giovedì 4 agosto 2022

Ancora attacchi al Codice del Paesaggio con la scusa della Transizione Ecologica

Gli attacchi del Governo Draghi contro le norme ambientali, e in specie del Codice del Paesaggio (QUI), continuano. Il disegno è chiaro con la scusa della attuazione del PNRR si stanno svuotando non solo le norme del Codice ma anche le strutture che dovrebbero applicarlo in modo indipendente dall’esecutivo (sia nazionale che regionale). Tutto questo a PNRR non serve ad un tubo, basterebbe potenziare le strutture esistente invece se ne creano di parelle direttamente dipendenti dalla Presidenza del Consiglio e si potenziano sempre di più. Quello che si avanza è un modello di governo centralista fondato sul riduzionismo istruttorio in deroga alle principali norme ambientali comprese quelle di derivazione comunitaria (ne ho tratta da ultimo QUI).

Di seguito gli ultimi tre esempi:

1. la rimozione del ruolo delle Soprintendenze Regionali nei progetti di attuazione del PNRR

2. estensione ruolo Soprintendenza speciale alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio per le opere del Piano Nazione Integrato Energia e Clima

3. altre esclusioni della normativa sul paesaggio dagli impianti di telefonia mobile

 

 

ATTUAZIONE PNRR E RIMOZIONE RUOLO SOPRINTENDENZE REGIONALI

L’articolo 36 del Decreto Legge 36/2022 convertito nella legge 79/2022 (QUI) modifica l’articolo 14 della legge 108/2021 (QUI) prevedendo interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale,  edifici e aree naturali, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli interventi sono quelli previsti per complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026 (vedi lettera d) comma 2 articolo 1 legge 101/2022 (QUI)

 

 

ESTENSIONE POTERI SOPRINTENDENZA SPECIALE PNRR

L’articolo 36 della legge 79/2022 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 36/2022 prevede che la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (QUI), esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti  dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due   uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale

oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La   Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione   del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

 

 

ESCLUSIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IMPIANTI TELEFONIA MOBILE TEMPORANEI

L’articolo 30-bis della legge 91/2022 (QUI)ha modificato l’articolo 47 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevedendo che gli impianti temporanei di telefonia mobile rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

L’esclusione lascia troppi margini interpretativi ponendosi in potenziale contrasto con un indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rapporto tra opere temporanee e autorizzazione paesaggistica. Infatti andava chiarito meglio cosa si intende per impianti di telefonia mobile temporanei se riferiti ad un uso molto limitato nel tempo e non reiterabile. Il Consiglio di Stato con sentenza 4096/2021 ha avuto modo di affermare che i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale.

 

 

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