normativi, utilizzati per dimostrare o meno la presenza del rischio sanitario




PARTE 3: SULLE MODALITÀ CON CUI QUESTO SITO SAREBBE STATO INDIVIDUATO.
Secondo le notizie fino ad oggi filtrate sia sui mass media locali che nelle assemblee svolte in zona nei giorni scorsi: la quantità dei rifiuti da gestire nell’ipotizzato biodigestore  in località Saliceti sarà di 75.000 tonnellate /anno.
Siamo quindi sicuramente sopra la soglia che richiede la applicazione della VIA ordinaria come pure dell’AIA, questo nonostante le dichiarazioni confuse emerse fino ad ora da parte sia del committente dell’ipotizzato impianto che di vari amministratori locali e regionali sulla non obbligatoria applicabilità della VIA e sull’uso di una autorizzazione ordinaria più blanda nella istruttoria che porta al suo rilascio.
Ma non è questo il punto dirimente, per ora, anche se dimostra come ancora una volta si cerchi non di applicare la normativa di maggior tutela per i cittadini ma invece quella più favorevole agli interessi della azienda che vuole realizzare l’impianto come già avvenuto, vedi sopra Parte 2, per l’impianto di trattamento esistente.

Le carenze istruttorie della procedura di VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)  sul Piano di ambito per la gestione dei rifiuti della Provincia della Spezia
Il punto dirimente è che ad oggi non esiste alcun progetto, neppure nella forma dello studio di fattibilità, del sopra citato biodigestore.
Non solo, il Parere Motivato di VAS  relativo ai Piani di Area Provinciali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti relativamente all’ambito spezzino non individua un sito specifico dove realizzare il biodisgestore anaerobico  e non ne definisce neppure le dimensioni della quantità dei rifiuti che dovrebbe gestire.
Ora come dovrebbe essere noto, almeno agli addetti ai lavori: le soglie quantitative dei rifiuti oltre alla tipologia delle stesse incidono sulla tipologia di procedure di valutazione e autorizzazione degli impianti come  quello ipotizzato. 

Non solo ma la indeterminatezza del progetto e del modo in cui viene considerato nel Piano di Ambito e nel relativo Parere Motivato di VAS non rispettano a mio avviso i seguenti principi normativi ( e documenti di indirizzo ufficiali) sia sul contenuto dei piani di gestione del ciclo dei rifiuti che della stessa VAS, in particolare:  
1. La lettera o) comma 1 articolo 196 del DLgs 152/2006 che individua tra le competenze delle Regioni : “o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento”.
2. La lettera d) comma 1 articolo 197 del DLgs 152/2006 che individua tra le competenze delle Province: “d) l'individuazione sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”
3. Il comma 4 articolo 13 del DLgs 152/2006 stabilisce che nel Rapporto Ambientale che accompagna il Piano ai fini dello svolgimento della VAS: “4. …debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano”;
4. secondo le Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto delle valutazione e redazione dei documenti di VAS  (approvate dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali in data 29/11/2016) sotto il profilo della definizione delle localizzazione del piano anche in chiave urbanistica: “L’analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.”.

Rispetto a questo quadro normativo chiarissimo  il Parere Motivato di VAS ai Piani di area provinciale  relativamente all’ambito spezzino individua, nella zona del Tigullio, una ipotesi di impianto simile a quello ipotizzato per la località Saliceti senza fare alcun confronto con altri siti ne ambientale ne sotto il profilo dell'analisi costi benefici sulla esigenza di due impianti simili nello stesso ambito. Non solo ma sempre il Parere Motivato di VAS relativamente all’ambito spezzino afferma testualmente la necessità, da parte della Provincia della Spezia, di ipotizzare soluzioni localizzative alternative a quella della località Boscalino (Comune di Arcola) senza però definirle.  

È quindi chiaro che la sostenibilità delle diverse possibili localizzazioni alternative non può essere rinviata alle eventuali procedure di VIA, che valutano la compatibilità del singolo sito a prescindere da alternative diverse sull’area vasta, ma doveva, anzi deve essere oggetto della procedura di VAS (autorità competente la Regione) e quindi del relativo Piano di Ambito spezzino (proponente la Provincia di Spezia)



COSA DEVONO FARE I SINDACI
I Sindaci che fanno parte dell’ambito spezzino, a cominciare da quelli territorialmente interessati (Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra) ma il discorso vale anche per gli altri Spezia compresa, devono impegnarsi immediatamente per chiedere alla Regione e alla Provincia della Spezia:
1. di avviare, in coordinamento con l’autorità proponente del Piano di Ambito spezzino (Provincia della Spezia), un supplemento di istruttoria nella procedura di VAS affinché siano realmente valutate ipotesi alternative di sito, compresa l’opzione zero, da definirsi formalmente da parte della Provincia quale autorità proponente del piano di ambito interessato
2. di avviare, tenuto conto delle Linee Guida ex DGR 195 del 2016 (Linee Guida per la Valutazione d’Impatto sulla Salute - VIS in relazione alle procedure di VAS, VIA, AIA),  al più presto possibile e comunque prima di ogni decisione finale sulle localizzazione del nuovo impianto biodigestore ipotizzato per l’ambito spezzino, una valutazione di impatto sanitario prodotto dall’esistente impianto di trattamento sui residenti in località Saliceti e in generale nell’area interessata dall’impatto delle emissioni in tutti questi anni.

Non mi pare di chiedere la luna, direi che è il "minimo comune denominatore" per degli Amministratori locali, che la di la dei discorsi in politichese, vogliono davvero tutelare i cittadini che rappresentano.






L’art. 29-ter, comma 1 nell’art. 5, comma 1, lett. l-bis) definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:
1.       la variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’impianto
2.       un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.
per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

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