Una interessante sentenza del TAR Abruzzo ci spiega che di fronte ad una situazione di forte disagio da rumore stradale i cittadini residenti non solo sono legittimati ad agire per tutela il loro diritto alla quiete pubblica ma hanno diritto di imporre al Comune di agire per risolvere la situazione di forte disagio. La sentenza in questo caso impone al Comune del caso di agire entro 60 giorni per avviare un procedimento che porti a prendere misure di tutela della qualità della vita dal rumore prodotto dall'arteria stradale... per il testo vedi QUI.
Una sentenza, quella sopra riportata, che riprende ed integra indirizzi della giurisprudenza del Consiglio di Stato nei quali si affermano i presupposti fattuali per rendere vincolante l'obbligo di agire del Comune contro l'inquinamento da rumore quali:
1. molteplicità di richieste di intervento provenienti
da soggetti pubblici e privati,
2. l’emergenza della situazione creatasi a causa
del livello dei rumori percepiti dall’interno delle abitazioni, la necessità di
intervenire prontamente (Cons. Stato Sez. V n. 6979 del 17 settembre 2010)
3. sussiste inerzia colpevole (e dunque il corrispondente
interesse ad agire ex art. 117 codice del processo amministrativo: ricorso contro il silenzio della P.A. QUI), se l’amministrazione non conclude il
procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se
adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio; tanto nel decisivo
presupposto che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento
ultimativo del procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di concludere ma
un rinvio sine die (Consiglio di Stato 3420 del 2016).
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