mercoledì 31 agosto 2022

Inchiesta sui rumori dal porto spezzino: sul penale deciderà la magistratura ma le responsabilità politiche e amministrative sono chiare dal 2006

Considero l'inchiesta penale aperta, vedi a fianco titolo del quotidiano La Nazione di oggi, un fatto positivo su cui insieme con l'avvocato Antonini e l'Ingegnere Gasparini abbiamo intensamente lavorato in questi mesi. 

Ovviamente affermo questo nel massimo rispetto della autonomia della Procura.  
Ma se la vicenda penale farà il suo corso come previsto dalle leggi vigenti,  la vicenda delle emissioni rumorose del porto di Spezia è frutto di una totale mancanza di iniziativa amministrativa di tutte le amministrazioni pubbliche competenti in questi anni diciamo fin dalla fine degli anni 90 ma soprattutto dopo il 2006 anno di approvazione del vigente Piano Regolatore Portuale.

Sulle omissioni penali deciderà la magistratura come è giusto che sia ma sotto il profilo delle omissioni politiche e amministrative a mio avviso le responsabilità di questi anni sono chiarissime.

La mia non è una affermazione generica ma si fonda su atti e norme non rispettate ad oggi da nessuno dei responsabili a cominciare da Autorità di Sistema Portuale, Comune e Regione. Vediamo perché…


LA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI VIA AL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL 2006

In primo luogo le omissioni principali nascono dalla barriera antirumore, presentata come fascia di rispetto, e per altro ancora neppure conclusa.

La logica resta quella di continuare ad affrontare le problematiche emissive da attività portuale a “pezzi e bocconi” ma soprattutto senza tener conto di quanto a suo tempo venne analizzato dalla stessa Commissione del Ministero dell’Ambiente che con apposito parere inquadrò anche le problematiche del rumore dal porto che poi sono state recepite nel Decreto Ministero Ambiente 13 aprile 2006 n° 317 che approvò la Valutazione di Impatto Ambientale del Piano Regionale del Porto.

Ora vi invito a leggere, senza alcun commento da parte mia, quanto scriveva la Commissione VIA del Ministero del’Ambiente. Quanto sotto riportato dimostra la palese rimozione delle problematiche emerse in quel documento (tradotto lo ricordo in un decreto ministeriale quindi avente forza cogente di legge) . Come dire non c’è bisogno di aggiungere altro perché qui non si tratta di essere contro il porto ma di applicare correttamente gli stessi atti relativi alla procedura di valutazione, adozione, approvazione del Piano Regolatore del Porto a suo tempo approvato!

Quello che segue (in corsivo) è lo stralcio del Parere della Commissione VIA relativamente alle problematiche delle emissioni rumorose da attività portuale (ambiti 5 e 6 del Piano regolatore del porto), vi invito in particolare a valutare le parti sottolineate:

“ -  la stima dei livelli post-operam di una realtà portuale come La Spezia costituisce un problema di estrema complessità la cui definizione dovrebbe essere affrontata con la caratterizzazione sperimentale delle sorgenti di rumore attuali al fine di introdurre nelle scenario futuro

-  le variazioni localizzative gli interventi previsti dal PRP sono prevalentemente associati ad un aumento del carico di rumore,

-  in  analogia all’inquinamento atmosferico, anche per il rumore le maggiori problematiche associate alle previsioni del PRP della Spezia sono localizzate nell’ambito 6 del Porto Commerciale dove  la  specializzazione funzionale determinerà una maggiore concentrazione del carico di rumore in un’area antistante al centro abitato in cui prevalgono funzioni residenziali;

-  il PRP di La Spezia fornisce l’occasione di riorganizzare funzionalmente le attività caratterizzate da emissioni acustiche significative o disturbanti, di introdurre opportune accortezze gestionali preventive e azioni di mitigazione finali.

