sabato 30 giugno 2018

Bando stazione crocieristica che rimuove: atti, leggi, sentenze e la comunità spezzina


Dopo  il Sindaco piddino abbiamo un nuovo sindaco “bullo”   a Spezia che fa dichiarazioni senza tenere conto degli atti già approvati, delle norme  e procedure di valutazione, dei piani vigenti.
Ieri il Sindaco spezzino ha dichiarato al dibattito all’interno della festa della CISL che: “Fra 20 giorni uscirà il bando di gara europeo per costruire il nuovo molo crociere”.
Ma il Sindaco lo conosce il Piano Regolatore del Porto e gli atti relativi emanati in tutti questi anni? Conosce la legge in materia di VIA e VAS? Non direi vediamo perché…


Intanto è metodologicamente scorretto anticipare, senza una corretta Valutazione di impatto ambientale e socio economica un, dato a priori, determinato progetto di Waterfront e Stazione crocieristica. Perché a bando ci mandi un progetto preciso anche se non definitivo ma comunque vicinissimo a quello che verrà realizzato, ma soprattutto come vedremo nel seguito del post prima devi valutare il contesto di area vasta  (vedi questione della VAS) dove verrà collocato il progetto che mandi a bando.

In realtà questa affermazione del Sindaco spezzino rimuove completamente la prescrizione (ex delibera Consiglio Regionale di approvazione del PRP) che prevedeva che la fattibilità della funzione crocieristica doveva essere preventivamente sottoposta ad adeguata valutazione degli enti interessati anche sotto il profilo della  accettabilità ambientale.
Non solo ma questo errore metodologico era presente nel vecchio Masterplan del Waterfront dove il progetto di allora veniva considerato dal Comitato Portuale (vedi le due delibere di approvazione di cui ho scritto QUI) scontato nei suoi caratteri urbanistici ed edilizi, stazione crocieristica compresa, senza aver minimamente tenuto conto delle prescrizioni ambientali del Ministero dell’Ambiente in sede di giudizio di VIA, relativamente:
1. alle modifiche di circolazione delle acque e dei sedimenti diffusi dalla incrementata attività di navigazione in rapporto all'impatto sul Santuario dei Cetacei (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
2. al sovraccarico di nutrienti nell’ambito del golfo dovuto sempre all'incremento di attività di navigazione (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
3. all’impatto ambientale cumulativo della stazione crocieristica sull'ecosistema golfo e aree limitrofe di pregio naturalistico (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)


A conferma si veda il Decreto (per il testo completo vedi QUI) relativamente all’ambito 5 del Piano regolatore del porto “Marina della Spezia” dove sono previsti l’ampliamento del Molo Italia nonché del nuovo Molo Crociere a servizio della Stazione Marittima, rinvia ad ulteriori e indispensabili valutazioni di impatto ambientale [NOTA 1]
Da questo decreto si ricava quanto segue: 
1. Sulle emissioni da navi da crociera nel porto di Spezia siamo all’anno zero (ma questa non è una novità come ho ampiamente dimostrato anche QUI anche in relazione alla vigente normativa in materia QUI
2. Gli interventi previsti per l’ambito 5 (stazione crocieristica compresa) dovranno avere una nuova valutazione di impatto ambientale
3. La nuova valutazione di impatto ambientale dovrà verificare  l’impatto di quanto previsto nell’ambito 5. sulla circolazione delle acque nel golfo, sulla qualità dell’aria nonché  sulla valenza storico architettonica della zona centro della città.
4. occorre superare il limite di elaborazione metodologica del   vecchio progetto di Masterplan del Waterfront che era stato elaborato senza aver predisposto in precedenza un set di indicatori ambientali in grado di misurarne , con fondatezza scientifica e trasparenza comunicativa, l’impatto ambientale potenziale
5. gli interventi previsti nell’ambito 5 possono costituire variante al Piano regolatore del porto e su questo dovrà pronunciarsi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.[NOTA 2]
6. Il Piano regolatore del Porto spezzino attualmente vigente non ha avuto la VAS quando venne approvato.



LA QUESTIONE DELLA VAS SULL’AMBITO 5 DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO SPEZZINO
La sentenza della Corte di Giustizia del  10 settembre 2015  (causa C-473/14) ha così statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”

Ma la non applicazione della VAS ordinaria ai piani attuativi di Piani generali che non hanno avuto una VAS preliminare appare in contrasto anche con:
1.  La legge è la n.106 del 2011 al comma 8 dell’articolo 5  modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942 ( per il testo vedi QUI) stabilendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti  a valutazione ambientale strategicanon è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,  gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato,  la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque  limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli strumenti urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso ligure il PUC). 
2.  la sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2013 che nel dichiarare la parziale incostituzionalità della legge regionale della Regione  Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.”

La delibera del Consiglio Regionale di approvazione del PRP:  “Le Norme di attuazione del PRP risultano per un verso, come afferma la stessa Relazione illustrativa, generiche, nel senso che l’attuazione degli interventi previsti è demandata a ”Schemi di assetto urbanistico” che vengono prescritti per tutti gli Ambiti considerati dal Piano”.  Questi Schemi di assetto urbanistico costituiscono strumenti urbanistici attuativi del piano quadro (il PRP)  e dovranno (come afferma la sopra citata delibera regionale”: “……riportare per ciascun ambito la relativa disciplina di intervento in termini di destinazione d’uso, parametri e modalità attuative, flessibilità  delle relative indicazioni.”.  
Quindi l’intervento anche nell’ambito 5 (waterfront e stazione crocieristica) andrà svolto con uno strumento di pianificazione attuativo degli indirizzi del PRP e richiederà come dimostrato dalla giurisprudenza sopra citata la VAS ordinaria.


