Relativamente all’impianto di trattamento rifiuti in
località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure), non ci sono solo le, pur già di
per se decisive, problematiche legate
agli odori e al mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, rilasciate in questi anni dalla Provincia, nonché
i limiti delle stesse prescrizioni rilevati nei miei post di questi mesi, vedi
QUI.
Come ho già rilevato nel post del 26 gennaio scorso una questione totalmente rimossa in questi
anni è stata quella della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).
Voglio precisare meglio ed in modo più argomentato sotto il profilo giuridico amministrativo, questo
aspetto di grande rilievo anche sanitario con
possibili risvolti penali.
Ora a mio avviso l’impianto di Saliceti era assoggettabile ad AIA fin dalla prima autorizzazione
del 2005 (prima
ipotesi), ma anche se così non fosse ora l’impianto è certamente
soggetto ad AIA (seconda ipotesi). Vediamo perchè.......
NON SI TRATTA DI UNA QUESTIONE FORMALE MA SOSTANZIALE CHE RIGUARDA LA
TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI IN PRIMO LUOGO
La problematica che qui sollevo è
tutt’altro che formale perché applicare la disciplina dell’AIA comporta una
istruttoria molto diversa da quella fino ad ora applicata all’impianto di
Saliceti (autorizzato secondo la procedura ordinaria ex articolo 208 del DLgs
152/2006).
La istruttoria che porta al rilascio
dell’AIA consente di:
1. mettere
in discussione il modello gestionale dell’impianto con il sito
2. applicare
limiti di emissione e tecniche di monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento
che tengano conto non solo degli obblighi di legge ma anche e soprattutto della
reale situazione del sito
3. l’obbligo
per il Comune territorialmente interessato di valutare l’impatto sanitario
dell’impianto e chiedere apposita misure prescrittive e/o interdittive ai sensi
del testo unico delle leggi sanitarie.
PRIMA IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL’AIA ALL’IMPIANTO DI SALICETI FIN DALLE
AUTORIZZAZIONI DEL 2005 E POI DEL 2009
Gli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi
sono soggetti ad AIA a mio avviso già dal DLgs 372/1999 si veda il punto
5.3.[1]
dell’allegato I . Questa norma sarebbe
stata applicabile all’impianto di Saliceti relativamente alla autorizzazione
rilasciata a questo impianto nel 2005. Ricordo che il tetto delle 50 tonnellate/giorno
previste dal suddetto punto 5.3. è ampiamente superato per l’impianto di
Saliceti che prevede a regime da un minimo di 230 ad un massimo di 280
tonnellate/giorno ex autorizzazione del 2005.
Nel 2005 entra in vigore il DLgs 59/2005 (abrogato a decorrere dal 26/8/2010 dal DLgs 128/2010) che conferma al punto 5.3. dell’allegato
I l’assoggettamento ad AIA delle categorie di impianti già assoggettate dal
DLgs 372/1999.
Nel frattempo rispetto a questa normativa sono
intervenute varie proroghe per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, per cui
nel quadro del regime del sopra citato Decreto Legislativo 372/1999 l’impianto
di Saliceti sarebbe dovuto andare ad AIA entro il 31/3/2008 (legge
243/2007), norma questa ultima abrogata solo l'11/4/2014 (ex articolo 34 DLgs 46/2014), quindi in vigore al momento della autorizzazione del 2009 all'impianto di Saliceti.
Rispetto a questa ipotesi occorre però precisare che
nel caso di Saliceti l’impianto è stato nuovamente autorizzato nel 2009, viste
le vicende dei ricorsi a TAR e Consiglio di Stato della autorizzazione del
2005.
Quindi sicuramente, nel quadro di questa prima ipotesi
di applicabilità dell’AIA, nel 2009 è stata commessa una illegittimità perché a
quella data, la normativa sull’AIA prevedeva esplicitamente la applicazione
della stessa ad impianti come quello di Saliceti ricorda la data sopra
riportata del 31/3/2008 come termine ultime di adeguamento degli impianti
esistenti).
