La Snam nell’intervista oggi su La Nazione di cui pubblico a fianco solo il titolo dichiara testualmente: non c’è un ampliamento dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia ma solo di nuovi servizi. Ma il concetto di servizio in questi impianti è definito da apposito delibera ARERA (QUI) : "attività o servizio di rigassificazione è l’attività che, ai sensi del TIUC, comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, inclusi i servizi di flessibilità e le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto, effettuate tramite l’utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto ovvero tramite l’utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto".
Poi la società aggiunge
che non è vero che ci sarà un aumento significativo del traffico di GNL nel golfo
per poi ammettere che, come minimo, saranno 10 viaggi al giorno e ogni viaggio porterà
un’autocisterna. Quindi non pochi considerando la situazione del golfo spezzino
intasato di traffici vari visto che stiamo parlando di un combustibile a
rischio incendio se rilasciato nell’atmosfera.
Sulla mancata applicazione
della VIA la Snam rimbalza la decisione al Ministero e su questo può avere
ragione anche se la scelta del Ministero della Transizione Ecologica è
francamente incomprensibile alla luce della vigente normativa in materia e
della specificità del sito in cui è collocato l’esistente rigassificatore
spezzino.
Ma vediamo con calma
entrambe le questioni.
IL PROGETTO
PREVISTO PER IL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA È UN AMPLIAMENTO
Intanto il mero fatto che
il progetto sia stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA) dimostra che è una modifica significativa dell’impianto
attuale quindi un ampliamento.
Infatti la lettera b)
comma 6 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma che la verifica di
assoggettabilità si applica: “b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato
II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e
negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III”.
D’altronde
nel progetto stesso presentato da GNL Italia (gruppo SNAM) si legge che si prevede la liquefazione del Gas Naturale dal
metanodotto e l'iniezione nei serbatoi del terminale per poi essere trasferito
sulle bettoline. Quindi un aumento del gas trattato e del gnl prodotto. Insomma
un pesante consolidamento di un impianto che oggi se fosse costruito ex novo
quasi certamente, se non a prezzo di forzature inaccettabili, non passerebbe
nessuna autorizzazione non solo la VIA ma soprattutto il nulla osta per la
Direttiva Seveso III sul rischio di incidenti rilevanti.
Peraltro sul punto Snam
rimuove l’aumento di navi gasiere previsto in arrivo al rigassificatore a
prescindere dal progetto delle bettoline per il GNL (vedi QUI)!
Il progetto doveva andare
direttamente a VIA ordinaria in quanto l’attività legata all’impianto è sia
pure parzialmente interna al sito di tutela della biodiversità (riconosciuto
dalla UE) Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1345005 “Portovenere -
Riomaggiore - S. Benedetto”, (vedi mappa sopra riprodotta qui a fianco e tratta
dalla documentazione prodotta dalla stessa Snam). Il tutto in coerenza con quanto
affermato dalla vigente normativa: “b) i progetti di cui agli allegati
II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o
interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;” (lettera
b) comma 7 articolo 6 del DLgs 152/2006).
Non solo ma oltre alla questione del sito disciplinato dalla normativa europea sulla biodiversità c’è un altro aspetto che doveva portare ad una VIA ordinaria e cioè che uno dei criteri per verificare la applicazione di questa procedura più rigorosa è proprio il rischio di gravi incidenti potenzialmente producibili dal progetto (lettera f punto 1 allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006).
L’AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE AL RIGASSIFICATORE È SCADUTA
La Provincia della Spezia nelle
sue osservazioni, relativamente alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
si limita ad affermare la scadenza dell'AIA del 2014 e aggiunge che dovrà
essere revisionata nel 2021. Non risulta alcuna revisione dell’AIA.
Se l’impianto fosse stato
mandato a VIA ordinaria si poteva avviare una procedura unica (ex articolo 27
DLgs 152/2006) al fine di adeguare il rigassificatore alla disciplina dell’AIA aggiornata mentre l’autorizzazione attuale è stata rilasciata
vigente la vecchia disciplina.
LA NORMATIVA
SEVESO III SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Che il progetto consista
in una modifica anche ai fini della disciplina sul rischio di incidenti
rilevanti lo dimostra proprio l’avvio della procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA. Infatti l’articolo 18 del DLgs 105/2015 (attuazione Direttiva
Seveso III) prevede che di fronte a un progetto che costituisce modifica di un
impianto Seveso esistente (nel caso il rigassificatore di Panigaglia) il
gestore deve comunicarlo alla autorità competente per avviare quanto meno la
procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. Quindi siamo di fronte ad una
modifica che richiede di avviare anche la procedura di rinnova del nulla osta
previsto dalla Direttiva Seveso.
Peccato che le
prescrizioni contenute nell’atto che ha deciso di non applicare la VIA ordinaria
si dia una visione riduttiva del rischio di incidente rilevante facendo solo
riferimento a problematiche di traffico stradale a terra.
In realtà il rischio è
invece proprio a mare e il fatto che, come ammesso dalla norma nazionale, siamo
di fronte ad una modifica significativa dimostra la necessità di affrontare in
modo completo la istruttoria che porta alla revisione del rapporto di sicurezza
e dei piani di emergenza interno ed esterno fino al nulla osta finale ai sensi
appunto della normativa Seveso.
Non solo ma quanto affermato non solo nell’atto finale della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ma anche nelle dichiarazioni minimaliste di Snam oggi su La Nazione (cronache spezzine) dimostrano di voler rimuovere ben altre questioni molto gravi che sono strettamente legate al consolidamento e ampliamento del rigassificatore di Panigaglia e cioè:
1. il porto in generale non ha un piano di
emergenza esterna e il porto è in se una attività a rischio di incidente
rilevante (a prescindere dalla normativa Seveso) come confermato da questo
documento ufficiale QUI ;
2. ci sono più impianti assoggettati alla normativa
Seveso ma senza uno studio di sicurezza integrato dell'area per non parlare del
trasporto dentro golfo di merci e sostanze pericolose;
3. ad oggi non c’è una adeguata informazione dei
cittadini sul rischio di incidente rilevante per gli impianti Seveso presenti
nel Golfo (vedi QUI)
4. anche nella istruttoria del nuovo Piano di
Emergenza Esterno per il rigassificatore di Panigaglia non appare rispettato il
documento Ispra intitolato: “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di
Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi
dell’articolo 21 del DLGS 105/2015" QUI.
5. non è dato sapere se l’esistente rigassificatore
di Panigaglia abbia rispettato rispettato le linee guida sulla verifica di
vetustà dell’impianto come elaborato dall’apposito Gruppo tecnico nazionale
(vedi QUI);
6. a breve inizieranno i lavori di potenziamento di
un impianto potenzialmente pericoloso come la piattaforma che convoglia il
carburante per aerei per le basi militari del nord Italia, aumentando il
rischio di incidente nel golfo (c.d. Campo POLNato)
7. non si sa se la normativa sulle infrastrutture
critiche (a rischio attacco terrorismo) sia stata adeguatamente recepita per il
nostro golfo e coordinata con la presenza delle attività militari insieme con i
già citati impianti Seveso per non parlare del trasporto di merci e sostanze
pericolose e su questo aspetto non è vero che c'è un totale segreto militare.
(vedi QUI e QUI)
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