mercoledì 26 dicembre 2018

La valutazione di danno sanitario sulle centrali in dismissione e la Avvocatura della UE

Il recente ordine del giorno  votato dalla sola maggioranza del Consiglio Comunale spezzino (vedi QUI) non ha accettato la richiesta di prevedere una valutazione di danno sanitario prodotto dalla centrale a carbone, firmata Enel, ad oggi e, come minimo fino al 2021 (data di dismissione annunciata da Enel ma non prevista dalla legge vigente).
La stessa posizione è stata affermata dall’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria, in relazione alla centrale Enel di Genova,  secondo l'assessore la valutazione di danno sanitario è inutile perché la centrale ormai è chiusa.  Il Comune spezzino ne ha fatto una questione di soldi: la valutazione di danno sanitario costa troppo! Si riferiscono forse ai soldi che l’Amministrazione precedente aveva tolto dalla Convenzione Enel-Comune per utilizzarli sul progetto di rifacimento di Piazza Verdi e non per avviare indagini sanitarie sull’impatto della centrale come tale Convenzione invece prevedeva.

Intanto va spiegato,  a questi amministratori regionali e comunali, che una cosa è la valutazione di danno sanitario altra cosa è la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.

In realtà trattasi di due strumenti di valutazione distinti che solo, per ignoranza o malafede si tende a confondere. In particolare quello che occorrerebbe nel caso della Centrale Enel spezzina sono:   
1.uno studio sul danno sanitario prodotto dalla centrale in questi anni attraverso ad esempio la metodologia del monitoraggio ambientale su indicatori di interesse sanitario ( si veda in questo senso il caso di Vado Ligure) , magari evitando i limiti del Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 che disciplina la valutazione del danno sanitario in relazione alle procedure di rilascio dell’AIA alle installazioni commissariate come nel caso dell’Ilva di Taranto (per un commento del decreto e i suoi limiti vedi QUI).
2. una valutazione di impatto sanitario (VIIAS) sugli scenari possibili di utilizzo futuro dell’area della centrale  tenuto conto delle altre fonti inquinanti esistenti (traffico, porto, cantieri navali etc.)

Il primo servirebbe non solo per capire il livello di danno sanitario prodotto dalla realizzazione della centrale in poi ma anche eventualmente fornire alla Amministrazione Comunale le motivazioni tecnico scientifiche: per imporre ulteriori prescrizioni di funzionamento della centrale da qui al 2021, ma anche la richiesta di chiusura della centrale anticipata e addirittura (se dovesse succedere) impedire la proroga della centrale spezzina oltre la data del 2021 , quanto meno fino al 2029 data di scadenza della autorizzazione integrata ambientale vigente.

Il secondo strumento (VIIAS) consentirebbe di introdurre nella discussione sul futuro dell’area (una volta dismessa la centrale) il parametro salute per farlo pesare sulle scelte definitive cosa mai fatta nel nostro territorio e che continua a non essere fatto come dimostra la vicenda attuale dell’attuazione del piano regolatore del porto.


LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATURA UE
In data 29 novembre 2018 (causa C411/17: per il testo completo vedi QUI) l’Avvocatura Generale della UE nelle sue conclusioni in una causa riguardante una caso nel Belgio, ha formulato un importante principio innovativo in materia di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale di impianti soggetti a proroga della loro durata. In particolare l’Avvocatura UE si è pronunciata  in relazione alla seguente domanda pregiudiziale (QUI): se la decisione del Governo Belga di prorogare la durata di una centrale nucleare oltre i limiti precedentemente stabiliti debba o meno essere sottoposta a VIA.
Secondo l’Avvocatura UE la nozione di progetto ai sensi della Direttiva UE sulla VIA, al contrario di quanto dichiarato finora dalla giurisprudenza, include la proroga  del periodo di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare ( ma il principio ovviamente vale anche se si trattasse di una centrale a carbone, a olio o a gas). Secondo l’Avvocatura UE il prolungamento dell’esercizio di un impianto può chiaramente avere un impatto significativo sull’ambiente, non solo a causa del proseguimento dell’esercizio, bensì anche a causa di un mutamento delle condizioni ambientali nelle zone circostanti. Possono inoltre sussistere, al momento della decisione sul prolungamento, nuove conoscenze scientifiche.


CONCLUSIONI
L’indirizzo innovativo proposto dall’Avvocatura UE parla anche al caso della centrale spezzina ma anche di altre centrali con siti in dismissione in Italia. Infatti:
1.la centrale di Spezia non ha mai avuto una VIA  non solo quando fu realizzata (allora la Direttiva VIA non c’era) ma anche quando è stata ristrutturata con nuove autorizzazioni (nel 1994 e nel 2013) e qui la Direttiva VIA c’era e andava applicata anche come VIA ex post, come peraltro confermano le conclusioni [NOTA 1] dell’Avvocatura UE nella causa qui riportata.
2. la  VIA deve essere integrata con una valutazione del rischio sanitario prodotto dal progetto (come prevedono le diverse versioni della Direttiva UE sulla VIA succedutesi in questi anni
3. la centrale spezzina sta funzionando ad oggi sempre  senza una VIA e senza una valutazione del rischio sanitario prodotto e producibile tutt’ora.

Ora se , come risulta per interpretazione dalle stesse conclusioni dell’Avvocatura UE [NOTA 2], la centrale chiuderà nel 2021 una nuova VIA non sarà necessaria ma è altrettanto certo che fino ad oggi la centrale ha funzionato senza una valutazione dell’impatto sia ambientale che sanitario questo nonostante, come affermato dalla Avvocatura UE nella causa qui riportata, la proroga del funzionamento della centrale sia coincisa con un mutamento del quadro ambientale del territorio circostante (nuove fonti inquinanti) così come siano maturate nuove conoscenze scientifiche su come valutare il danno  sanitario da attività inquinanti come pure il modo di misurare e monitorare le emissioni inquinanti.

Per questi motivi le conclusioni della Avvocatura UE dimostrano al di la dei formalismi di legge la necessità quanto meno di applicare a casi come quello spezzino una valutazione di danno sanitario che compensi le mancate valutazioni del passato in un quadro di proroga della autorizzazione vigente.

Lo capiranno i nostri Amministratori Locali e Regionali?




I giudici nazionali possono eccezionalmente mantenere provvisoriamente gli effetti di una decisione adottata in violazione di un obbligo di diritto dell’Unione di effettuare una valutazione ambientale nella misura in cui
–        tale decisione venga regolarizzata a posteriori il prima possibile tramite la sanatoria del vizio procedurale;”

L’Avvocatura UE sostiene che la VIA ex post non è applicabile se intervengano fatti che la rendano inutile come appunto nel caso spezzino la chiusura della centrale nel 2021 quindi entro tre anni da oggi.

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