Il
Comitato Sarzana che botta anche a nome dei
cittadini che stanno organizzando la contestazione alla installazione della
antenna per telefonia mobile in località Grisei a Sarzana ha chiesto di poter
accedere agli atti della pratica autorizzatoria di questo impianto.
La
risposta del Comune di Sarzana è arrivata con lettera dello scorso 21 gennaio
2015. La lettera nega l’accesso per il seguente motivo: “la richiesta risulta
incompleta con particolare riferimento alla motivazione e dichiarazione del
possesso dell’interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza degli atti”.
Una
risposta dichiaratamente contra legem e che come vedremo rimuove oltretutto un
preciso obbligo di pubblicazione degli atti relativi alla pratica in
oggetto.
Ma
intanto partiamo dal diritto di accesso.
La
normativa distingue due tipologie di accesso. Quello generale normato principalmente dalla legge 241/1990 e quello
relativo alle informazioni ambientali normato dal DLgs 195/2005.
LA DEFINIZIONE
DI INFORMAZIONE AMBIENTALE COMPRENDE LA
PRATICA DELLA ANTENNA IN LOCALITÀ GRISEI
Quindi
la prima cosa da verificare è a quale tipo di accesso fa riferimento la
richiesta del “Comitato che Botta”:
quello ordinario o quello ambientale.
Sia
la Convenzione di Aarhus su informazione partecipazione accesso alla giustizia
ambientale , che la Direttiva 2003/4/CE e il DLgs 195/2005 affermano che per
informazione ambientale si deve intendere: “qualsiasi
informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in
qualunque altra forma materiale concernente:…… b) fattori quali le sostanze,
l'energia, il rumore, le radiazioni….”.
Stesso principio è affermato anche nell’articolo 3-sexies del DLgs
152/2006 (testo unico ambientale).
Quindi
è indiscutibile che anche gli impianti in questione rientrino nella definizione
di informazione ambientale sopra riportata. Non a caso il Codice delle
Comunicazione elettroniche che disciplina la materia in generale delle stazione
radio base e ripetitori TV fa rinvio ,
sotto il profilo dei limiti di esposizione da campi elettromagnetici ad
apposita legislazione ambientale: legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e al DPCM 8/7/2003 (Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
Non
solo ma nel caso della antenna in località Grisei viene in considerazione un
altro fattore che fa rientrare la pratica nell’ambito della definizione di
informazione ambientale sopra riportata. Infatti l’antenna è localizzata in
area interessata da vincolo paesaggistico.
Ora, come ho dimostrato QUI, non solo in questo caso occorre il nulla osta
della Soprintendenza, ma siamo nel campo delle informazioni ambientali infatti
sia la Convenzione di Aarhus, la Direttiva 2003/4/CE e il DLgs 195/2005
prevedono che per informazione ambientale si intenda anche il paesaggio (si veda punto 6 comma 1 articolo 2 del DLgs
195/2005).
L’ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI SULLA PRATICA RELATIVA ALL’IMPIANTO IN LOCALITÀ GRISEI NON
RIENTRA TRA I MOTIVI PER ESCLUDERE
L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Abbiano quindi visto che la pratica in oggetto rientra
sicuramente nella definizione di informazione ambientale, quindi la seconda
questione da esaminare è se la richiesta di accesso in questione sia da
rigettare, in base ai motivi ex lege, per escludere l’accesso alle informazioni
ambientali.
Vediamoli questi motivi ex articolo 5 del DLgs
195/2005:
L'accesso
all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:
a)
l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità
pubblica alla quale è rivolta la
richiesta di
accesso;
b) la
richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle
finalità di cui allo articolo 1;
c) la richiesta è
espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta
concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento.
In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente
circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro
la quale detto materiale sarà disponibile;
e) la
richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto
dell'interesse
pubblico tutelato
dal diritto di accesso.
f) la richiesta può danneggiare diritti alla
riservatezza o all’ambiente.
Come
si vede nessuno dei 6 motivi sopra elencati riguarda quello invece fornito dal
Comune di Sarzana e cioè la mancanza di motivazione e di dichiarazione del
possesso dell’interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza degli atti.
La
ragione è che per le informazioni ambientali la normativa a cominciare dal DLgs
195/2005 prevede espressamente che “L'autorità pubblica rende
disponibile, secondo le disposizioni del
presente decreto, l'informazione
ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta,
senza che questi debba dichiarare
il proprio interesse.” (comma 1 articolo 3
DLgs 195/2005).
