Relativamente al nuovo provvedimento sulla
prevenzione del rischio idraulico della Regione Liguria l’Assessore Raffaella
Paita dichiara: “la filosofia è la stessa del provvedimento del 2011:
introdurre una regola generale, coerente per tutte le zone colpite, che
sovrasti eventuali decisioni o previsioni diverse dei Comuni”.
In attesa della pubblicazione formale del testo definitivo del
nuovo provvedimento voglio ricordare alla signora Paita, forse in quel
periodo affaccendata ad incontrare bocciofile o altro, che la delibera del
2011 non ha bloccato granchè perché era come dire “fallata” in anticipo.
LA DELIBERA REGIONALE DEL 2011
Nel 2011, subito dopo gli eventi
alluvionali di allora, la Regione approvò una delibera (per un esame di questo provvedimento qui e qui)
dove all’articolo 6 si affermava: "Nelle more di adeguati approfondimenti
tecnici e normativi, anche alla luce delle caratteristiche e
delle conseguenze degli eventi alluvionali occorsi negli ultimi anni, per
un periodo di 6 mesi dall’approvazione delle presenti misure, non sono
assentibili interventi edilizi interrati e seminterrati sulle aree
a pericolosità idraulica di cui al comma 1 ad esclusione delle aree
inondabili a tempo di ritorno cinquecentennale."
Ora è indiscutibile che i tempi di
ritorno dovevano e devono essere rivisti alla fine del percorso di definizione delle
nuova mappe di rischio e pericolosità e molte delle aree ora classificate di
ritorno cinque centennale
Queste mappe, ad oggi, come è noto non sono state ancora approvate in via definitiva dalla Regione. Ho spiegato
tutto QUI.
In questo modo nelle more
dell’adeguamento alla normativa europea la
Regione Liguria dal 2011 in poi, con
la citata delibera del 2011, ha creato i presupposti per autorizzare interventi senza
adeguati strumenti valutativi soprattutto sotto il profilo del rischio
inondazione cioè delle conseguenze negative delle alluvioni.
L’esempio su tutti nella nostra
Provincia è stato l’outlet di Brugnato costruito in piena area alluvionata (vedi questo video).
LA VICENDA OUTLET DI BRUGNATO
Fu proprio sulla base della delibera
regionale dl 2011 che l’Autorità di Bacino ( per una ricostruzione puntuale vedi
QUI) dette parere favorevole sull’outlet rinviando
la palla ai Comuni: “si demanda
al Comune la possibilità di valutare caso per
caso, anche in relazione alla consistenza e alla complessità degli
eventuali interventi, se proseguire con l’attuazione degli interventi edilizi a
determinate condizioni minime di sicurezza,”, sia pure condizionando il tutto ad interventi di prevenzione però
totalmente slegati dal contesto generale in cui l’outlet si veniva a collocare.
In realtà la
Autorità di Bacino fu messa in condizioni, proprio sulla base della delibera
della Regione del 2011 e soprattutto dei ritardi della Regione ad adeguarsi
alla normativa UE su alluvioni e rischio idraulico, di dare quel parere. In
realtà i Comuni non potevano e non possono in
assenza della revisione della classificazione del rischio della aree
alluvionate svolgere la “valutazione” richiesta dalla Autorità di
Bacino, neppure utilizzando le loro competenze in materia di protezione civile.
Questo perché secondo la vigente normativa:
1. qualsiasi intervento nelle
aree a rischio esondazione (anche quelle a minor rischio peraltro): “deve
prevedere l’assunzione delle azioni e misure di protezione civile di cui ai
Piani Comunali di settore” (comma 1 articolo 18 delle
norme attuative del Piano stralcio di assetto idrogeologico)
2. ma quelle misure e piani di
protezione civile dopo gli eventi alluvionali, come quello dell’ottobre 2011, devono essere rivisti. In particolare: andava e deve essere prima aggiornata
la cartografia regionale delle criticità ad uso di protezione
civile (vedi DGR 829/2010). Tale cartografia riporta gli elementi di
rischio sulla base dei quali si possono già fare scenari di pianificazione
verosimili per il rischio idrogeologico e, in attesa di eventuali ulteriori
approfondimenti scientifici che si rendano necessari per definire meglio tali
fenomeni alla scala comunale, provvedere comunque alla redazione
della parte di pianificazione relativa al modello d’intervento.
CONCLUSIONI
Ecco cosa è stata la delibera del 2011.
Per i motivi sopra esposti, mi auguro che la nuova
delibera regionale non sia nella stessa filosofia di quella del 2011, ma certo
è che questa Giunta Regionale al di la di quello che potrà fare in futuro, sul
presente ed il passato non ha alcun titolo per meritare la fiducia dei
cittadini liguri.
P.S
LA LEGGINA REGIONALE CHE CONFERMA I RITARDI DELLA REGIONE LIGURIA IN
MATERIA DI DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO
E IDROGEOLOGICO
L’articolo 33 della legge regionale 41/2015 (pubblicata lo scorso
30/12/2014) recita: “….la Giunta regionale, nel
caso di aree a pericolosità idrogeologica non oggetto di adeguata copertura
normativa nell’ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more
dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino, stabilisce una
disciplina di tutela e di gestione del territorio, coerente con quella della
pianificazione di bacino di riferimento, finalizzata prioritariamente alla
protezione e al non aumento delle condizioni di rischio, laddove ne verifichi
la necessità in relazione ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di
salvaguardia dei beni a rischio. Tale disciplina è corredata da mappe per la
localizzazione sul territorio delle aree interessate, nonché dalla
individuazione di eventuali misure da attuare al fine di diminuire le condizioni
di rischio accertate. La Giunta regionale definisce le modalità con le quali si
applicano le disposizioni di cui al presente comma, garantendo un’adeguata
pubblicità partecipativa ed individuando eventuali regimi di salvaguardia.”
Quindi
la Regione dice in soldoni che la pianificazione urbanistica deve tener conto
della pianificazione di bacino e quindi della protezione dal rischio idraulico
e del non aumento dello stesso. Il come è rinviato alla stesura delle mappe e alle modalità della loro applicazione……
appunto!
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