-  gli  interventi di insonorizzazione nell’area portuale  hanno efficacia limitata ad alcune categorie di emissioni (impianti di  ventilazione, impianti fissi, ecc.) mentre diventa difficile, se non impossibile, pensare di ridurre: le emissioni di rumore determinate dai mezzi adibiti alla movimentazione dei  container, le emissioni di rumore delle  gru e delle navi  ormeggiate in banchina; a tal fina sarà determinante un assiduo controllo da parte dell’AP;

-  l’impatto acustico può  essere riqualificato solo  nel lungo periodo mediante il rinnovamento tecnologico degli impianti, macchine o attrezzature optando per tecnologie caratterizzate da minime emissioni di rumore ovvero con l’adozione di specifiche azioni di mitigazioni locale su impianti o fasi di attività suscettibili di  confinare le sorgenti di rumore;

- si dovrà procedere ad un monitoraggio in continuo in accordo con l’ARPAL- prima, durante e nella fase di attuazione del Piano- per l’individuazione dei livelli sonori immessi in corrispondenza dei ricettori più prossimi allo svolgimento delle attività portuali più impattanti  per definire i possibili interventi anche passivi di mitigazione sui singoli ricettori sensibili;

-  secondo lo Studio di Impatto Ambientale (che ha accompagnato il PRP del 2006 ndr), una parte rilevante del disturbo è originata, oltre che dall’attività portuale vera e propria ,anche  da comportamenti degli operatori generalmente poco attenti a considerare la propria attività in termini di effetti ambientali;

-  per tale aspetto l‘AP è dotata di poteri decisionali e prescrittivi in grado di contribuire in modo decisivo al contenimento dell’impatto da rumore, sia agendo dall’interno del porto con “aggiustamenti” giornalieri rispetto alle modalità di conduzione delle attività, sia con interventi di indirizzo rispetto ai comportamenti degli operatori;

-  l’attenuazione dell’impatto acustico è stata così concepita: con l’ampliamento della fascia di rispetto con allontanamento delle attività rispetto alla zona urbana ed il trattamento della fascia di rispetto con movimento di barriere di protezione di natura composita;

-  la  prevista fascia di rispetto cuscinetto, per determinare un’efficace difesa dell’area, dovrebbe necessariamente assumere altezze fisiche ragguardevoli  di difficile realizzazione affinché il cono d’ombra acustica possa determinare una perdita di inserzione significativa ai piani alti degli edifici più prossimi al porto;

-  per i ricettori più sensibili, da individuare attraverso un campagna di indagini estesa alle aree urbane più prossime agli ambiti dove maggiori sono i fattori di emissione acustica ,dovranno adottarsi da parte dell’Autorità Portuale impianti passivi   di mitigazione;

-  a tal fine viene proposta  nel PRP la creazione di una fascia di rispetto nel Comune della Spezia, prevedendo la realizzazione di spazi verdi e di "riambientalizzazione",  nonché strutture fonoassorbenti, di ulteriore compatibilizzazione del rapporto città – porto,. cioè di un segmento di "spazio pubblico" per mezzo del quale risolvere in maniera integrata il disegno della recinzione doganale, le barriere antirumore, l’arredo urbano, la continuità pedonale degli spostamenti urbani, la circolazione perimetrale al porto e la sosta delle auto, la vivibilità dei luoghi;

 

QUESTA E' LA FASCIA DI RISPETTO CHE DEVE ESSERE REALIZZATA DAVANTI AL PORTO DI SPEZIA...

Secondo il giudizio di VIA del Ministero dell'Ambiente la fascia di rispetto finalizzata a compatibilizzare il porto con l'area urbana della città deve essere così: "... Creazione di una fascia di rispetto da progettare in forma cooperativa (Comuni e Autorità Portuale certamente, è auspicabile la presenza anche di altri soggetti pubblici e non);detto progetto dovrebbe abbracciare l’intero fronte d’acqua e qualificarsi delle specificità ambientali e dell’urbanizzazione che incontra: dai paesaggi di roccia di Porto Venere, quindi pontili, pedane; al paesaggio urbano di La Spezia nella parte centrale e semi-centrale della città, quindi al paesaggio frammisto, di tipo per urbano, del resto della città di Spezia verso Lerici è […] prevedendo la realizzazione di spazi verdi e di "riambientalizzazione", nonché strutture fonoassorbenti, di ulteriore compatibilizzazione del rapporto città – porto, cioè di un segmento di "spazio pubblico" per mezzo del quale risolvere in maniera integrata il disegno della recinzione doganale, le barriere antirumore, l’arredo urbano, la continuità pedonale degli spostamenti urbani, la circolazione perimetrale al porto e la sosta delle auto, la vivibilità dei luoghi”.

