mercoledì 28 gennaio 2015

Impianto Saliceti l’AIA che non c’è, i rifiuti di genova, i profili di illegittimità e penali!

Relativamente all’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure), non ci sono solo le, pur già di per se decisive, problematiche legate  agli odori e al mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie,  rilasciate in questi anni dalla Provincia, nonché i limiti delle stesse prescrizioni rilevati nei miei post di questi mesi, vedi QUI

Come ho già rilevato nel post del 26 gennaio scorso  una questione totalmente rimossa in questi anni è stata quella della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).

Voglio precisare meglio ed in modo più argomentato sotto il profilo giuridico amministrativo,  questo aspetto di grande rilievo anche sanitario con possibili risvolti penali.  
  
Ora a mio avviso l’impianto di Saliceti era assoggettabile ad AIA fin dalla prima autorizzazione del 2005 (prima ipotesi), ma anche se così non fosse ora l’impianto è certamente soggetto ad AIA  (seconda ipotesi).  Vediamo perchè....... 




NON SI TRATTA DI UNA QUESTIONE FORMALE MA SOSTANZIALE CHE RIGUARDA LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI IN PRIMO LUOGO
La problematica che qui sollevo  è tutt’altro che formale perché applicare la disciplina dell’AIA comporta una istruttoria molto diversa da quella fino ad ora applicata all’impianto di Saliceti (autorizzato secondo la procedura ordinaria ex articolo 208 del DLgs 152/2006).
La istruttoria che porta al rilascio dell’AIA consente di:
1. mettere in discussione il modello gestionale dell’impianto con il sito
2. applicare limiti di emissione e tecniche di monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento che tengano conto non solo degli obblighi di legge ma anche e soprattutto della reale situazione del sito
3. l’obbligo per il Comune territorialmente interessato di valutare l’impatto sanitario dell’impianto e chiedere apposita misure prescrittive e/o interdittive ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.



PRIMA IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL’AIA ALL’IMPIANTO DI SALICETI FIN DALLE AUTORIZZAZIONI DEL 2005 E POI DEL 2009
Gli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi sono soggetti ad AIA a mio avviso già dal DLgs 372/1999  si veda il punto 5.3.[1] dell’allegato I .  Questa norma sarebbe stata applicabile all’impianto di Saliceti relativamente alla autorizzazione rilasciata a questo impianto nel 2005.  Ricordo che il tetto delle 50 tonnellate/giorno previste dal suddetto punto 5.3. è ampiamente superato per l’impianto di Saliceti che prevede a regime da un minimo di 230 ad un massimo di 280 tonnellate/giorno ex autorizzazione del 2005.  Nel 2005 entra in vigore il DLgs 59/2005 (abrogato a decorrere dal 26/8/2010 dal DLgs 128/2010) che conferma al punto 5.3. dell’allegato I l’assoggettamento ad AIA delle categorie di impianti già assoggettate dal DLgs 372/1999.
Nel frattempo rispetto a questa normativa sono intervenute varie proroghe per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, per cui nel quadro del regime del sopra citato Decreto Legislativo 372/1999 l’impianto di Saliceti sarebbe dovuto andare ad AIA entro il 31/3/2008 (legge 243/2007), norma questa ultima abrogata solo l'11/4/2014 (ex articolo 34 DLgs 46/2014), quindi in vigore al momento della autorizzazione del 2009 all'impianto di Saliceti. 
   
Rispetto a questa ipotesi occorre però precisare che nel caso di Saliceti l’impianto è stato nuovamente autorizzato nel 2009, viste le vicende dei ricorsi a TAR e Consiglio di Stato della autorizzazione del 2005.

