Di
seguito una sintesi delle principali questioni ambientali, sanitarie ma anche più strettamente giuridico amministrative relative all’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti Comune
di Vezzano Ligure) con in aggiunta la questione della Autorizzazione Integrata Ambientale
alla quale l’impianto di Saliceti non si è mai adeguato nonostante i termini siano
già abbondantemente scaduti come spiego nella sezione finale di questo post....
I GRAVI RITARDI
DELLA PROVINCIA QUALE ENTE AUTORIZZATORE DELL’IMPIANTO DI SALICETI
Nella autorizzazione provinciale n.12 del
2009 si affermava che: “Il
perdurare di situazioni di fastidio potrà comportare l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 208 comma 13 lettera b9 del DLgs 152/2006.”
L’articolo 208 afferma che si debba arrivare alla revoca della
autorizzazione: “….in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per
la salute pubblica e per l'ambiente”.
I fastidi sono in corso da anni e sono perfettamente a
conoscenza delle autorità competenti, segnalati prima di tutto dai cittadini
residenti anche in un esposto presentato nella estate del 2012, per non parlare
di quelli precedenti.
Solo
lo scorso Agosto come sappiamo la Provincia è intervenuta nel diffidare Acam ma
c’erano da anni i presupposti per revocare la autorizzazione ovviamente.
PERCHÉ UNA PRESCRIZIONE PREVISTA DAL
2005 e ribadita nel 2009 NON è STATA
RISPETTATA DA ACAM AMBIENTE S.p.A. E NON E' STATA FATTA RISPETTARE DALLA
DIRIGENZA DELLA PROVINCIA PRECEDENTE A QUELLA ATTUALE!
La domanda non è oziosa perché molto
probabilmente se questa prescrizione fosse stata rispettata si sarebbero
evitati molti anni di fortissimi disagi ai cittadini residenti nella zona.
Perché gli odori producono danni alla salute e richiedono interventi tempestivi
I DANNI ALLA
SALUTE DA ODORI
A conferma di quanto sopra il Manuale
della ex Agenzia Nazionale per la protezione ambientale (ora Ispra) relativamente all’impatto delle
emissioni odorigene, afferma: “ la percezione
del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una
componente di sofferenza psicologica. Il tempestivo intervento è
quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo
così il problema all'origine.”
Lo Studio della Regione
Veneto e Provincia di Rovigo (luglio 2014) ha dimostrato che
la percezione dell’odore da parte degli esseri umani avviene a soglie di
concentrazione nettamente più basse di quelle previste dai limiti delle
autorizzazioni alle emissioni.
Non solo ma l’odore può considerarsi molesto già
al limite tra 5 e 10 Unità Odometriche/m3. Ricordo che il limite applicato
fino ad ora dalla autorizzazione della Provincia all’impianto di saliceti è attualmente
di 200 U.O./m3!
A Spezia questi documenti non sono arrivati?
Sono arrivati ma li usano solo per farsi belli nei
seminari e non per tutelare la salute dei cittadini. L’Arpal di Spezia in una relazione ad un
seminario organizzato nel 2011 da Acam SpA afferma : “-Le sostanze odorigene
hanno spesso soglia olfattiva molto inferiore al limite di rilevabilità
strumentale
- I composti chimici odorigeni hanno effetti
mascheranti o sinergici e le caratteristiche di tali effetti non sono note.
Tale problema è particolarmente rilevante in corrispondenza degli impianti di
trattamento rifiuti ove si ha una molteplicità di componenti nella miscela
odorosa (composti solforati, acidi grassi volatili, ammine e ammoniaca, etc.)”
LA
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E
ORDINARIA : ha affermato in modo
univoco:
1.
bastano
le denunce dei cittadini per dimostrare i danni sanitari e quindi l’esistenza
dei reati e delle illegittimità amministrative
2.
il
reato di getto di cose pericolose è
dimostrato anche se le emissioni stanno nei limiti delle autorizzazioni e della
legge purchè l’odore sia riconosciuto distintamente da una pluralità di
soggetti
L’ACAM HA
IMPUGNATO LA DIFFIDA DELLA PROVINCIA
AFFERMANDO CHE BASTA RISPETTARE LE MEDIE DEI LIMITI DELLE EMISSIONI
ODORIGENE
Per
sostenere questa tesi Acam cita a sproposito la delibera della Regione
Lombardia.
