Come spiego sinteticamente, nell'articolo della Nazione pubblicato a fianco, non
si tratta di essere pro o contro i porti.
Questa è una stronzata
propagandistica che tiene insieme un ambientalismo ideologico, peraltro a me
sconosciuto, con operatori portuali egoisti che trattano il territorio come fosse di
loro proprietà e non concessionato dallo Stato.
Occorre quindi regolamentare le modalità di monitoraggio, i limiti di emissione rumorose e una adeguata zoonizzazione delle aree portuali in
rapporto alle confinanti aree residenziali. Sia chiaro questo non lo scrivo e penso io lo dice la
legge come riporto di seguito.
LE CARATTERISTICHE DELLE
EMISSIONI RUMOROSE DAI PORTI
Le
Fonti di rumore nei porti (come confermano le indagini del sistema Arpa) sono
molteplici e questo spiega la difficoltà a misurare e valutare l’impatto
acustico dalle attività portuali: i motori delle navi (compresi gli impianti di
ventilazione) durante la fase di ricovero ai moli, gli altoparlanti per le
segnalazioni connesse alle operazioni di imbarco-sbarco dei passeggeri del
terminal traghetti e turistico, la movimentazione di auto rimorchi e mezzi
operativi di trasbordo container, movimentazione di container con particolare
riferimento agli urti durante il posizionamento, i dispositivi di segnalazione
acustica delle gru e dei mezzi operativi e le operazioni di picchettaggio degli
scafi nei bacini di carenaggio e non.
Questo
comporta che, a seconda della attività prevalente nei porti in rapporto alla
zona residenziale contermine, la percezione del rumore cambia ma cambia anche
la fonte che lo produce.
LE NORME
INATTUATE PER REGOLAMENTARE SPECIFICAMENTE LE EMISSIONI DA ATTIVITÀ PORTUALE
La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è
disciplinata dagli specifici regolamenti di esecuzione ai sensi dell’art.11
della L.447/95, tali infrastrutture non sono soggette, all’interno delle
rispettive fasce di pertinenza, a limiti di emissione, di immissione ed ai
valori di attenzione previsti dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore.” Inoltre l’art. 4, di tale decreto,
sancisce, che anche i valori limite differenziali di immissione non si
applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime.
Per i porti il decreto attuativo che prevede
opportune fasce di pertinenza è l’unico che non è ancora stato emanato,
pertanto esiste gran confusione, in quanto i limiti risultano spesso aggirati per
l’esistenza di classificazioni acustiche non adeguate alla reale attività che
si svolge in porto in , sia per il più che probabile superamento del criterio
differenziale nelle abitazioni prospicienti gli approdi.
Vediamo la normativa di riferimento che rimanda a regolamenti specifici sulla tutela dall’inquinamento acustico prodotto dai porti:
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge
quadro sull'inquinamento acustico: Articolo
11 [NOTA 1].
Regolamenti di esecuzione
« 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici. »
« 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici. »
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14/11/1997 determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore : Articolo 5: Infrastrutture dei trasporti
“1. I valori limite assoluti di immissione e
di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno
delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno
fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42: modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 11 della legge
26 ottobre 1995,
n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: “1.
Con uno o più
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,
di concerto con
i Ministri della
salute, delle infrastrutture e
dei trasporti, della
difesa, dei beni
e delle attività culturali e del
turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
adottati uno o più regolamenti, distinti per
sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
marittimo,… »
Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447
“1. All'articolo 8 della legge
26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 é aggiunto il
seguente: «2-bis. La valutazione di
impatto acustico di infrastrutture di trasporto
lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione,
dei casi di pluralità di infrastrutture che
concorrono all'immissione di rumore,
secondo quanto previsto
dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo [NOTA 2].; “
LA QUESTIONE DELLA ZOONIZZAZIONE
ACUSTICA DELLE AREE PORTUALI
Come
si vede nella tabella di seguito riprodotta i porti sono inseriti in classe IV.
