sabato 6 agosto 2022

Consiglio di Stato industria insalubre incompatibile con aree limitrofe anche a piccoli centri residenziali

Il Consiglio di Stato n° 6907 del 4 agosto 2022 (QUI) si è pronunciato sulle condizioni di compatibilità della presenza di un’industria insalubre con le vicinanze di una zona residenziale.

Il caso trattato da questa sentenza (che peraltro conferma un indirizzo precedente abbastanza univoco vedi una rassegna QUI) è interessante perché dimostra due cose che purtroppo spesso nelle vertenze che seguo non vedo applicate da parte delle autorità competenti:

1. le industrie insalubri devono stare lontane da zone residenziali anche limitate

2. è fondamentale il ruolo dei Sindaci e delle ASL nell’esprimersi in sede di conferenze dei servizi e procedimenti autorizzatori sulla compatibilità urbanistica e sanitaria di determinate installazioni.

Ma vediamo cosa dice questa sentenza... 

 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E CONTENUTO DELLA DECISIONE DEL COMUNE IMPUGNATA SIA IN PRIMO CHE SECONDO GRADO

L’appellante era già ricorsa al T.a.r. della Toscana  affermando di essere proprietaria dal 2004 di un terreno con fabbricati inserito in un’area classificata del vigente PRG come zona industriale D1. L’articolo 30 delle NTA del PRG vigente nel Comune territorialmente competente prevede, in tale zona, la destinazione a impianti artigianali e industriali.  Nel luglio del 2004 la società aveva presentato alla Provincia di Arezzo richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, intendendo realizzare sul terreno summenzionato un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo,

In una prima fase il Comune aveva notificato all’azienda comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell’articolo 10- bis [NOTA 1] della legge n. 241 del 1990 (QUI), nella quale veniva richiamato un parere espresso dall’autorità sanitaria (Usl n. 8 di Arezzo), di contenuto non favorevole, in quanto l’attività da svolgere nell’impianto non sarebbe stata compatibile con gli insediamenti civili e commerciali già presenti nell’area

Infine nonostante la documentazione presentata ad integrazione da parte dell’azienda il procedimento per l’autorizzazione delle emissioni in atmosfera in sede di Conferenza di servizi, vedeva la conferma da parte del Comune del proprio  parere negativo, sulla base dei pareri già espressi dall’Usl e dall’A.r.p.a.t.

Inoltre nel suo parere negativo il Comune richiamava, altresì, il parere A.r.p.a.t. del 3 gennaio 2006, nella parte in cui esso faceva riferimento alla previsione del Piano di classificazione acustica, entrato in vigore il 7 aprile 2005, nel quale l’area industriale di cui trattasi era stata collocata in classe terza; pur osservando che in tale classe non sono previsti impianti industriali, l’Agenzia ammetteva la possibilità per l’Amministrazione di autorizzare l’impianto ma solo riclassificando l’area (come classe quinta).

Infine sulla base di quanto si perveniva quindi il conseguente diniego del permesso di costruire, che il Comune basava sull’esito della Conferenza dei servizi del 31 gennaio 2007.

 

 

MOTIVI DI CONTESTAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA TITOLARE DELLA INDUSTRIA INSALUBRE

IL TAR dopo il ricorso dell’azienda confermava la decisione del Comune e la fondatezza dei parere negativi di Arpat e soprattutto ASL

L’azienda contestava quanto sopra appellandosi al Consiglio di Stato affermando in sintesi quanto segue:

L’Azienda sanitaria si sarebbe poi limitata a fare riferimento agli insediamenti civili nelle vicinanze e avrebbe quindi espresso, secondo l’appellante, considerazioni di natura urbanistica che esulano dalla sua competenza. In sede di Conferenza di servizi, inoltre, non sarebbe stata svolta alcuna ulteriore istruttoria. Il parere della A.s.l., circa l’incompatibilità dell’impianto con gli insediamenti civili e commerciali già presenti, sarebbe del tutto immotivato e, in ogni caso, non terrebbe conto dello studio di impatto acustico successivamente presentato dalla società. La motivazione non potrebbe rinvenirsi neanche nei pareri delle divisioni interne dell’Azienda sanitaria, peraltro solo genericamente richiamati e di cui non sono stati nemmeno forniti gli estremi.”

 

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato con la sentenza qui esaminata confermava la sentenza del TAR e respingeva l’appello della azienda che chiedeva l’autorizzazione a realizzare l’industria insalubre nell’area in questione.

Secondo il Consiglio di Stato l’impianto oggetto del contendere è una industria insalubre di prima classe così classificata dal D. M. 5 settembre 1994, parte B (QUI), e, in quanto tale, secondo l’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934 (QUI), deve essere “isolata nelle campagne e tenuta lontano dalle abitazioni”. La norma è tutt'ora in vigore nonostante qualche Sindaco smemorato!

Sempre secondo il Consiglio di Stato è altresì incontestato:

- che l’area scelta per la localizzazione dell’impianto sia immediatamente limitrofa al piccolo centro abitato di San Lorenzo, circondato prevalentemente da zone agricole collinari;

- che nel Piano di classificazione acustica comunale tale zona ricada nella classe terza in cui non possono essere realizzati impianti industriali.

Tali dati obiettivi consentono di inquadrare e apprezzare correttamente il contenuto dei pareri resi dall’A.r.p.a.t. e dall’Azienda U.s.l. competente.

 

In particolare relativamente agli aspetti di impatto acustico

In tema di pianificazione acustica del territorio, l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, senza necessità di dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base del relativo strumento di programmazione.

Nel caso di specie, la prossimità di insediamenti civili e commerciali risulta ragione sufficiente a giustificare l’inserimento dell’area in classe terza, nella quale gli insediamenti industriali non sono possibili.

Né la mera previsione di cui all’articolo 30 delle NTA del PRG - che, per le sottozone D1 prevede la destinazione «impianti artigianali e industriali» - avrebbe potuto, di per sé, impedire al Comune di adottare la classificazione acustica oggetto di contestazione.

Come sottolineato dal primo giudice, non è infatti richiesta “una perfetta corrispondenza tra la classificazione acustica del territorio e la pianificazione urbanistica, tenuto conto della diversa funzione delle due tipologie di pianificazione”.

 



[NOTA 1]1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della   formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.”

 

Nessun commento:

Posta un commento