Ieri il Consiglio Regionale
ha approvato il Piano Regionale Rifiuti della Regione Liguria. Il Piano ha
varie criticità su cui tornerò nei prossimi giorni ma in questo post voglio
affrontare la questione dell’inserimento del sito di Saliceti (Comune di
Vezzano Ligure).
Questa decisione prima di
tutto, da un punto di vista politico amministrativo, è inutile perché comunque
fino alla decisione del Consiglio di Stato il sito di Saliceti è inutilizzabile
e se il Consiglio di Stato cambiasse la decisione del TAR il progetto potrà
essere comunque realizzato a prescindere dal suo inserimento nel nuovo Piano
Regionale. Quindi si tratta di un atto di MERA ARROGANZA POLITICA SENZA ALCUN
SENSO TECNICO AMMINISTRATIVO!
Non solo ma, questa decisione, da un punto di vista legale:
1. è in contrasto con il
testo unico ambientale
2. è in contrasto con la
sentenza del TAR Liguria che ha annullato la autorizzazione a questo progetto
3. ha profili che sfiorano
l’illecito penale
Vediamo perché…
LA NATURA
DELLA PIANIFICAZIONE NELLA LOCALIZZAZIONE DEI RIFIUTI
Il Piano afferma che tutti
i diversi livelli di pianificazione disciplinati dal testo unico ambientale non
devono fornire l’indicazione puntuale del sito interessato
alla realizzazione dell’impianto.
In realtà questa affermazione non risponde al
dettato delle norme in materia ma neppure agli indirizzi della giurisprudenza
amministrativa e costituzionale.
In realtà dalla lettura degli articoli 196 e
197 del DLgs 152/2006 si evince che la Provincia stabilisce i siti degli impianti tenuto
conto dei criteri regionali e le dimensioni degli impianti stabilite dai piani
regionali.
Quindi una volta definiti i siti da parte
della Provincia quelli restano, mentre i criteri regionali sono un presupposto
che serve per svolgere la istruttoria del Piano provinciale. Istruttoria
che porta ad una decisione di un singolo sito preciso suffragata dalla
valutazione ambientale strategica
Tutto questo è confermato da recente e
autorevolissima giurisprudenza:
1. Consiglio
di Stato con sentenza n° 6035 del 12 ottobre 2020 (QUI)
proprio in relazione al diverso ruolo dei piani regionali (articolo 199
DLgs/152/2006) e provinciali (articolo 197) ha affermato: “Il combinato
disposto delle due disposizioni, lungi dal sottrarre alle regioni la competenza
in materia, va interpretato nel senso presupposto dal giudice di primo grado
secondo cui, ferma la competenza pianificatoria generale in capo alle regioni,
spetta poi alle singole province l’individuazione in concreto e nel dettaglio
delle diverse zone del territorio provinciale, idonee alla locazione di un tipo
di impianti (smaltimento) o non idonee alla localizzazione di altro tipo
(recupero e smaltimento).”
2. Corte
Costituzionale n° 76 del 21 Aprile 2021 (QUI)
secondo la quale l’autosufficienza di ambito (regionale e provinciale)
per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti urbani non può avvenire al
di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal DLgs 152/2006 (QUI)
o con una iniziativa legislativa in deroga alla pianificazione vigente.
Non a caso la sentenza del
TAR Liguria che ha annullato il progetto di biodigestore sul sito di Saliceti
(Vezzano Ligure) ha affermato, riferendosi proprio alla
pianificazione provinciale: “non si può escludere che tale strumento
programmatorio raggiunga un livello di definizione più puntuale” di quello
sancito a livello normativo, e dunque che individui “un sito determinato”
. In tal senso l’articolo 197 del DLgs 152/2006 afferma che
l’individuazione dei siti idonei o meno alla realizzazione degli impianti viene
effettuata sulla base “delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento”, legando quindi scelta del sito con gli indirizzi
di destinazione funzionale infrastrutturale della pianificazione provinciale,
mentre le dimensioni dell’impianto devono essere coordinate con la
pianificazione di ambito che, a differenza dei quella provinciale, ha proprio
la funzione di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti secondo i reali
fabbisogni e i reali flussi di rifiuti in ambito regionale.
