Nel pubblicare qui a
fianco l’articolo del Secolo XIX a firma di Sondra Coggio che fa il punto sulla
inchiesta dei dragaggi e sulle conclusioni della Procura colgo l’occasione per ricostruire
questa vicenda non tanto e non solo da un punto di vista penale (per questo ci
saranno le sedi giudiziarie opportune) ma dal punto di vista delle responsabilità amministrative dei vari enti coinvolti a cominciare dalla Autorità Portuale ma non solo come vedremo.
Il tutto a partire dalla
sentenza della Cassazione n.46170 del 3 novembre 2016 (per il testo integrale
vedi QUI) che,
come sappiamo, nel dare ragione alla tesi della Procura permise il mantenimento
del sequestro del cantiere di dragaggi.
Quella sentenza affermò in
sintesi quanto segue (nei riquadri troverete citazione di passi della sentenza
e di atti ufficiali che suffragano quanto affermato nei punti di sintesi in
grassetto):
1.l’Autorità Portuale ha cercato fin dall’inizio dei
fenomeni di anomali diffusione di fanghi nel golfo di rimuovere le
responsabilità del dragaggio
Il Presidente dell’Autorità Portuale di Spezia dichiara, 10 luglio
2015, che i dragaggi non hanno prodotto alcun danno alla Mitilicoltura e
aggiunge: “ per comprendere quanto ci importi di questo tema, basti
pensare che abbiamo portato avanti i dragaggi con tutte quelle procedure e
cautele ben più complesse che si applicano in caso di bonifica" (vedi QUI).
Nella audizione alla Commissione Consiliare del Comune di Spezia
, nel novembre 2015, gli ingegneri rappresentanti la Autorità Portuale hanno,
tra l’altro, affermato: “IL METODO che abbiamo usato per il dragaggio alla
Spezia è il più sicuro e meno impattante per una realtà come la nostra”.
2. c’è sta una violazione reiterata e sistematica
delle prescrizioni autorizzatorie nella attività di dragaggio per i moli
Garibaldi e Fornelli
È certa la violazioni delle seguenti prescrizioni, fin dal
provvedimento di dissequestro:
1. per la realizzazione del campo di bonifica e del successivo
escavo a quota -11,00 è previsto l’impiego di panne galleggianti speciali,
costituite da teli in poliestere ad alta resistenza resinati e vincolati
tramite cavi di acciaio INOX austenitico a corpi morti adeguatamente posati sul
fondale marino. Le panne dovranno corrispondere a caratteristiche tecniche e prestazionali
tali da garantirne la resistenza e la durabilità durante le operazioni di esavo
dei fondali, nonché l’impermeabilità ad eventuali particelle solide in
risospensione.
2. necessità di interrompere i lavori non solo quando si
verificano rotture di panne ma anche quando vengano spostate
3. minimizzazione od eliminazione della perdita di materiale con
conseguente ridotta produzione di torbidità e di dispersione dei
contaminanti
3 questa violazione è avvenuta in aree del golfo
caratterizzate dalla presenza di rilevanti inquinanti pericolosi per ambiente e
salute
Afferma infatti la Cassazione nelle premesse della sua sentenza: “I giudici del riesame danno altresì atto di
altri dati fattuali, tra i quali assumono rilievo, per ciò che concerne la
vicenda in esame: la documentata presenza, nell'area da bonificare, di sedimenti
fino a 100 cm. che denotano una significativa contaminazione di metalli pesanti
ed idrocarburi policiclici aromatici (viene, a tale scopo, testualmente citato
il contenuto del progetto di bonifica); la piena consapevolezza, da parte dei
responsabili dell'azienda incaricata dei lavori, della condotta abusiva,…”.
4. la violazione sistematica delle prescrizioni è
avvenuta nella piena consapevolezza di quello che stava accadendo sia da parte
della ditta, che degli enti preposti ad autorizzazioni e controlli
Il Verbale del tavolo tecnico per il giorno 11.05.2015 con
Comune della Spezia Ass. all’Ambiente, Capitaneria di Porto, ARPAL, ASL 5
Spezzino e Soc. Intercantieri Vittadello con Coop. San Martino (titolare delle
draghe), vedi QUI.
In questo verbale tra l'altro sia afferma: "La dott.ssa Colonna precisa
che vista la frequenza con cui i tecnici ARPAL hanno rilevato problemi nella
gestione del campo panne se ne deduce che l’impresa lavora in condizioni di
criticità.....La dott.ssa Colonna spiega che il campo fisso sarebbe più
garantista ma non essendo utilizzabile in tale contesto chiede se si possa
ampliare il campo panne per ridurre i fenomeni accidentali di rottura del campo
stesso durante l’escavo......L’ing. Vettorazzi spiega che maggiore è il campo
panne più facilmente si crea il fenomeno “vela” con maggiori possibilità che le
panne si alzino e si strappino. L’ing. Simonelli spiega che anche il campo
fisso durante l’escavo è soggetto parimenti a rottura, in particolar modo in
prossimità delle panne......La dott.ssa Colonna spiega che i tecnici ARPAL non
hanno verbalizzato tali circostanze per evitare aspetti sanzionatori
all’impresa. L’ing. Simonelli propone al tavolo Consultivo di inserire nel
verbale di ripresa lavori le raccomandazioni necessarie peraltro già previste
nel progetto.....C.F. Di Cecco chiede se considerati i rischi emersi
dall’utilizzo del campo di panne mobili, si possa continuare ad utilizzare
ancora tale soluzione senza correre rischi ambientali. La dott.ssa Colonna
spiega che il monitoraggio ARPAL è uno strumento utile a rilevare la qualità di
salute del Golfo nel tempo, quindi registra efficacemente gli effetti cronici
non quelli acuti e non permette quindi di evidenziare immediatamente le
situazioni di emergenza. Per queste ultime la migliore indagine è quella
visiva. In teoria, spiega, se realizzati e gestiti correttamente sia il campo
fisso che quello mobile dovrebbero essere efficaci e garantisti da un punto di
vista ambientale, ma a priori ARPAL non può esprimersi sull’efficacia
dell’impresa nell’ arginare eventuali criticità che potrebbero nascere in corso
d’opera operative......C.F. De Cecco chiede se la Commissione Scientifica abbia
valutato in prospettiva i rischi potenziali del campo mobile per le future
attività. La dott.ssa Colonna risponde che essendo tali rischi connessi
all’operatività dell’azienda non sono stati oggetto della disamina della
Commissione Scientifica."