Ma la illegittimità nel 2009 presenta anche profili di
illegalità, vale a dire penali, visto che nel 2009 era in vigore l’articolo 16 del DLgs
59/2005 che al comma 1 prevedeva che per gli impianti soggetti ad AIA ma
esercitati senza questa autorizzazione si applicava la pena dell'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. La questione non
è certo migliorata, per Acam, negli anni
successivi, visto che l’esercizio dell’impianto senza autorizzazione integrata
ambientale ha continuato ad essere sanzionato con le stesse pene anche con il DLgs 128/2010, per cui qui non si
applica alcun principio di favore per il reo visto che la sanzione non è
cambiata.
SECONDA IPOTESI L’IMPIANTO DI SALICETI È COMUNQUE DALL’APRILE 2014
ASSOGGETTATO AD AIA
Anche se non fosse applicabile la scadenza del 2008
sopra riportata, ora con la normativa approvata nel marzo 2014 (vedi il DLgs
46/2014, in particolare il comma 2 dell'articolo 29) l’AIA deve essere
applicata all’impianto di Saliceti.
Questa è l'ipotesi che vede l'impianto di Saliceti
assoggettato ad AIA alla luce della nuova versione dell'allegato VIII alla
Parte II del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014).
In particolare secondo il punto 5.3. del nuovo
allegato VIII sono soggetti ad AIA gli impianti, con soglia da 50
tonnellate/giorno in su di rifiuti non pericolosi, che svolgono attività di
1)
trattamento biologico;
2)
trattamento fisico-chimico;
3)
pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
4)
trattamento di scorie e ceneri;
5)
trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche e i
veicoli fuori uso e relativi componenti.
Quindi il nuovo allegato VIII precisa in modo ancor
più netto, di quanto non facesse la normativa del 1999 e poi quella del 2005 e
del 2010, a quali impianti di trattamento rifiuti è applicabile l’AIA, Saliceti
compreso visto che fa attività di trattamento di rifiuti urbani, speciali non
pericolosi compresa la produzione del CDR (rifiuti classificato come speciale
non pericoloso).
In base alla nuova normativa entrata in vigore lo
scorso 11 aprile 2014, i termini nuovi
per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, compreso l'impianto di Saliceti,
sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
L’Acam avrebbe già dovuto da mesi (dal 7/9/2014)
presentare istanza per avviare l’adeguamento dell’impianto all’AIA, termine quindi abbondantemente scaduto.
Quindi la Provincia dovrebbe diffidare per una ultima
volta l’Acam, dopodiché dovrebbe revocare l’attuale autorizzazione all’impianto
ed avviare immediatamente di ufficio la revisione della autorizzazione e quindi
il suo adeguamento all’AIA. Se Acam non rispettasse questi atti, la Provincia
dovrebbe sospendere l’attuale autorizzazione e quindi l’attività dell’impianto.
Ricordo che secondo il comma 3 dell'articolo 29
del DLgs 46/2014 se entro il 7 luglio 2015 l'AIA non è rilasciata,
l'autorizzazione attuale deve comunque essere sospesa.
In caso di
inerzia della Provincia si tratterà di valutare sia in sede amministrativa che
penale questo comportamento omissivo anche ai sensi del reato di esercizio
dell’impianto senza l’AIA ex articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 come
modificato dal DLgs 46/2014.
UNA
RIFLESSIONE FINALE (PER IL MOMENTO…..)
Ma
la cosa che lascia ulteriormente
perplessi è come sia stato possibile che la Provincia abbia diffidato la
scorsa estate ben due volte l’Acam a rispettare le prescrizioni della
autorizzazione del 2009 senza rilevare che questo impianto doveva essere:
1. già assoggettato ad AIA
dal 2009 nella prima ipotesi (secondo me la più credibile)
2. ma comunque che
richiedeva la presentazione della domanda di adeguamento all’AIA dal settembre
2014 in base ad una norma in vigore dall’aprile 2014 che quindi in Provincia
avrebbero dovuto perfettamente conoscere.
Aggiungo
una domanda finale che giro anche
alla magistratura oltre che alla Provincia e alla Regione: come si può
autorizzare l’arrivo di ulteriori rifiuti dalla Provincia di Genova per oltre 1
anno ad un impianto che secondo quanto sopra spiegato non è adeguato alla più
rigorosa normativa ambientale vigente?
[1] “5.3. Impianti per
l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva
75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50
tonnellate al giorno.”. Ricordo che tali categorie D8 e D9
riguarda proprio l’attività di trattamento dei rifiuti sia biologica che fisica
che chimica.
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