Come
mai allora il Comune ha negato l’accesso al Comitato? Per arroganza sicuramente
ma anche per ignoranza, in quanto ha confuso l’accesso generale con quello
ambientale. Nell’accesso ordinario sono solo gli interessati che possono
accedere agli atti e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, dove
per interessati la legge 241/1990 all’articolo 22 intende: “tutti
i soggetti privati che abbiano un interesse diretto concreto e attuale
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è stato chiesto l’accesso”.
Possiamo
dire che per il Comune di Sarzana la Convenzione di Aarhus, la Direttiva
2003/4/CE e il DLgs 195/2005 (e per carità di patria non cito la univoca
giurisprudenza in materia) non esistono.
Infatti
il Comune di Sarzana non ha un regolamento specifico sull’accesso tanto meno
quello per le informazioni ambientali. Ha solo una generica scheda da compilare
per i richiedenti l’accesso, vedi QUI, dove
si riprende quanto sopra riportato ex lege 241/1990: un interesse diretto e
attuale all’accesso dello specifico documento. Interesse non richiesto per le
informazioni ambientali come abbiamo visto sopra.
La
cosa divertente, si fa per dire, è che il Comune di Sarzana nel suo regolamento
dell’Ufficio relazioni con il pubblico, all’articolo 6 prevede “L’accesso
partecipativo”. Secondo il comma 1 di
questo articolo: “1. Ai cittadini
residenti è riconosciuto il diritto di prendere visione degli atti del
provvedimento; (salvo i casi di segretezza di cui all'art. 24 della L. n.
241/90 e di quelli che saranno definiti con atti specifici) e di presentare
memorie scritte e documenti: che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare,
ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.”. Quindi applicando questo articolo il Comune
avrebbe dovuto riconoscere il diritto di accesso al Comitato che Botta,
altrimenti come può un soggetto partecipare al procedimento se non conosce gli
atti? Ma i “furbetti” del Comune al comma 3 di detto articolo inseriscono l’inghippo
per fregare i cittadini attivi: “3. A
tutti coloro che sono portatori di interessi qualificati, il diritto di accesso
si esercita previa adeguata motivazione dell'istanza” (sic!). Insomma il titolo accattivante di accesso
partecipativo finisce poi nel testo complessivo dell’articolo per riprodurre
gli stessi limiti dell’accesso ex lege 241/1990.
Ma
il punto è che non solo nel Comune di Sarzana sono sconosciute le norme in
materia di accesso alle informazioni ambientali, il Comune di Sarzana dimostra
di non conoscere la nuova normativa sul c.d. Accesso Civico.
LA
DOCUMENTAZIONE PER LA PRATICA RELATIVA ALLA ANTENNA IN LOCALITÀ GRISEI DOVEVA
ESSERE PUBBLICATA DAL COMUNE SENZA ALCUNA RICHIESTA DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI
Il nuovo Decreto Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme precedenti
relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella Pubblica
Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni. Sulle innovazioni
introdotte da questa normativa ho trattato QUI e
più diffusamente QUI.
Successivamente
è intervenuta una delibera della
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (di seguito CIVIT) che chiarisce puntualmente ed in
particolare i documenti che ogni amministrazione deve pubblicare compresi
quelli relativi al governo del territorio (edilizia e pianificazione
urbanistica) e dell'ambiente).
La delibera in esame conferma che la
Amministrazione dovrà pubblicare ulteriori dati/documenti rispetto
a quelli per i quali esista già un obbligo ex lege. La delibera fa riferimento
agli schemi di provvedimento quindi agli atti istruttori compresi verbali delle
conferenze dei servizi. (vedi QUI).
Il
legame tra accesso alle informazioni ambientali e normativa sull’Accesso Civico
è confermato dall’articolo 40 del DLgs 33/2013 secondo il quale: “1.
In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior
tutela già previste dall’articolo 3-sexies del Decreto legislativo 3 aprile
2006 n.152, dalla legge 16 marzo 2001,
n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.”.
COSA POSSONO FARE
I CITTADINI DI FRONTE AI CASI COME QUELLO DELLA ANTENNA IN LOCALITÀ GRISEI
Intanto
di fronte ad un diniego di accesso illegittimo è sempre possibile il ricorso in
forma semplificata al TAR , da attivare entro 30 giorni dal ricevimento del
diniego. Il TAR decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne abbiano fatto richiesta. Nei
giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente
senza l’assistenza del difensore.
Ma
si può utilizzare anche la normativa sull’Accesso Civico. Questa tipologia di accesso disciplinata dal
DLgs 33/2013 L'obbligo previsto dalla
normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione.
La
richiesta di accesso civico non è sottoposta
ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e
va presentata al responsabile
della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla
pubblicazione di cui sopra, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione,
entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il
dato richiesti risultano
già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica
al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
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