Quindi sicuramente, nel quadro di questa prima ipotesi di applicabilità dell’AIA,  nel 2009  è stata commessa una illegittimità perché a quella data, la normativa sull’AIA prevedeva esplicitamente la applicazione della stessa ad impianti come quello di Saliceti ricorda la data sopra riportata del 31/3/2008 come termine ultime di adeguamento degli impianti esistenti).  
Ma la illegittimità nel 2009 presenta anche profili di illegalità, vale a dire penali, visto che  nel 2009 era in vigore l’articolo 16 del DLgs 59/2005 che al comma 1 prevedeva che per gli impianti soggetti ad AIA ma esercitati senza questa autorizzazione si applicava la pena dell'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. La questione non è certo migliorata, per Acam,  negli anni successivi, visto che l’esercizio dell’impianto senza autorizzazione integrata ambientale ha continuato ad essere sanzionato con le stesse pene  anche con il DLgs 128/2010, per cui qui non si applica alcun principio di favore per il reo visto che la sanzione non è cambiata.   



SECONDA IPOTESI L’IMPIANTO DI SALICETI È COMUNQUE DALL’APRILE 2014 ASSOGGETTATO AD AIA
Anche se non fosse applicabile la scadenza del 2008 sopra riportata, ora con la normativa approvata nel marzo 2014 (vedi il DLgs 46/2014, in particolare il comma 2 dell'articolo 29) l’AIA deve essere applicata all’impianto di Saliceti.
Questa è l'ipotesi che vede l'impianto di Saliceti assoggettato ad AIA alla luce della nuova versione dell'allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014).
In particolare secondo il punto 5.3. del nuovo allegato VIII sono soggetti ad AIA gli impianti, con soglia da 50 tonnellate/giorno in su di rifiuti non pericolosi, che svolgono attività di
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  e  i  veicoli fuori uso e relativi componenti.
Quindi il nuovo allegato VIII precisa in modo ancor più netto, di quanto non facesse la normativa del 1999 e poi quella del 2005 e del 2010, a quali impianti di trattamento rifiuti è applicabile l’AIA, Saliceti compreso visto che fa attività di trattamento di rifiuti urbani, speciali non pericolosi compresa la produzione del CDR (rifiuti classificato come speciale non pericoloso).

In base alla nuova normativa entrata in vigore lo scorso 11 aprile 2014,  i termini nuovi per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, compreso l'impianto di Saliceti, sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA. 

L’Acam avrebbe già dovuto da mesi (dal 7/9/2014) presentare istanza per avviare l’adeguamento dell’impianto all’AIA,  termine quindi abbondantemente scaduto.  
Quindi la Provincia dovrebbe diffidare per una ultima volta l’Acam, dopodiché dovrebbe revocare l’attuale autorizzazione all’impianto ed avviare immediatamente di ufficio la revisione della autorizzazione e quindi il suo adeguamento all’AIA. Se Acam non rispettasse questi atti, la Provincia dovrebbe sospendere l’attuale autorizzazione e quindi l’attività dell’impianto.
Ricordo che secondo il comma 3 dell'articolo 29 del DLgs 46/2014 se entro il 7 luglio 2015 l'AIA non è rilasciata, l'autorizzazione attuale deve comunque essere sospesa. 
In  caso di inerzia della Provincia si tratterà di valutare sia in sede amministrativa che penale questo comportamento omissivo anche ai sensi del reato di esercizio dell’impianto senza l’AIA ex articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 46/2014.



UNA RIFLESSIONE FINALE (PER IL MOMENTO…..)
Ma la cosa che lascia ulteriormente perplessi è come sia stato possibile che la Provincia abbia diffidato la scorsa estate ben due volte l’Acam a rispettare le prescrizioni della autorizzazione del 2009 senza rilevare che questo impianto doveva essere:
1. già assoggettato ad AIA dal 2009 nella prima ipotesi (secondo me la più credibile)
2. ma comunque che richiedeva la presentazione della domanda di adeguamento all’AIA dal settembre 2014 in base ad una norma in vigore dall’aprile 2014 che quindi in Provincia avrebbero dovuto perfettamente conoscere.

Aggiungo una domanda finale che giro anche alla magistratura oltre che alla Provincia e alla Regione: come si può autorizzare l’arrivo di ulteriori rifiuti dalla Provincia di Genova per oltre 1 anno ad un impianto che secondo quanto sopra spiegato non è adeguato alla più rigorosa normativa ambientale vigente?




[1]5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti  nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.”. Ricordo che tali categorie D8 e D9 riguarda proprio l’attività di trattamento dei rifiuti sia biologica che fisica che chimica.

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