Il
recente ordine del giorno votato dalla
sola maggioranza del Consiglio Comunale spezzino (vedi QUI)
non ha accettato la richiesta di prevedere una valutazione di danno sanitario
prodotto dalla centrale a carbone, firmata Enel, ad oggi e, come minimo fino al
2021 (data di dismissione annunciata da Enel ma non prevista dalla legge
vigente).
La
stessa posizione è stata affermata dall’Assessore all’Ambiente della Regione
Liguria, in relazione alla centrale Enel di Genova, secondo l'assessore la valutazione di danno
sanitario è inutile perché la centrale ormai è chiusa. Il Comune spezzino ne ha fatto una questione
di soldi: la valutazione di danno sanitario costa troppo! Si riferiscono forse ai soldi che l’Amministrazione
precedente aveva tolto dalla Convenzione Enel-Comune per utilizzarli sul
progetto di rifacimento di Piazza Verdi e non per avviare indagini sanitarie sull’impatto della centrale come tale Convenzione invece prevedeva.
Intanto
va spiegato, a questi amministratori
regionali e comunali, che una cosa è la valutazione di danno sanitario altra cosa
è la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.
In
realtà trattasi di due strumenti di valutazione distinti che solo, per
ignoranza o malafede si tende a confondere. In particolare quello che occorrerebbe
nel caso della Centrale Enel spezzina sono:
1.uno studio
sul danno sanitario prodotto dalla centrale in questi anni attraverso ad
esempio la metodologia del monitoraggio ambientale su indicatori di interesse
sanitario ( si veda in questo senso il caso di Vado Ligure) , magari evitando i
limiti del Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013 che disciplina la
valutazione del danno sanitario in relazione alle procedure di rilascio
dell’AIA alle installazioni commissariate come nel caso dell’Ilva di Taranto
(per un commento del decreto e i suoi limiti vedi QUI).
2. una valutazione
di impatto sanitario (VIIAS) sugli scenari possibili di utilizzo futuro
dell’area della centrale tenuto conto delle altre fonti inquinanti
esistenti (traffico, porto, cantieri navali etc.)
Il
primo servirebbe non solo per capire il livello di danno sanitario prodotto
dalla realizzazione della centrale in poi ma anche eventualmente fornire alla Amministrazione Comunale le motivazioni tecnico scientifiche: per imporre
ulteriori prescrizioni di funzionamento della centrale da qui al 2021, ma anche
la richiesta di chiusura della centrale anticipata e addirittura (se dovesse
succedere) impedire la proroga della centrale spezzina oltre la data del 2021 ,
quanto meno fino al 2029 data di scadenza della autorizzazione integrata
ambientale vigente.
Il
secondo strumento (VIIAS) consentirebbe di introdurre nella discussione sul futuro
dell’area (una volta dismessa la centrale) il parametro salute per farlo pesare
sulle scelte definitive cosa mai fatta nel nostro territorio e che continua a
non essere fatto come dimostra la vicenda attuale dell’attuazione del piano
regolatore del porto.
LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATURA
UE
In
data 29 novembre 2018 (causa C411/17: per il testo completo vedi QUI)
l’Avvocatura Generale della UE nelle sue conclusioni in una causa riguardante
una caso nel Belgio, ha formulato un importante principio innovativo in materia
di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale di impianti soggetti a
proroga della loro durata. In particolare l’Avvocatura UE si è pronunciata in relazione alla seguente domanda
pregiudiziale (QUI):
se la decisione del Governo Belga di prorogare la durata di una centrale nucleare
oltre i limiti precedentemente stabiliti debba o meno essere sottoposta a VIA.
Secondo l’Avvocatura
UE la nozione
di progetto ai sensi della Direttiva UE sulla VIA, al contrario di quanto dichiarato
finora dalla giurisprudenza, include la proroga del periodo di produzione industriale di
energia elettrica di una centrale nucleare ( ma il principio ovviamente vale
anche se si trattasse di una centrale a carbone, a olio o a gas). Secondo l’Avvocatura
UE il prolungamento
dell’esercizio di un impianto può chiaramente avere un impatto significativo
sull’ambiente, non solo a causa del proseguimento dell’esercizio, bensì anche a
causa di un mutamento delle condizioni ambientali nelle zone circostanti.
Possono inoltre sussistere, al momento della decisione sul prolungamento, nuove
conoscenze scientifiche.
CONCLUSIONI
L’indirizzo
innovativo proposto dall’Avvocatura UE parla anche al caso della centrale
spezzina ma anche di altre centrali con siti in dismissione in Italia. Infatti:
1.la
centrale di Spezia non ha mai avuto una VIA
non solo quando fu realizzata (allora la Direttiva VIA non c’era) ma
anche quando è stata ristrutturata con nuove autorizzazioni (nel 1994 e nel
2013) e qui la Direttiva VIA c’era e andava applicata anche come VIA ex post,
come peraltro confermano le conclusioni [NOTA 1] dell’Avvocatura
UE nella causa qui riportata.
2. la
VIA deve essere integrata con una
valutazione del rischio sanitario prodotto dal progetto (come prevedono le
diverse versioni della Direttiva UE sulla VIA succedutesi in questi anni
3. la
centrale spezzina sta funzionando ad oggi sempre senza una VIA e senza una valutazione del
rischio sanitario prodotto e producibile tutt’ora.
Ora se
, come risulta per interpretazione dalle stesse conclusioni dell’Avvocatura UE [NOTA 2], la
centrale chiuderà nel 2021 una nuova VIA non sarà necessaria ma è altrettanto certo
che fino ad oggi la centrale ha funzionato senza una valutazione dell’impatto
sia ambientale che sanitario questo nonostante, come affermato dalla Avvocatura
UE nella causa qui riportata, la proroga del funzionamento della centrale sia
coincisa con un mutamento del quadro ambientale del territorio circostante
(nuove fonti inquinanti) così come siano maturate nuove conoscenze scientifiche
su come valutare il danno sanitario da
attività inquinanti come pure il modo di misurare e monitorare le emissioni
inquinanti.
Per questi
motivi le conclusioni della Avvocatura UE dimostrano al di la dei formalismi di
legge la necessità quanto meno di applicare a casi come quello spezzino una
valutazione di danno sanitario che compensi le mancate valutazioni del passato
in un quadro di proroga della autorizzazione vigente.
Lo
capiranno i nostri Amministratori Locali e Regionali?
“I giudici nazionali
possono eccezionalmente mantenere provvisoriamente gli effetti di una decisione
adottata in violazione di un obbligo di diritto dell’Unione di effettuare una
valutazione ambientale nella misura in cui
– tale
decisione venga regolarizzata a posteriori il prima possibile tramite la
sanatoria del vizio procedurale;”
L’Avvocatura UE sostiene che la VIA ex post non è applicabile se
intervengano fatti che la rendano inutile come appunto nel caso spezzino la
chiusura della centrale nel 2021 quindi entro tre anni da oggi.
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