Uno dei temi rimossi sulla
gestione del rischio di incidenti per gli impianti sottoposti alla disciplina
della Direttiva Seveso (versione III) è quello dell’invecchiamento degli
impianti e delle tecnologie che fanno parte dello stabilimento soggetto a detta
normativa.
Nel post che seguo
illustro i riferimenti normativi che prevedono l’obbligo di valutare la
problematica dell’invecchiamento degli impianti interni agli stabilimenti
Seveso e le Linee guida (vedi QUI)che un apposito gruppo di lavoro a livello ministeriale
ha predisposto.
LA POLITICA DI PREVENZIONE
DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
Secondo l’articolo 14 del DLgs 152/2006: “Il
gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la
propria politica di
prevenzione degli incidenti
rilevanti, allegando allo stesso il
programma adottato per
l'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti
rilevanti, comprende gli obiettivi
generali e i principi di azione del gestore, il ruolo
e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al
continuo miglioramento del
controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello
di protezione della
salute umana e dell'ambiente.
CONTENUTI DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti è redatta secondo quanto previsto dall'allegato B al DLgs 105/2015 e tenuto conto del Sistema di Gestione della Sicurezza (ex
allegato 3 al DLgs 105/2015).
I mezzi e le strutture previsti dalla Politica di Prevenzione devono
essere proporzionati ai pericoli
di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza è predisposto e attuato previa
consultazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
Quindi
il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definisce
gli indirizzi e gli impegni del gestore dello stabilimento (classificato
Seveso) per attuare il sistema di gestione della sicurezza.
ADEGUAMENTO
TEMPORALE ALL’OBBLIGO DI PREDISPORRE LA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI
INCIDENTI RILEVANTI
Il
documento deve essere depositato presso
lo stabilimento entro i seguenti termini:
a)
per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'avvio delle attivita' o delle
modifiche che comportano
un cambiamento dell'inventario
delle sostanze pericolose;
b)
in tutti gli altri casi, un anno dalla data
a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica
allo stabilimento (entro il 29 luglio 2016), salvo che il documento sia stato
predisposto ai sensi della normativa precedente (Dlgs 334/1999) e sia coerente
con la nuova normativa ex DLgs 105/2015, quindi deve essere cmq fatta una
verifica del gestore su tale coerenza con il controllo da parte dei Comitati
Tecnici Regionali (articolo 10 DLgs 105/2015) nell’ambito dei loro poteri come
definiti (comma 3 articolo 6 DLgs 105/2015)
RIESAME OBBLIGATORIO
ED EVENTUALI CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI DEL DOCUMENTO DI PREVENZIONE INCIDENTI
Il documento è riesaminato, e
se necessario aggiornato:
1. obbligatoriamente almeno ogni
due anni,
2. in caso di modifica con aggravio
del rischio di incidente,
TERMINI ATTUAZIONE
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
I
gestori degli stabilimenti attuano il
sistema di gestione della sicurezza nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti,
contestualmente all'inizio dell'attività;
b) in tutti gli altri casi, entro
un anno dalla data a decorrere dalla
quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento (entro il 29 luglio
2016).
LA VERIFICA DELLA
VETUSTÀ DEGLI IMPIANTI SEVESO RIENTRA NEL DOCUMENTO PER LA POLITICA DI
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI E DEL RELATIVO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Secondo
il punto 3.3.1 allegato B al DLgs
105/2015, Il sistema di gestione della
sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e
la valutazione dei rischi di incidente rilevante
derivanti dall'attività normale
o anomala per ogni fase di vita dello stabilimento. Tali procedure (ex
punto 3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015) devono essere aggiornate periodicamente, sia in caso di modifiche agli impianti o di
nuove conoscenze tecniche acquisite anche sul campo (incidenti o quasi
incidenti, anomalie) tenuto conto in particolare degli indicatori di
invecchiamento degli stessi.
Definizione di
invecchiamento
Secondo la nota 3 al punto
3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015:
"L'invecchiamento non è connesso all'età dell'apparecchiatura, bensì
alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito. Tali fattori comportano una maggiore probabilità
che si verifichino guasti nel tempo di
vita (di servizio) dell'apparecchiatura stessa, ma non sono necessariamente
associati ad esso. Nel caso di
apparecchiature o impianti l'invecchiamento
può comportare un significativo deterioramento e/o danno rispetto alle sue
condizioni iniziali, che può comprometterne la funzionalità, disponibilità,
affidabilità e sicurezza"
["Plant ageing, Management
of equipment containing hazardous fluids or
pressure", HSE Research Report RR509, HSE
Books, 2006 [NOTA 1]”.
Per il testo del Rapporo HSE vedi QUI.
IL COORDINAMENTO PER L'UNIFORME APPLICAZIONE
SUL TERRITORIO NAZIONALE
L’articolo 11 del DLgs
105/2015 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di
tale Ministero, del Dipartimento di
protezione civile presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e
trasporti, dello sviluppo
economico, della salute, delle Regioni
e Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e
dell'Unione Province Italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto
superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema nazionale per
la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia
autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di
riunioni periodiche e la creazione
di una rete di referenti per
lo scambio di dati
e di
informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni,
può convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori
di interesse, quali associazioni
degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle
associazioni ambientali riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente.
LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLO
INVECCHIAMENTO DEGLI STABILIMENTI SEVESO
In attuazione di quanto
previsto dal sopra citato punto 3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015, il Gruppo
di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione
sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno
2015, n. 105, ha predisposto un apposito documento atto a fornire uno strumento pratico per le
commissioni ispettive di cui all’art. 27 che sono tenute a verificare che il
gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante abbia predisposto i
piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento,
La filosofia di fondo del
documento, in attuazione dell’ultima versione della Direttiva Seveso (III) è
che per garantire un elevato livello di sicurezzale procedure non possono
restare come all’inizio della vita dell’impianto da cui la necessità di
introdurre nuove procedure come parte del funzionamento quotidiano dello
stabilimento (p.e. un maggior livello di monitoraggio, sostituzione delle parti
usurate, ecc.).
Contenuto delle
linee guida
In particolare all’interno
del sistema di gestione per la sicurezza per la prevenzione degli incidenti
rilevanti si tratta di:
1. adozione e applicazione di procedure e
istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la
manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la
gestione degli allarmi e le fermate temporanee;
2. verifica delle informazioni disponibili sulle
migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il
rischio di malfunzionamento del sistema;
3. monitoraggio e controllo dei rischi legati
all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla
corrosione;
4. inventario delle attrezzature dello
stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle
condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure
necessarie.
Chi utilizza le
linee guida
Gli indirizzi definiti nel
documento possono essere
utilizzati sia dal gestore dello stabilimento per un’autovalutazione che dagli
enti esterni (auditor privati o pubblici) che sono chiamati a fornire una
valutazione di adeguatezza in tempi molto ristretti.
I parametri per
valutare l’invecchiamento
Si tratta di individuare i fattori che hanno un
inevitabile effetto accelerante sull’invecchiamento ed i fattori che, fornendo
lavoro al sistema, hanno l’effetto di rallentare od invertire la naturale
tendenza entropica. Come negli altri metodi a indice i fattori acceleranti ed i
fattori frenanti si traducono rispettivamente in penalità e compensazioni e la
valutazione generale del sistema è data dalla somma algebrica. A fianco il
grafico dimostra i fattori che rallentano a accelerano l’invecchiamento
A quali parti e
aspetti dello stabilimento si applicano le linee guida
sistemi soggetti all’invecchiamento possono essere
ricondotti a quattro tipologie di base (HSE, 2010): 1.sistemi di contenimento primario;
2.misure di controllo e mitigazione (salvaguardie
di processo, sistemi di contenimento secondari o terziari, sistemi antincendio,
salvaguardie ambientali esterne);
3.sistemi di controllo, elettrici e strumentali;
4. strutture.
In particolare le linee
guida si occupano dei sistemi statici presenti negli stabilimenti Seveso, in
quanto sono quelli più difficili da sostituire.
Gli stabilimenti dove sono presenti sistemi di
contenimento primari statici includono principalmente, ma non esclusivamente:
1. raffinerie;
2. impianti petrolchimici;
3. impianti chimici (processi continui e batch);
4. depositi di prodotti petroliferi (Liquidi);
5. depositi di Gas Liquefatti (GPL, GNL) e impianti di
rigassificazione;
6. impianti di produzione energetica.
Nuove definizioni
per l’applicazione delle linee guida
Le linee guida introducono
nuove interessante definizioni utilizzabili nella verifica di vetustà degli
impianti interni agli stabilimenti Seveso. In particolare:
1.
Quasi incidente rilevante (norma tecnica UNI 10617: 2012 ora vedi versione 2019):
qualunque evento straordinario che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente
rilevante. La differenza tra un incidente rilevante e un quasi incidente
rilevante non risiede nelle cause o nelle modalità di evoluzione dell'evento,
ma solo nel diverso grado di sviluppo delle conseguenze o nella casualità della
presenza di cose o persone;
2.
Guasto (norma tecnica API 581): termine della capacità di
un sistema, struttura o componente di eseguire le funzioni richieste, fra cui,
in particolare, il contenimento dei fluidi;
3.
Danneggiamento: riduzione delle caratteristiche iniziali di
un sistema, struttura o componente esterno, che può ridurre le funzionalità del
sistema stesso. Il danneggiamento può essere causato da uno o più eventi
esterni (p.e. urti, shock termici) oppure dalla prolungata esposizione ad uno o
più meccanismi di deterioramento (p.e. corrosione, fatica). Il danneggiamento è
considerato lieve se il sistema al momento conserva le proprie funzionalità e
si esclude che, a causa della eventuale progressione del danneggiamento, possa
perderle prima delle manutenzioni programmate. Il danneggiamento è considerato
grave se le funzionalità sono già compromesse o si prevede che lo saranno prima
delle manutenzioni programmate;
4.
Meccanismo di deterioramento: qualsiasi fenomeno che agisce
nel tempo sul materiale, ne altera le caratteristiche fisiche e chimiche (in
superficie o in profondità) e causa danneggiamenti e guasti;
5.
Periodo di riferimento: è il periodo temporale durante il
quale sono state raccolti i dati di misurazione o osservazione sui fattori che
contribuiscono all’invecchiamento. Per essere significativo tale periodo deve
essere pari a dieci anni, ma può essere eventualmente esteso, nel caso
esistesse la disponibilità di dati su un periodo più lungo.
Si tratta di
definizioni soprattutto quella di
quasi incidente e di periodi di riferimento che permettono di valutare il
rischio incidentale in maniera preventiva e non ex post come spesso è accaduto
in questi anni come dimostrano i numerosi incidenti, ma è solo un esempio, ai
depositi petroliferi dell’area genovese.
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