IL SITO DI
SALICETI PER IL BIODIGESTORE AL MOMENTO NON ESISTE DA UN PUNTO DI VISTA
AMMINISTRATIVO
Intanto in questo modo si
viola quanto già indicato in precedenza sulla natura della Pianificazione
pubblica in materia di gestione rifiuti visto che non spetta alla Regione
indicare siti specifici ma soprattutto si rimuove che il progetto in questione
attualmente non esiste visto che la sua autorizzazione è stata annullata dal
TAR.
IL PIANO
DELLA PROVINCIA DI SPEZIA E IL PIANO DI
AMBITO REGIONALE HANNO INDIVIDUATO SITI SPECIFICI
Occorre intanto ricordare
che i siti li decide la Provincia nei Piani di Area e questo non potrà essere
cambiato neppure dalla prossima leggina regionale proposta dalla Giunta pena
cadere in chiari profili di incostituzionalità (vedi sopra sentenza della Corte
Costituzionale citata).
In secondo luogo occorre ricordare che Il TAR
Liguria nella sentenza sul progetto di Saliceti ha affermato esattamente il
contrario di quanto affermato nel sopra riportato passaggio della proposta di
Piano Regionale: “La scelta del sito di Boscalino è stata inevitabilmente
fatta propria dal piano d’ambito che, secondo la legge regionale, recepisce e
coordina le scelte dei piani d’area provinciali (cfr. art. 15, comma 2, lett.
a), l.r. Liguria n. 1 del 2014).”
IL PROGETTO
DI BIODIGESTORE DI SALICETI ATTUALMENTE NON PUÒ ESSERE PRESENTATO PER ACCEDERE
AI FINANZIAMENTI DEL PNRR
Nel documento “PNRR 58
proposte enti Liguria” si legge che Recos su delega della Provincia ha
proposto al finanziamento ex DM 396/2021 il progetto di biodigestore a Saliceti
autorizzato con Paur 2286/2021.
Questo inserimento esprime
una visione arrogante e assolutamente non coerente sia con la vigente
pianificazione che con la sentenza del TAR Liguria e quindi anche con il
Decreto Ministeriali che definisce i criteri per accedere ai finanziamenti del
PNRR da parte dei progetti di impianti di rifiuti.
Infatti a prescindere dal
TAR Liguria è indiscutibile che il progetto di Saliceti non sia presente nella
pianificazione pubblica così come disciplinata dal testo unico ambientale.
Il Decreto Ministeriale in
questo senso è chiarissimo non possono essere finanziati progetti non
rientranti nella pianificazione pubblica nel rispetto della sua articolazione
come definita dal combinato disposto degli articoli 196,197 e 199 del testo
unico ambientale.
PROFILI PENALI
La decisione di inserire
il sito di Saliceti per il progetto di biodigestore nel Piano Rifiuti costituisce
un atto avente valore legale in quanto il Piano è stato prima adottato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n.341 del 15 aprile 2022 ed ora dal
Consiglio Regionale. Peccato che queste due deliberazioni siano, sulla
questione sito di Saliceti, in totale contrasto con la sentenza del TAR Liguria.
Il TAR Liguria nella sua
sentenza n° 173 del 3 Marzo 2022 ha affermato: “Il
piano d’area approvato dalla Provincia della Spezia nel 2018, frutto in
parte qua delle clausole del project financing aggiudicato alla
ReCos S.p.a., individua il sito di Boscalino per la realizzazione del
biodigestore: tale statuizione ha posto un vincolo non derogabile ad opera del
provvedimento autorizzatorio unico che, pertanto, è illegittimo in
quanto concretizza un’ipotesi localizzativa (coincidente con il sito di
Saliceti) non compatibile con la programmazione sovraordinata.”
Non sono un penalista ma mi chiedo se una
deliberazione come quella di ieri non configuri una ipotesi di reato in quanto
la sentenza del TAR pur essendo appellata è esecutiva (visto che non c’è stata
alcuna sospensiva a cui la stessa Recos ha rinunciato), penso ad esempio all’abuso
di ufficio ma su questa valuterò insieme con i colleghi penalisti.
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