lunedì 2 luglio 2018

Come verificare invecchiamento degli impianti a rischio di incidente rilevante (SevesoIII)


Uno dei temi rimossi sulla gestione del rischio di incidenti per gli impianti sottoposti alla disciplina della Direttiva Seveso (versione III) è quello dell’invecchiamento degli impianti e delle tecnologie che fanno parte dello stabilimento soggetto a detta normativa. 
Nel post che seguo illustro i riferimenti normativi che prevedono l’obbligo di valutare la problematica dell’invecchiamento degli impianti interni agli stabilimenti Seveso e le Linee guida (vedi QUI)che un apposito gruppo di lavoro a livello ministeriale ha predisposto.

LA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
 Secondo l’articolo 14 del DLgs 152/2006:  Il gestore dello stabilimento redige un documento che  definisce la  propria  politica  di  prevenzione  degli  incidenti   rilevanti, allegando allo stesso il  programma  adottato  per  l'attuazione  del sistema di gestione della sicurezza; tale politica  è  proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi  generali e i principi di azione del gestore, il  ruolo  e  la  responsabilità  degli organi direttivi, nonché  l'impegno al  continuo  miglioramento del controllo dei pericoli  di  incidenti  rilevanti,  garantendo  al contempo un elevato  livello  di  protezione  della  salute  umana  e dell'ambiente.



CONTENUTI DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti è redatta secondo quanto previsto dall'allegato B al DLgs 105/2015 e tenuto conto del Sistema di Gestione della Sicurezza (ex allegato 3 al DLgs 105/2015). 
I mezzi e le strutture previsti dalla Politica di Prevenzione devono essere proporzionati  ai  pericoli  di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza è predisposto e attuato previa   consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Quindi il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definisce gli indirizzi e gli impegni del gestore dello stabilimento (classificato Seveso) per attuare il sistema di gestione della sicurezza.



ADEGUAMENTO TEMPORALE ALL’OBBLIGO DI PREDISPORRE LA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
Il documento deve essere depositato  presso lo stabilimento entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima  dell'avvio delle attivita' o  delle  modifiche  che  comportano  un  cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data  a  decorrere  dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento (entro il 29 luglio 2016), salvo che il documento sia stato predisposto ai sensi della normativa precedente (Dlgs 334/1999) e sia coerente con la nuova normativa ex DLgs 105/2015, quindi deve essere cmq fatta una verifica del gestore su tale coerenza con il controllo da parte dei Comitati Tecnici Regionali (articolo 10 DLgs 105/2015) nell’ambito dei loro poteri come definiti (comma 3 articolo 6 DLgs 105/2015)



RIESAME OBBLIGATORIO ED EVENTUALI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO DI PREVENZIONE INCIDENTI
Il documento è  riesaminato, e  se  necessario aggiornato:
1. obbligatoriamente almeno ogni due anni,
2. in caso di modifica con aggravio del rischio di incidente,



TERMINI ATTUAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
I gestori degli stabilimenti  attuano il sistema di gestione della sicurezza nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio dell'attività;
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla  data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento (entro il 29 luglio 2016).



LA VERIFICA DELLA VETUSTÀ DEGLI IMPIANTI SEVESO RIENTRA NEL DOCUMENTO PER LA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Secondo il punto 3.3.1  allegato B al DLgs 105/2015, Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli  e  la  valutazione  dei rischi di incidente  rilevante  derivanti  dall'attività  normale  o anomala per ogni fase di vita dello stabilimento. Tali procedure (ex punto 3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015) devono essere aggiornate periodicamente,  sia in caso di modifiche agli impianti o di nuove conoscenze tecniche acquisite anche sul campo (incidenti o quasi incidenti, anomalie) tenuto conto in particolare degli indicatori di invecchiamento  degli stessi.

Definizione di invecchiamento
Secondo la nota 3 al punto 3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015:
"L'invecchiamento non è connesso all'età dell'apparecchiatura, bensì alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento  e/o di danno subito. Tali  fattori comportano una maggiore probabilità che si verifichino  guasti nel tempo di vita (di servizio) dell'apparecchiatura stessa, ma non sono necessariamente associati ad esso. Nel caso di  apparecchiature  o impianti l'invecchiamento può comportare un significativo deterioramento e/o danno rispetto alle sue condizioni iniziali, che può comprometterne la funzionalità, disponibilità, affidabilità e sicurezza"  ["Plant  ageing,  Management  of   equipment   containing hazardous fluids or pressure", HSE Research Report RR509, HSE  Books, 2006 [NOTA 1]”.  Per il testo del Rapporo HSE vedi QUI.



IL COORDINAMENTO PER L'UNIFORME APPLICAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE 
L’articolo 11 del DLgs 105/2015 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del  Dipartimento  di  protezione  civile  presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri  dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo  economico,  della salute, delle  Regioni  e Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia  (ANCI) e  dell'Unione  Province  Italiane (UPI).  Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL,  dell'Istituto  superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema  nazionale per  la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA  e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione  di  una rete di referenti per lo  scambio  di  dati e  di  informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei  portatori  di  interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente   rappresentative,   delle    associazioni    ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.



LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLO INVECCHIAMENTO DEGLI STABILIMENTI SEVESO
In attuazione di quanto previsto dal sopra citato punto 3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015, il Gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015, n. 105, ha predisposto un apposito documento atto a  fornire uno strumento pratico per le commissioni ispettive di cui all’art. 27 che sono tenute a verificare che il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante abbia predisposto i piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento,

La filosofia di fondo del documento, in attuazione dell’ultima versione della Direttiva Seveso (III) è che per garantire un elevato livello di sicurezzale procedure non possono restare come all’inizio della vita dell’impianto da cui la necessità di introdurre nuove procedure come parte del funzionamento quotidiano dello stabilimento (p.e. un maggior livello di monitoraggio, sostituzione delle parti usurate, ecc.).

Contenuto delle linee guida
In particolare all’interno del sistema di gestione per la sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti si tratta di:
1. adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee;
2. verifica delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema;
3. monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione;
4. inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie.

Chi utilizza le linee guida
Gli indirizzi definiti nel documento possono  essere utilizzati sia dal gestore dello stabilimento per un’autovalutazione che dagli enti esterni (auditor privati o pubblici) che sono chiamati a fornire una valutazione di adeguatezza in tempi molto ristretti.


I parametri per valutare l’invecchiamento
Si tratta di individuare i fattori che hanno un inevitabile effetto accelerante sull’invecchiamento ed i fattori che, fornendo lavoro al sistema, hanno l’effetto di rallentare od invertire la naturale tendenza entropica. Come negli altri metodi a indice i fattori acceleranti ed i fattori frenanti si traducono rispettivamente in penalità e compensazioni e la valutazione generale del sistema è data dalla somma algebrica. A fianco il grafico dimostra i fattori che rallentano a accelerano l’invecchiamento


A quali parti e aspetti dello stabilimento si applicano le linee guida
sistemi soggetti all’invecchiamento possono essere ricondotti a quattro tipologie di base (HSE, 2010):  1.sistemi di contenimento primario;  
2.misure di controllo e mitigazione (salvaguardie di processo, sistemi di contenimento secondari o terziari, sistemi antincendio, salvaguardie ambientali esterne);  
3.sistemi di controllo, elettrici e strumentali;  
4. strutture.
In particolare le linee guida si occupano dei sistemi statici presenti negli stabilimenti Seveso, in quanto sono quelli più difficili da sostituire.
Gli stabilimenti dove sono presenti sistemi di contenimento primari statici includono principalmente, ma non esclusivamente:
1. raffinerie;
2. impianti petrolchimici;
3. impianti chimici (processi continui e batch);
4. depositi di prodotti petroliferi (Liquidi);
5. depositi di Gas Liquefatti (GPL, GNL) e impianti di rigassificazione;
6. impianti di produzione energetica.


Nuove definizioni per l’applicazione delle linee guida
Le linee guida introducono nuove interessante definizioni utilizzabili nella verifica di vetustà degli impianti interni agli stabilimenti Seveso. In particolare:
1. Quasi incidente rilevante (norma tecnica UNI 10617: 2012 ora vedi versione 2019): qualunque evento straordinario che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente rilevante. La differenza tra un incidente rilevante e un quasi incidente rilevante non risiede nelle cause o nelle modalità di evoluzione dell'evento, ma solo nel diverso grado di sviluppo delle conseguenze o nella casualità della presenza di cose o persone;
2. Guasto (norma tecnica API 581): termine della capacità di un sistema, struttura o componente di eseguire le funzioni richieste, fra cui, in particolare, il contenimento dei fluidi;
3. Danneggiamento: riduzione delle caratteristiche iniziali di un sistema, struttura o componente esterno, che può ridurre le funzionalità del sistema stesso. Il danneggiamento può essere causato da uno o più eventi esterni (p.e. urti, shock termici) oppure dalla prolungata esposizione ad uno o più meccanismi di deterioramento (p.e. corrosione, fatica). Il danneggiamento è considerato lieve se il sistema al momento conserva le proprie funzionalità e si esclude che, a causa della eventuale progressione del danneggiamento, possa perderle prima delle manutenzioni programmate. Il danneggiamento è considerato grave se le funzionalità sono già compromesse o si prevede che lo saranno prima delle manutenzioni programmate;
4. Meccanismo di deterioramento: qualsiasi fenomeno che agisce nel tempo sul materiale, ne altera le caratteristiche fisiche e chimiche (in superficie o in profondità) e causa danneggiamenti e guasti;
5. Periodo di riferimento: è il periodo temporale durante il quale sono state raccolti i dati di misurazione o osservazione sui fattori che contribuiscono all’invecchiamento. Per essere significativo tale periodo deve essere pari a dieci anni, ma può essere eventualmente esteso, nel caso esistesse la disponibilità di dati su un periodo più lungo.

Si tratta di definizioni soprattutto quella di quasi incidente e di periodi di riferimento che permettono di valutare il rischio incidentale in maniera preventiva e non ex post come spesso è accaduto in questi anni come dimostrano i numerosi incidenti, ma è solo un esempio, ai depositi petroliferi dell’area genovese.






[NOTA 1] 
Rapporto HSE Gestione delle apparecchiature contenenti fluidi pericolosi o pressione

Nessun commento:

Posta un commento