In realtà secondo la norma della Regione Lombardia dovranno essere redatte delle mappe
di impatto dove devono essere
riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore ( non le medie
dei valori massimi di 200 unità odometriche
come previsto dalle autorizzazioni per l’impianto di saliceti).
Inoltre la norma Lombarda prevede che al
raggiungimento delle 5 unità odometriche il 90-95% delle popolazione
percepisce l’odore, quindi deve essere avviata una procedura di caratterizzazione delle sezioni dell’impianto
che causano emissioni odorigene e giustificato un loro eventuale mancato
confinamento.
IL RAGGIO DI IMPATTO SULLE UNITÀ ABITATIVE
SECONDO LA NORMA DELLA LOMBARDIA
Una norma non citata da parte di Acam
della delibera Lombarda è anche quelle molto significativa che prevede come raggio di potenziale impatto delle
emissioni odorigene quello dei 500 metri di distanza
dell’impianto da unità residenziale Nel caso di Saliceti siamo ben al di sotto
di quella distanza. Tutto questo chiama
in causa una normativa completamente dimenticata nella nostra Provincia quella
sulle industrie insalubri dove il Sindaco mantiene poteri significativi nel
pianificare le scelte impattanti sul territorio di competenza.
LA RELAZIONE
DELL’ASL SUL’IMPIANTO DI SALICETI
L'Igiene ambientale ASL interrogata dal
Comune di Vezzano Ligure sulle emissioni odorigene dall'impianto di trattamento
rifiuti di Saliceti, con una relazione di poche righe del 27/8/2014) ha
affermato testualmente: “non si
riscontrano condizioni igienico-sanitarie a pregiudizio della salute pubblica
pur confermando la presenza di odori sgradevoli verosimilmente provenienti
dallo stazionamento di automezzi per il conferimento di rifiuti da raccolta
indifferenziata: si è preso, a questo proposito, atto della volontà del gestore
di creare zona filtro per l’accesso del camion che dovrebbe consentire
il contenimento dell’emissione di odori sgradevoli. “.
Intanto anche sotto il profilo del linguaggio siamo
ad un livello inaccettabile per una relazione tecnica, tutto è al
condizionale: verosimilmente gli odori “verrebbero” dai camion, gli
interventi sul filtro “dovrebbero” contenere gli odori.
Di fronte a questa incertezza sulle
ragioni e le soluzioni delle emissioni odorigene, per l’ASL l’unica certezza è
che non si riscontra: “pregiudizio della salute pubblica”, pur
confermando la presenza degli odori!
Insomma letteralmente gli odori
permangono , forse vengono dai camion, ma non è certo, e forse verranno
eliminati con la zona filtro ma non è certo….altrimenti perché usare il
condizionale?
Siamo
di fronte ad una relazione senza alcun fondamento scientifico in quanto
mancante
a) della metodologia usata per valutare il rischio
sanitario,
b) dei parametri igienico sanitari,
quindi non solo quelli normativi, utilizzati per dimostrare o meno la presenza
del rischio sanitario
CONCLUSIONI SUGLI ASPETTI
DI COMPATIBILITÀ SANITARIA DELL’IMPIANTO DI SALICETI CON L’ATTUALE SITO
Medie o non medie come
ho dimostrato sopra il problema non sta solo nel rispetto dei limiti di
emissioni odorigene , peraltro da integrare con adeguate analisi e verifiche tecniche e scientifiche
mai svolte dall’ASL o dal Comune di
Vezzano relativamente ai poteri sanitari del Sindaco.
Il vero problema sta,
anche sotto il profilo legale, nel superamento della tollerabilità delle
emissioni odorigene dall’impianto di Saliceti.
Infatti, nonostante che
secondo l’ultima determina della
Provincia del 19/11: una parte delle
prescrizioni richieste sarebbero state
rispettate (biolfitro e sistemi controllo umidità dello stesso) le emissioni
odorigene continuano ad infestare i cittadini residenti nella zona.
A questo punto i casi
sono due soltanto:
1. le prescrizioni
fino ad ora date sono inadeguate
2. il sito è
sbagliato.
