martedì 17 luglio 2018

Regione Liguria cancella aree contigue nel Parco di Portofino: è contro la legge

La Giunta Regionale della Liguria cancella dal Parco regionale di Portofino le aree contigue del Comune di Santa Margherita Ligure. Lo fa con la Delibera Giunta Regionale n° 523 del 2018.  Come risulta da dichiarazioni sui mass media di oggi gli uffici affermano che si tratterebbe di un fraintendimento del testo del provvedimento che in realtà demanderebbe la questione al nascente Parco Nazionale di Portofino.  In realtà la affermazione della delibera sembra netta: si delibera di stralciare definitamente le aree contigue dal Parco regionale attuale.  


Scritto in questo modo il provvedimento appare totalmente illegittimo e peraltro sembra dare per scontato ciò che non è affermando quindi indirettamente il falso: visto che in realtà non c'è stata, per ora, nessuna intesa con l'Ente Parco su questa cancellazione. 

Ma vediamo perché questa delibera è illegittima e contiene anche profili di incostituzionalità.  

Il provvedimento arriva proprio mentre è in atto l'avvio della procedura per trasformare il Parco di Portofino in Parco Nazionale. La "scusa" che ha fatto predisporre il provvedimento in questione è che eliminando le aree contigue la caccia ai cinghiali sarebbe stata più facile e quindi sarebbe stato più semplice limitarne la presenza. 
In realtà questa è una scusa come vedremo subito smentita dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale in materia.


Le aree contigue non possono essere soppresse o modificate se non con la intesa con L'Ente Parco. Lo afferma la Corte Costituzionale in relazione peraltro ad un caso ligure. Si tratta della sentenza n. 263 del 2011 che afferma testualmente: "la disciplina statale delle aree protette - che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione - si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia".
La sentenza risponde anche alla problematica del rischio cinghiali considerato che in base al comma 3 articolo 32 della legge quadro sulle aree protette spetta alle Regioni disciplinare la caccia controllata nelle aree contigue.
Ma soprattutto la richiesta soppressione delle aree contigue oltre ai potenziali profili di incostituzionalità rilevati dalla sentenza della Corte Costituzionali dimostra di non comprendere la reale finalità delle aree contigue secondo la legge quadro nazionale. Infatti secondo il quadro normativo che emerge dall'articolo 32 della legge nazionale e dalle sentenze della Corte Costituzionale (vedi anche la 315 del 2010) il regime di area contigua, più che un regime speciale territoriale, si configura come un intervento sovraordinato alle competenze pianificatorie locali, che lascia agli enti ordinari l'attuazione delle stesse.
Non solo ma proprio in coerenza con la tipologia dei parchi italiani che, salvo rare eccezioni, sono caratterizzati da una forte presenza antropica, l'area contigua (come afferma un documento di Federparchi) sono: "il corollario della nuova concezione di tutela ambientale, intesa quale protezione dell'ambiente fondata sullo sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione di risorse endogene rinnovabili, anche allo scopo di contribuire alla messa a punto di sistemi economico-ambientali da proporre all'umanità del terzo millennio, stretta fra esplosione demografica e ingiustizia sociale". Insomma area contigua non come ulteriore vincolo burocratico ma come ambito di sperimentazione di un nuovo modello di sviluppo coordinato con l'area protetta istituita e con una governance che vede al centro proprio la comunità locale con le sue rappresentanze istituzionali (Comuni, Provincia/Città Metropolitana e Regione).
Ne inficia il ragionamento svolto sopra dal riferimento al comma 3 articolo 34 della legge quadro nazionale sulle aree protetta. Questo comma prevede che spetti al Ministero dell'Ambiente una delimitazione provvisoria dei nuovi parchi nazionale con la applicazione delle misure di salvaguardia (peraltro elencate ex lege vedi divieti e deroghe ex articolo 11 legge quadro sulle aree protette). Quindi, affermano in Regione, la questione delle aree contigue sarà demandata al livello nazionale. In realtà la delimitazione provvisoria del perimetro del Parco Nazionale dovrà poi essere oggetto di perimetrazione definitiva delle aree contigue seguendo le procedura ordinarie della Intesa Ente Parco e Regione (vedi comma 2 articolo 32 legge quadro aree protette), tornando così al punto di partenza.

In altri termini se davvero la Regione voleva demandare la decisione sulle aree contigue alla procedura per la istituzione del Parco Nazionale di Portofino il provvedimento in questione non occorreva come dimostra la normativa sopra citata. Quindi impegnare a priori la Regione nella eliminazione delle aree contigue appare una forzatura costituzionale non rispondente al quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato in relazione alle aree contigue.
In realtà il provvedimento sembra essere un vero e proprio colpo di mano per mettere di fronte al "fatto compiuto" Ministero dell'Ambiente e tutti i soggetti istituzionali che verranno coinvolti nella costituzione del Parco Nazionale di Portofino. Ma legge e giurisprudenza dicono che il colpo di mano è, così come formulato nel provvedimento regionale, illegittimo al limite della costituzionalità. Vedremo...

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