Il
Sindaco della Spezia Massimo Federici, qualche giorno fa ne ha sparata un'altra
delle sue probabilmente pensando di aiutare l’immagine “ambientalista” della candidata Raffaella Paita
alle primarie PD per la presidenza della Regione; immagine ambientalista ampiamente
offuscata da tempo come ho spiegato in
questi post, vedi QUI, a
cominciare dal suo vuoto programma elettorale.
L’ultima
dichiarazione di Federici resta nel filone di questa candidata: sparare annunci
senza alcuna verifica della loro fattibilità amministrativa e rimuovendo le
vere responsabilità su quello che non è stato fatto fino ad ora e che potrebbe
essere messo in campo da subito.
Dichiara
Federici: “entro il 2020 chiuderemo la
centrale Enel”! Come dire, la sparo grossa su un cosa della
quale comunque nessuno mi potrà venire a rendere conto visto che nel 2020 il
sig. Federici non sarà più Sindaco.
Nel
frattempo il Sindaco Federici da anni avrebbe potuto fare tre cose essenziali
per tutelare la salute dei cittadini, tre cose che ovviamente si è guardato
bene da fare.
Le
tre cose in realtà sono tre strumenti giuridico amministrativi
1. Il parere Sanitario
del Sindaco
2. La sospensione della
autorizzazione
alla centrale per violazione delle prescrizioni e/o eventuale ordinanza
sanitaria del Sindaco
3. La revisione dell’AIA
IL PARERE
SANITARIO DEL SINDACO
Esprimere in sede di
rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) il Parere Sanitario previsto
dalla legge nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria sul Territorio.
Questo Parere non è stato rilasciato producendo non solo una palese
illegittimità nella procedura (Tar
Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009) ma
soprattutto impedendo che prima del rilascio dell’AIA venisse valutata la
situazione sanitaria del sito interessato dalla centrale e quindi dell’impatto
che su questa produce, sia per il passato che per il futuro. Questa lacuna può essere colmata in qualsiasi momento dipende solo dalla volontà del Sindaco.
LA SOSPENSIONE
DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CENTRALE
Si tratta di verificare le
condizioni per imporre una sospensione sia della autorizzazione precedente all’AIA,
sia dell’AIA stessa.
Intanto
la autorizzazione del 1997 era già stata violata più volte senza che venisse
utilizzato lo strumento della sospensione come previsto dall’allora vigente
normativa, vedi QUI.
Riguardo
alla Autorizzazione attuale (l’AIA del 2013), il comma 9 dell’articolo 29decies
DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014) prevede che in caso di
inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente
(Ministero Ambiente per la centrale Enel di Spezia) proceda:
a)
alla diffida, assegnando un termine ai gestori per adeguarsi;
b)
alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato,
nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più
di due volte all'anno;
c)
alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per
l'ambiente.
Questa
procedura è di competenza del Ministero dell’Ambiente, ma, in caso di reiterate
violazioni delle prescrizioni, il Sindaco può intervenire con i propri poteri di
ordinanza sanitaria come previsto dal comma
10 dell’articolo 29decies del DLgs 152/2006 che recita: “10. In
caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente,
ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai
sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”.
A
mio avviso allo stato attuale delle conoscenze ci sono una serie di
prescrizioni contenute nell’AIA rilasciata alla centrale Enel di Spezia, che
non appaiono rispettate. In particolare:
1. Monitoraggio
gestione stoccaggio materiale polverulenti (Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio)
– da avviare dal 26/3/2014 e operativo dal 26/9/2014.
2. Report quantità emesse
di SOX, NOX, CO, Polveri nei transitori dei gruppi generatori e piano
monitoraggio transitori (punto 9 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere
Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di Monitoraggio sulla base della tabella
8). Tali report dovranno fissare le quantità di
emissioni dei singoli inquinanti sia per i singoli episodi transitori che per
il totale anno. Questo Rapporto non è stato prodotto neppure nella recente
pubblicazione dell’Enel del monitoraggio su emissioni e ricadute dei
microinquinanti (vedi QUI SEZIONE
ADEMPIMENTI DELL’AIA).
3. Controllo semestrale serbatoi combustibili e parco carbone
(Paragrafo 3.1.2. Piano di Monitoraggio tabella 3 e Paragrafo 6.1).
4. Presentazione sistema di monitoraggio delle emissioni
e immissioni secondo un crono programma con ente di controllo : Provincia
Arpal (Punto 1 articolo 4 del Decreto). Per ora Ispra ha
presentato solo un generico programma secondo cronologia e metodologia (vedi QUI pagina
1 di 18 SEZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO).
5. Individuazione stazioni della rete di
monitoraggio del sito di Pitelli nelle quali effettuare la caratterizzazione
delle acque di falda (Paragrafo 6.2. Piano di Monitoraggio, misure da eseguire
secondo tabella 18).
Secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente del
27/10/2014 la violazione delle prescrizioni sopra elencate (in particolare la 1
la 2 e la 3) costituisce sicuramente violazione di legge ai sensi
dell’avvio della procedura di sospensione dell’AIA come sopra descritta in
quanto non rientra nella esclusione prevista da detta Circolare. È chiaro
infatti che la violazione di queste prescrizioni può produrre danni immediati
all’ambiente e alla salute dei cittadini non richiedendo una loro attuazione
negli anni successivi.
LA REVISIONE DELL’AIA
Il DLgs 46/2014 ha cambiato le modalità di revisione dell’AIA. Il nuovo articolo290cties afferma che: “1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.”
Quindi la revisione dell’AIA può essere richiesta in qualsiasi momento senza attendere la durata dell’AIA ordinaria a condizione che ci siano motivazioni adeguate per chiedere tale revisione: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”, afferma la citata nuova normativa.
La revisione deve essere avviata dal Ministero dell’Ambiente ma può essere motivatamente richiesta anche dal Comune territorialmente interessato dalla centrale.
Ma questa revisione, come ho spiegato QUI, richiede una
istruttoria motivata che, ad esempio avrebbe dovuto partire dal Parere
Sanitario del Sindaco mai rilasciato.
CONCLUSIONI
I tre strumenti sopra delineati
sono gli unici che possono, in modo giuridicamente fondato, portare alla
chiusura della centrale prima del 2020. Peraltro questa data è assolutamente un
non senso giuridico amministrativo.
Perché se il Comune e il Ministero
dell’Ambiente non attivassero nessuno
dei suddetti strumenti si applicherebbero le norme vigenti in materia di durata
dell’AIA. In particolare:
Il Decreto dell’AIA che afferma
una durata di questa di 8 anni a partire dal settembre 2013: scadenza quindi
settembre 2021.
Il comma 8 dell’articolo
29octies del DLgs 152/2006 secondo il
quale se non sono intervenute motivazioni nuove, come quelle riportate in
precedenza in questo post, la revisione dell’AIA può essere avviata solo dopo
16 anni, vale a dire nel 2029!
Quindi sarebbe bene che il
Sindaco Federici svolgesse seriamente le sue funzioni, utilizzasse pienamente i poteri che la legge
gli conferisce ora e lasciasse perdere le battute ad effetto utili forse per la
campagna elettorale della sua "amica" ma deleterie per la salute dei cittadini.
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