Sono passati quasi 17 anni da queste prescrizioni! 

 

LA QUESTIONE DEL DANNO SANITARIO DA RUMORE: COME VALUTARLO ANCHE IN TERMINI NORMATIVI

L’ordinanza del GIP che ha portato ad aprire ora una inchiesta per omissioni d'atti di ufficio e inquinamento ambientale faceva riferimento: “… si ritiene che di fronte ad una situazione di costante pregiudizio della salute dei cittadini che vivono nelle abitazioni poste a pochi metri dal porto…”.  Ora, oltre alle numerose pubblicazioni scientifiche in materia di danno da rumore, abbiamo anche una normativa di derivazione comunitaria che può aiutare a dimostrare l’impatto sulla salute pubblica delle emissioni rumorose.

Si tratta della La Direttiva (UE) n° 367 del 2020 (QUI - rettificata QUI) della Commissione del 4 marzo 2020 modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (QUI).  Si tratta del’allegato che definisce i metodi per determinare gli effetti nocivi del rumore nell’ambiente esterno. Uno strumento utile, ora normato da una direttiva comunitaria che dovrà essere recepita entro il 31/12/2021, per imporre prescrizioni alle emissioni rumorose una volta dimostrato specificamente il danno alla salute anche solo potenziale delle stesse.  

Rispetto al testo precedente dell’allegato III sono valutati: la cardiopatia ischemica, il fastidio [NOTA 1] forte, il disturbo del sonno.

L’esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere confrontati per determinare l’importanza relativa di ciascun rumore.
Gli effetti nocivi sono calcolati mediante formule riportate nella nuova versione dell’allegato distinguendo:
1. rischio relativo: che consiste nella probabilità che un effetto per la salute si verifichi in date condizioni
2. rischio assoluto: è la probabilità che si verifichi un evento in un gruppo di persone rispetto ad un altro gruppo in condizioni o ambienti diversi

 

 

LA QUESTIONE DELLA NUOVA ZOONIZZAZIONE ACUSTICA

La relazione di PG, predisposta per la Procura nella inchiesta che ha portato alla ordinanza del GIP ed ora alla apertura del fascicolo per reati di omissioni atti di ufficio e inquinamento ambientale, ricorda che il Comune è intenzionato a sostituire la zoonizzazione acustica del 1999 con una nuova e relativo Piano di Risanamento Acustico.

Ma il vero nodo è come verrà interpretata la vigente normativa nazionale in rapporto a quella regionale in materia. Se si mantenesse la impostazione attuale non cambierebbe nulla anche con una eventuale nuova zoonizzazione tanto più in assenza di una specifica regolamentazione nazionale del rumore da attività portuale ad oggi mai attuata.

Comunque la nuova zoonizzazione proposta dal Comune prevede, in modo inaccettabile per salute pubblica, la zona residenziale est della città in parte (marina del Canaletto (lato mare rispetto a viale San Bartolomeo) in classe V come fosse zona industriale e per il resto in classe IV come fosse solo area portuale e non solo residenziale come invece è.

Come si vede nella tabella di seguito riprodotta i porti sono inseriti in classe IV. Da un lato questo comporta la applicazione di limiti di emissioni rumorose più bassi da rispettare ma allo stesso tempo così si rimuove che nella classe IV rientrano anche le aree urbane con alta densità di popolazione.

 

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 DPCM 1/3/1991 e s.m.i.)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Questo comporta che, rimanendo nel quadro della vigente normativa la collocazione dei porti italiani spesso comporta che la classificazione acustica del territorio comunale veda in sequenza le aree portuali e retroportuali nelle classi 4, 5, 6 in poche decine o centinaia di metri tra la classe 6 e la classe 4.