LA QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO
Se si applica la VAS (la VIA restando statale non prevede la VIIAS) la procedura di VAS (di competenza regionale perché la pianificazione portuale viene approvata dalla Regione) deve essere integrata da una valutazione di impatto sanitario (VIIAS) dei progetti di Waterfront e Stazione Crocieristica diventata ormai legge nella Regione Liguria. In particolare Il nuovo articolo 15 della legge regionale 32/2012 (modificato con legge regionale 6/2017: testo coordinato QUI) prevede che il Rapporto Ambientale che deve accompagnare il Piano ai fini dello svolgimento della VAS debba contenere tra gli altri i criteri per effettuare la VIIAS.  Questo è necessario se dal contenuto del Piano soggetto a VAS possano emergere potenziali impatti sulla salute dei cittadini. Quindi comunque questa valutazione deve essere prima elaborata dalla Autorità Procedente del Piano (quindi in primo luogo la Autorità di Sistema Portuale che lo predispone) e poi la Autorità Competente di VAS regionale dovrà valutare se e come tale VIIAS è stata svolta al fine del rilascio del Parere Motivato positivo o negativo a conclusione della procedura di VAS. 



LA RIMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ANCHE QUELLA DECISA DAL CONSIGLIO REGIONALE QUANTO APPROVÒ IL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI SPEZIA
L’ordine del giorno di costituzione del Tavolo di Confronto sull'attuazione del PRP  e relativo regolamento ( Tavolo istituito con apposito odg del Consiglio Regionale in parallelo alla approvazione del PRP) prevedeva: modalità di svolgimento dei lavori e obiettivi del tavolo
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di verifica/controllo in relazione:
1. alle modalità di attuazione e allo stato di rispetto delle prescrizioni previste dal giudizio di VIA
2. alla valutazione degli ambiti o dello stato di attuazione del PRP
3. verificare la tipologia e le modalità di approvazione/attuazione della fascia di rispetto porto città anche alla luce dei primi due punti
4. alla costruzione del percorso di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale per l'area portuale". 

Domande
1. dove sono questi documenti di indirizzo e verifica/controllo?
2. perché non si è dato attuazione a quanto previsto dal Protocollo operativo dei lavori dl tavolo?



CONCLUSIONI
Io per principio non sono contro la stazione crocieristica e un nuovo Waterfront per la città ma non sopporto il “bullismo” di un Sindaco che rimuovendo tutto quanto sopra esposto ( e ho riportato atti, leggi e sentenze) presenta la questione come fosse già fatta e fatta come la pensa lui (albergone, spostamenti di scuole etc.etc.).
Guardate non è solo una questione di rispetto formale di atti e normativa, è una questione prima di tutto di metodo decisionale che su questioni ed aree strategiche non può essere portato avanti con colpi di mano decisionisti. Colpi di mano decisionisti che hanno prodotto gravi danni alla città come dimostra il caso dell’area ex IP una delle grandi occasioni perdute per la città.





[NOTA 1] il Decreto nelle sue premesse che hanno portato alla decisione di rinviare a nuove valutazioni sui progetti sopra indicati afferma che: “ Si ritiene opportuna una ulteriore veridica di compatibilità ambientale per l’ambito n. 5, prima dell’inizio dei relativi lavori, in ragione del fatto che il progetto non prevede specifiche mitigazioni per tale ambito puntando sulla completa elettrificazione delle banchine e il conseguente annullamento delle emissioni atmosferiche e di rumore provocate dallo stazionamento delle navi crociera; non sono tuttavia prodotti accordi con le compagnie crocieristiche che possano garantire l’attuazione di tale progetto che se resta solo sulla carta metterebbe in crisi una parte importante del porto prossimo al centro storico e ad elementi di pregio del paesaggio urbano. Inoltre, la morfologia del Molo Italia e del Nuovo Molto Crociere risulta diversa da quella prevista nel PRP, mentre i modelli matematici illustrati mostrano una modifica dell’idrodinamismo costiero per l’ambito n. 5, anche se non significativo, tuttavia su questi progetti non si è ancora espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; si ritengono pertanto opportuni approfondimenti ambientali con riferimento all’ambito omogeneo n. 5 a seguito del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.

Questa lunga premessa ha prodotto la prescrizione n.1 riportata dal Decreto Ministeriale in esame che recita: “la documentazione che dovrà essere presentata dovrà dimostrare la compatibilità delle funzioni e delle attività portuali ivi previste, previa determinazione degli impatti cumulativi con le restanti opere e  funzioni del PRP e con il traffico attuale cittadino, ovvero dovrà dimostrare con documenti certi i tempi dell’attuazione della alimentazione elettrica delle banchine ai fini dell’azzeramento delle emissioni su atmosfera e rumore; dovranno inoltre essere approfondite le modellazioni per l’idrodinamismo e il ricambio idrico nell’ambito 5

[NOTA 2] Occorre considerare che  la normativa tecnica sulle varianti è cambiata non ci sono più solo gli adeguamenti tecnici funzionali e le varianti generali ma anche le varianti stralcio (vedi Le nuove linee guida CLSP ([2]) approvate in conferenza stato regioni dopo la riforma della legge quadro sui porti dl 2016). Le nuove linee guida però stabiliscono che la variante stralcio si applicherà solo ai nuovi Piani regolatori attuativi della riforma del 2016, quindi non è applicabile al caso di cui stiamo parlando ma se andiamo a fare una analisi di merito quanto proposto nell'ambito 6 del porto di Spezia costituirebbe quanto  meno una variante stralcio e non un semplice adeguatamento tecnico funzionale. Questo a me pare significativo anche ai fini della applicazione della VAS. 


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