lunedì 4 luglio 2022

Impianti da Fonti rinnovabili: nuove deroghe al Codice del Paesaggio

Come spiego all’interno del post che pubblico sono state emanate nuove norme che al fine di facilitare la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili producono nuove deroghe alle norme sul Paesaggio e sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), d'altronde non è una novità (vedi QUI).

(n.b. la foto qui sopra è ripresa dal sito Mount City QUI)  


Le nuove deroghe in sintesi:

1. si prevedono distanze limitate per definire ex lege aree idonee a questi impianti dalle aree perimetrate come vincolate ai sensi del Codice del Paesaggio

2. si afferma il parere non vincolante della Soprintendenza nelle procedure di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili se collocate in aree idonee con annesso silenzio assenso nel caso detto ente non si pronunci nei termini. Termini che per le procedure in questione sono ridotti di un terzo praticamente ormai due tre settimane al massimo

3. rinvio a prossime linee guida del Ministero della Cultura che facilitino una valutazione positiva, sotto il profilo dell’impatto paesaggistico, per gli impianti da fonti rinnovabili

4. rafforzamento del ruolo del Consiglio dei Ministri nel deliberare la approvazione degli impianti in questione assorbendo anche la Valutazione di Impatto Ambientale

5. quando decide il Consiglio dei Ministri le Regioni territorialmente interessate sono coinvolte ma in termini meramente consultivi in quanto non è più previsto il tentativo di una preventiva intesa Regione – Governo.

Vediamo nei particolari le ultime novità introdotte con il recente Decreto Legge 50/2022... 

 

DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

L’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI) stabilisce che, nelle more di appositi decreti ministeriali, sono comunque considerate aree idonee quelle elencate al comma 8 di detto articolo 20.

L'articolo 6 del Decreto Legge 50/2022 (QUI) introduce una nuova tipologia di area idonea: le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42 (QUI), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (Beni Culturali) oppure dell'articolo 136 [NOTA 1] del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente tipologia di area idonea, la fascia di rispetto é determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (QUI), questa norma prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso   inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi   il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti vale a dire non può esercitare opposizione alla Presidenza del Consiglio dei ministri   come previsto dall’articolo 14-quinquies legge 241/1990 (QUI).

 

Sempre l’articolo 6 del Decreto Legge 50/2022 modifica l’articolo 22 del DLgs 199/2021 che disciplina le procedure autorizzatorie per le aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili.

In particolare l’articolo 22 prevede che

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree   idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere  obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo. Ricordo che i termini ordinari massimi sono 90 giorni + quelli per la eventuale procedura di VIA (articolo 12 DLgs 387/2003)

 

La modifica introdotta dall’articolo 6 del Decreto Legge 50/2022 prevede che la disciplina suddetta

si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli   impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento

 

 

 

PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI (NORMATIVA NAZIONALE)

L’articolo 6 del Decreto Legge 50/2022 (QUI) preannuncia nuove semplificazioni per questi impianti, prevedendo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 18 maggio 2022) la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

 

L’articolo 7 al comma 1 del Decreto Legge 50/2022 prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (QUI), qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di  impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Si ricorda che il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri riguarda il caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri deferisce al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

Non si tratta di una grande novità nel senso che la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri era ed è già prevista dall’articolo 14-quinquies della legge 241/1990 (QUI) che però dipende dall’esercizio del diritto di opposizione da parte delle amministrazioni dissenzienti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi, quindi il fatto che l’articolo 7 usi il termine eventuali fa pensare che proprio alla ipotesi di dissenso ex articolo 14-quinquies si faccia riferimento e non ad un automatismo.

 

Occorre aggiungere che sempre la parte finale del comma 1 articolo 7 del Decreto Legge 50/2022 prevede che la deliberazione del Consiglio dei Ministri rispettino quanto previsto dai commi 3, 4 e 5

dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (procedimento autorizzatorio unico VIA statale). In particolare il riferimento a questi commi fa capire che i contenuti della eventuale deliberazione del Consiglio dei Ministri deve contenere le motivazioni della autorità competente della VIA quindi il MITE e relativi organi tecnici. Infatti il riferimento al comma 4 articolo 25 DLgs 152 garantisce che la deliberazione del Consiglio non costituisca un mero atto politico ma debba contenere le condizioni ambientali ivi elencate, mentre il riferimento al comma 5 articolo 25 garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione della deliberazione e di durata di efficacia della VIA contenuta nella deliberazione.

 

La conferma di questa interpretazione arriva con il comma 2 articolo 7 del Decreto Legge 50/2022

secondo il quale le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico  che é perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni (qui il termine decorre a mio avviso dal momento in cui viene coinvolto, eventualmente, il Consiglio dei Ministri altrimenti significherebbe che i termini sono fortemente ridotti rispetto a quelli ordinari dell’articolo 25 DLgs 152/2006 dove perfino per le opere PNRR PNC PNIEC la VIA dura fino a 130 giorni).

Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto   termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

 

Infine il comma 3 articolo 7 del Decreto Legge 50/2022 prevede che alle riunioni del Consiglio dei   ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che   esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Si tratta di un forte depotenziamento del ruolo della Regione ed eventuali altri enti dissenzienti in quanto nella procedura dell’articolo 14-quinquies legge 241/1990 prima si cerca una intesa con i partecipanti dissenzienti che qui invece scompare del tutto.




[NOTA 1]  “1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni   della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”

 

 

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