Quanto sopra, considerate le caratteristiche delle emissioni rumorose da attività portuale, e soprattutto la vicinanza di gran parte dei porti italiani a grossi centri abitati, comporta che la attuale classificazione non permette di realizzare delle fasce di rispetto di tutela per i residenti adeguate non tanto al rispetto dei limiti di immissione ed emissioni acustica ma anche sul disturbo della quiete pubblica ma anche al concetto di fastidio ex lettera  h) comma 1 articolo 2 del DLgs 194 del 2005, secondo cui per «fastidio» si intende  la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e  di  simulazioni,  il  rumore risulta sgradevole a una comunità di persone.

Si tratta quindi di definire con apposito regolamento ministeriale delle fasce di rispetto secondo il principio del fastidio soprattutto per i porti vicini a grossi centri urbani, in Liguria tutti.  

 

  

CONCLUSIONI SULLE RESPONSABILITA'

Ecco dopo aver letto quanto sopra emergono due domande alle quali la nuova inchiesta indicata alla Procura dal GIP dovrà rispondere:

1. L’Autorità di Sistema Portuale ha tenuto conto ad oggi di quanto sopra scritto dal Ministero dell’Ambiente?

2. Le altre Autorità interessate (Comune e Regione in primis) hanno fatto qualcosa per imporre il rispetto del Parere della Commissione VIA sopra riportato, ad esempio (vedi Sindaco) usando i suoi poteri di massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale ?

 

In particolare le responsabilità rimosse del Ministero dell’Ambiente ed ora del Ministero della Transizione Ecologica

I Ministri dell'Ambiente che si sono avvicendati in questi anni perché non hanno verificato il rispetto delle prescrizioni di VIA rilasciate dal dicastero di cui erano responsabili? Perché  i Ministri non hanno dato attuazione a quanto previsto dalla legge quadro sul rumore del 1995 che all'articolo 11 prevede specifici regolamenti per disciplinare il rumore da traffico marittimo?

Vedi da ultimo la risposta del neo Ministero della Transizione Ecologica ai comitati dei cittadini della zona portuale (vedi il testo completo QUI) secondo la quale sul rumore da attività portuale a Spezia, ex comma 2 articolo 14 legge 447/1995, le competenze del controllo sul rumore sono del Comune. Grazie per l'informazione!

Voglio contraccambiare questa dotta informazione con un’altra informazione che invio al Ministro:

1. il comma 1 articolo 11 legge 447/1995 secondo il quale il Ministro della Transizione Ecologica deve regolamentare tra l'altro le emissioni acustiche originate dal traffico marittimo

2. la lettera c) comma 1 articolo 3 della legge 447/1995 per cui è compito del Ministero della Transizione Ecologica la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto

Voglio prima di tutto ricordare che la norma del punto 1 è stata introdotta nella prima versione della legge 447/1995 e affermava che entro il 1996 detto regolamento doveva essere approvato. Poi le solite lobby hanno eliminato il riferimento temporale per cui questo regolamento ad oggi è rimasto lettera morta.

Proprio quanto previsto dal punto 2, se letto con il punto1 fa capire quanto sarebbe importante che il Ministero dell’Ambiente prima e il Ministero della Transizione Ecologica ora approvassero detto regolamento. Perché?

La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata dagli specifici regolamenti di esecuzione ai sensi dell’art.11 della L.447/95, tali infrastrutture non sono soggette, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, a limiti di emissione, di immissione ed ai valori di attenzione previsti dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.” Inoltre l’art. 4, di tale decreto, sancisce, che anche i valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.

Per i porti il decreto attuativo che prevede opportune fasce di pertinenza è l’unico che non è ancora stato emanato, pertanto esiste gran confusione, in quanto i limiti risultano spesso aggirati per l’esistenza di classificazioni acustiche non adeguate alla reale attività che si svolge in porto, sia per il più che probabile superamento del criterio differenziale nelle abitazioni prospicienti gli approdi.

 

Ho spiegato più approfonditamente quanto sopra QUI



[NOTA 1] c) «fastidio», la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;” (articolo 3 Direttiva 2002/49/CE)

 



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