Terze possibilità non
esistono allo stato attuale delle conoscenze.
Quanto ad Acam visto
che cita la norma
Lombarda, a sproposito peraltro come
ho dimostrato sopra, perché di quella norma non applica l’allegato 3?
Questo allegato si
intitola: “Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo
da parte della popolazione residente”.
E
ora arriveranno pure i rifiuti da fuori Provincia vedi QUI.
LA QUESTIONE
DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
Una
questione totalmente rimossa in questi anni è stata quella della Autorizzazione
Integrata Ambientale. Ora gli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi
sono soggetti ad AIA a mio avviso già dal DLgs 372/1999 successivamente dal DLgs 59/2005. In modo ancora più netto questa tipologia di
impianti è soggetta ad AIA alla luce del DLgs 46/2014 che prevede
esplicitamente la assoggettabilità ad AIA per gli impianti di trattamento biologico
con capacità superiore alle 50 tonnellate giorno (l’impianto di Saliceti è
tarato su 230-280 tonnellate giorno ex autorizzazione provinciale del 2009 che
ha ripreso quella del 2005).
Gli
impianti esistenti come quello che stiamo esaminando avrebbero dovuto adeguarsi
alla normativa AIA entro il 31/3/2008 (legge 243/2007), ma nel caso di Saliceti
l’impianto è stato nuovamente autorizzato nel 2009, viste le vicende dei ricorsi
a TAR e Consiglio di Stato della autorizzazione del 2005. Ma già qui è stata commessa
una illegittimità perché nel 2009 la normativa sull’AIA prevedeva esplicitamente
la applicazione della stessa ad impianti come quello di Saliceti, anche se occorre
dire che la categoria indicata nell’apposito allegato del DLgs 59/2005 era meno
chiara rispetto alla versione attuale.
Ma
resta il fatto che, se non fosse applicabile
la scadenza del 2008, ora con la normativa approvata nel marzo 2014 (vedi il sopra
citato DLgs 46/2014, in particolare il comma 2 dell'articolo 69) l’AIA deve essere applicata all’impianto di Saliceti. Questa è l'ipotesi che vede l'impianto di Saliceti assoggettato ad AIA alla luce della nuova versione dell'allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014). Secondo questa seconda interpretazione i termini nuovi per adeguarsi, anche per l'impianto di Saliceti sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
La
problematica che qui sollevo è
tutt’altro che formale perché applicare la disciplina dell’AIA comporta una
istruttoria molto diversa da quella fino ad ora applicata all’impianto di
Saliceti (autorizzato secondo la procedura ordinaria ex articolo 208 del DLgs
152/2006).
La
istruttoria che porta al rilascio dell’AIA consente di:
1. mettere in discussione
il modello gestionale dell’impianto con il sito
2. applicare limiti di
emissione e tecniche di monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento che
tengano conto non solo degli obblighi di legge ma anche e soprattutto della
reale situazione del sito
3. l’obbligo per il Comune
territorialmente interessato di valutare l’impatto sanitario dell’impianto e
chiedere apposita misure prescrittive e/o interdittive ai sensi del testo unico
delle leggi sanitarie.
L’Acam
avrebbe già dovuto da mesi presentare istanza per avviare l’adeguamento dell’impianto
all’AIA (termine già scaduto peraltro come dimostrato sopra). Quindi la Provincia
dovrebbe diffidare per una ultima volta l’Acam, dopodiché dovrebbe revocare l’attuale autorizzazione
all’impianto ed avviare immediatamente di ufficio la revisione della autorizzazione
e quindi il suo adeguamento all’AIA. Se Acam non rispettasse questi atti, la Provincia
dovrebbe sospendere l’attuale autorizzazione e quindi l’attività dell’impianto.
Ricordo che secondo il comma 3 dell'articolo 69 del DLgs 46/2014 se entro il 7 luglio 2015 l'AIA non è rilasciata, l'autorizzazione attuale deve comunque essere sospesa.
In
caso di inerzia della Provincia si tratterà di valutare sia in sede amministrativa
che penale questo comportamento omissivo anche ai sensi del reato di esercizio dell’impianto
senza l’AIA ex articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 come modificato dal
DLgs 46/2014.
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