5. gli enti di controllo, prima di tutto l’Arpal
ma non solo, pur riconoscendo i rischi nelle attività in corso, le violazioni
in atto, la necessità di impostare diversamente sia la tecnica di dragaggio
che le modalità di monitoraggio, nulla hanno fatto per fermare l’attività
di dragaggio in corso
Arpal che non ha mai esplicitamente accusato il dragaggio per i
danni a golfo e mitilicoltura, nella sua relazione del febbraio 2015, ha affermato:
“si ritiene opportuno rivedere le
modalità di bonifica dragaggio in quanto quelle utilizzate non forniscono
sufficienti garanzie ambientali stante la compresenza di siti sensibili
nell’area portuale”.
Ma nonostante questa affermazione ne Arpal ma neppure gli altri enti
coinvolti direttamente o indirettamente nella vicenda a cominciare dalla AP
ente appaltante del progetto, traggono una qualche conseguenza concreta.
6. una mancanza di approccio indipendente da
parte degli enti di controllo per cui le modalità di controllo e monitoraggio
erano concordate con la ditta che gestiva l’esecuzione del dragaggio
La Sentenza della Cassazione nella pare finale afferma testualmente che
il livello di torbidità delle acque dopo il dragaggio è stato: “accertato nonostante l'ARPAL avvisasse
preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente
evitavano il dragaggio in previsione dei controlli…. (il Tribunale indica
le dichiarazioni di una persona informata sui fatti)”
6. il danno potenziale al golfo c’è stato
Secondo la Cassazione il danno potenziale al golfo c'è, nonostante
le incaute dichiarazioni della Autorità Portuale nel luglio 2015 sopra
riportate, e non è stato valutato adeguatamente dal tribunale del riesame
spezzino. La Cassazione nelle sua sentenza scrive di: "presenza nei fanghi
fuoriusciti dall'area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti
ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come
cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti
letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione”.
INFINE… LA
MADRE DEL CATTIVO DRAGAGGIO DEL GOLFO DI SPEZIA: LA VIOLAZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE DI ICRAM (MINISTERO DELL’AMBIENTE)
Ma c’è di più perché al di
la delle responsabilità penali tutta la vicenda si fonda su una gravissima
violazione iniziale: non aver rispettato il Progetto Preliminare di bonifica
della parte a mare del sito di Pitelli, progetto predisposto dall’ICRAM (vedi QUI) e che costituiva prescrizioni preliminare vincolante
per qualsiasi intervento di dragaggio bonifica nel golfo spezzino
A pagina 127 il documento
ICRAM afferma testualmente: “Nel caso particolare dell’area marina perimetrata
come sito di bonifica di interesse nazionale di Pitelli, in considerazione
dell’elevata contaminazione riscontrata nei sedimenti e della presenza di
obiettivi sensibili ai potenziali effetti delle attività di dragaggio (impianti
di mitilicoltura all’interno della diga foranea ed in località Porto Venere,
praterie di Posidonia oceanica in località Porto Venere, etc.), nella breve
descrizione riportata nel seguito delle tipologie di draghe ambientali utilizzabili, sarà
data priorità all’analisi della produzione di torbidità e dell’aumento dei
solidi in sospensione.”
Il vero parametro di
scelta tra i sistemi di dragaggio è quindi quello dettato
dall’ICRAM: limitare torbidità e solidi in sospensione.
Nella successiva messa a
confronto tra le draghe a benna tradizionali usate nel nostro golfo e le draghe
c.d. ambientali anche ad aspirazione non c’è alcun riferimento alle
caratteristiche dei fondali ma semmai al maggiore o minore rischio di
produzione di torbidità e di solidi in sospensione, cosa peraltro prodottasi in
modo certo nei passati dragaggi nel nostro Golfo.
Ma c’è di più, in fatto di
insufficiente analisi dello stato post dragaggio del nostro golfo, perché
uno studio, commissionato dalla stessa Autorità Portuale, sui rischi di
dispersione dei fanghi dalla attività di dragaggio fa riferimento solo a due
scenari estremi:
1.rottura completa delle
panne distribuite intorno all’area di mare dragata;
2.condizioni di mare
estremamente sfavorevoli.
Non ci sono, in questo
studio, scenari relativi a situazione più puntuali legate alla violazione
di singole prescrizioni delle attività di dragaggio, che poi sono quelle che
molto probabilmente si sono verificate.
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