Da un lato questo comporta la applicazione di limiti di emissioni rumorose più
bassi da rispettare ma allo stesso tempo così si rimuove che nella classe IV
rientrano anche le aree urbane con alta densità di popolazione.
Questo
comporta che, rimanendo nel quadro della vigente normativa la collocazione dei
porti italiani spesso comporta che la classificazione acustica del territorio comunale veda in sequenza
le aree portuali e retroportuali nelle classi 4, 5, 6 in poche decine o centinaia di metri tra la
classe 6 e la classe 4.
Quanto
sopra, considerate le caratteristiche delle emissioni rumorose da attività
portuale, e soprattutto la vicinanza di gran parte dei porti italiani a grossi
centri abitati, comporta che la attuale classificazione non permette di
realizzare delle fasce di rispetto di tutela per i residenti adeguate non tanto
al rispetto dei limiti di immissione ed emissioni acustica ma anche sul
disturbo della quiete pubblica ma anche al concetto di fastidio ex lettera h) comma 1
articolo 2 del DLgs 194 del 2005, secondo cui per «fastidio» si intende la misura in cui, sulla base di indagini sul
campo e di simulazioni,
il rumore risulta sgradevole a
una comunità di persone.
Si tratta quindi di definire con
apposito regolamento ministeriale delle fasce di rispetto secondo il principio
del fastidio soprattutto per i porti
vicini a grossi centri urbani, in Liguria tutti.
Tutto
questo trova riscontro negli indirizzi della giurisprudenza amministrativa. Si
vedano le seguenti sentenze che riporto a titolo esemplificativo:
TAR Lombardia sez. III 29/12/1997 n. 2235 un corretto procedimento di
azzonamento acustico deve necessariamente muovere dalla considerazione che sia
la qualificazione, sia il dimensionamento delle zone in cui il territorio viene
suddiviso sono condizionati in misura determinante dalla tipologia delle
sorgenti sonore presenti nelle zone stesse, dai livelli di rumore prodotti da
quelle e quindi anche dallo spazio occorrente per garantire un adeguato
abbattimento.
Questo
ultimo criterio, relativo allo spazio , e cioè alla distanza che deve esistere
tra le diverse tipologie di emissione è un criterio interessante. Per la prima
volta si tiene conto di un elemento tipico dell’inquinamento acustico, e cioè
del suo essere etereo, caratteristica questa che non permette di renderlo
effettivamente limitabile nell’ambito di una determinata zona.
Ciò
sia per i limiti degli interventi di riduzione sia per le diversità standard di
emissione permessi a seconda dei
diversi usi dell’area.
Di
conseguenza se in una zona prevalentemente industriale è permessa una certa emissione, questa
emissione anche se in termini residuali non potrà non incidere sull’area
limitrofa.
Ecco
dunque che il giudice amministrativo opportunamente dichiara che non può
ritenersi ragionevole perché non fondato
su una realistica rappresentazione
della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità
di aree aventi classificazioni non
progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di
5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più
elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un
effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine.
TAR Lombardia Brescia 27/5/2003
n. 751 : “L’azzonamento acustico del territorio deve
essere condizionato dalla tipologia delle sorgenti sonore presenti, dai livelli
di rumore prodotti e dallo spazio occorrente per garantirne un adeguato
abbattimento”. In particolare secondo il TAR la zoonizzazione da parte del Comune deve
prevedere una gradualità nel succedersi delle varie zone omogenee che
garantisca un reale abbattimento delle emissioni sonore evitando al contempo un
contatto diretto tra aree di diversi livelli di immissioni . In questo senso si
vedano anche TAR Toscana 2454/2003 e Lombardia – sez. Brescia 950/1998.
(articolo così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2017)
5. In deroga a quanto previsto
ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso
di superamento dei valori di cui ai regolamenti di
esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e
presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo
le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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