Leggendo i verbali delle
Conferenze dei Servizi relativi al
rinnovo della autorizzazione all’impianto di messa in riserva e recupero di
rifiuti pericolosi e non della ditta Ferdeghini srl. sito in località Cerri del Comune di Follo (SP), si confermano notizie di
violazioni note ma anche la rimozione clamorosa da parte degli enti competenti (in primo
luogo Provincia della Spezia quale ente autorizzatore) di passaggi procedurali
obbligatori per legge. In particolare:
1.
la violazione di prescrizioni autorizzatorie precedenti
2.
la violazione della scadenza temporale di adeguamento all’Autorizzazione
Integrata Ambientale (di seguito AIA
3.
la mancata applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA)
ex post
Vediamo partitamente le
suddette problematiche:
LA VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLE
AUTORIZZAZIONI ESISTENTI
Nel Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 29 giugno 2018
(oggetto rinnovo autorizzazione all’impianto in questione) la Provincia afferma
testualmente: “anche l’ultimo sopralluogo
effettuato congiuntamente da Arpal e Polizia Provinciale il 27 giugno 2018 ha
confermato una gestione che non rispetta quanto prescritto nelle autorizzazioni
rilasciate.” . Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. Peraltro su
quali siano queste prescrizioni da violate, da anni, ho trattato diffusamente
nei miei post precedenti (vedi QUI). Peraltro queste violazioni
affermate nel verbale di detta Conferenza dei Servizi sono confermate anche nei
mesi successivi come risulta da una mera immagine visiva sui piazzali
antistanti l’impianto.
Ma c’è di più perché sempre
nel verbale della Conferenza dei Servizi
del 29 giugno 2018 la Provincia: “assegna
un termine di 15 giorni dalla data di validità del presente verbale entro il
quale l’azienda dovrà procedere allo sgombero delle aree dell’impianto occupate
in difformità da quanto disposto dalle prescrizioni della Determina Dirigenziale 70/2008”
Come risulta dalle foto a
fianco, e più avanti, questo termine non è stato rispettato come d’altronde avviene
da anni (vedi QUI).
N.B. Le foto sono del 10 novembre 2018!
Dal verbale della Conferenza dei Servizi del 13 settembre 2018 si rileva che secondo quanto affermato dalla
Provincia della Spezia l’impianto in questione non ha alcuna autorizzazione
allo scarico: “in quanto le acque
provenienti dal ciclo produttivo e le acque meteoriche ricadenti nell’area del
distributore di gasolio (potenzialmente contaminate) risultano raccolte e
smaltite come rifiuto liquido” !
Che la situazione sia
assolutamente fuori controllo almeno sui piazzali antistanti l’impianto lo
confermano gli atti allegati alle due Conferenze dei Servizi .
Verbale di sopralluogo dei VVFF del 28 agosto 2018 dove, in relazione al sistema di prevenzione incendi, si afferma : “ben
diverse sono le problematiche afferenti all’eventuale deposito all’aperto di
materiali di risulta (o simili) aventi caratteristiche di combustibilità (ad
esempio legname, gomma, plastica, sfalci etc.) seppure parzialmente contenuti in cassoni metallici” da cui, continua il verbale dei VVFF, la necessità di un “potenziamento
della rete idrica antincendi; atteso che è prevedibile l’accumulo all’aperto di
materiali di rifiuto (quali stracci e simili) soggetti a fenomeni di
ossidazione spontanea di natura esotermica, andranno previsti idonei sistemi di
monitoraggio in continuo delle temperature e relativi dispostivi di allarme”. Peraltro sul rischio incendi dai verbali esaminati non sembra sia stata presa in considerazione la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 marzo 2018 (vedi QUI).
La stessa Arpal in nota allegata ai Verbali delle
suddette Conferenze dei Servizi afferma che “in caso di lavorazioni esterne: dovrà essere previsto un adeguato
sistema di abbattimento polveri, dovrà essere verificata l’efficienza dell’impianto
esistente di raccolta acque di prima pioggia e dilavamento piazzale (visti i
fenomeni di ristagno riscontrati nei sopralluoghi nel corso degli anni)”
Insomma siamo nell’agosto
2018, da anni avvengono gli stoccaggi anomali nel piazzale dell’impianto e ci
sono stati più incendi (dolosi o meno poco importante ovviamente) e le autorità preposte sono ancora a chiedere misure di prevenzione!
Rispetto a questo quadro la Provincia della Spezia afferma che: "non è possibile rilasciare il rinnovo
della autorizzazione", ma questa affermazione non è sufficiente.
Infatti la reiterata violazione (per anni) delle prescrizioni autorizzatorie
avrebbe dovuto comportare la sospensione prima e la revoca dopo della
autorizzazione vigente secondo la procedura di cui al comma 13 articolo 208 DLgs 152/2006, che prevede in sequenza temporale non certo illimitata negli anni:
a) la diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per la salute pubblica e per l'ambiente.
a) la diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo, anche solo potenziale, per la salute pubblica e per l'ambiente.
LA RIMOZIONE DELL’OBBLIGO DELL’AIA
Nel Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 29 giugno 2018
la Provincia afferma che “per quanto
riguarda l’AIA si prende atto della volontà dell’azienda ma si sottolinea che è
una procedura che rientra in altro ambito e che potrà essere presa in esame
soltanto dopo un adeguamento della situazione attuale con il ripristino delle condizioni
operative autorizzate”.
Si tratta di affermazione
sconcertante! Intanto le condizioni di autorizzazioni sono violate da anni
quindi doveva scattare la revoca della autorizzazione vigente secondo la
procedura del comma 13 articolo 208
sopra citata. Invece l’impianto (rinnovo o meno della autorizzazione) continua
a funzionare. Insomma la Provincia da un
lato dice che il rinnovo non può essere rilasciato perché non vengono
rispettate le prescrizioni autorizzatorie vigenti e dall’altro però permette ad
un impianto chiaramente fuori legge (lo dicono quelli della Provincia) di
continuare a funzionare.
Ma c’è di più perché dal Verbale della Conferenza dei Servizi del 13
settembre 2018 si evince questa affermazione della Provincia: “… anche in caso di conclusione favorevole
della istruttoria e conseguente rinnovo della autorizzazione ex articolo 208,
la durata del rinnovo sarà contingentata al tempo strettamente necessario alla
società per predisporre la istanza di AIA finalizzata al superamento definitivo
delle difficoltà operative e gestionali evidenziate dall’impianto dal 2015”
Questa dichiarazione è inaccettabile sotto il profilo giuridico amministrativo! Intanto non si tratta solo di “difficoltà operative e gestionali” ma di violazioni sistematiche e
reiterate nel tempo delle prescrizioni
di autorizzazioni rilasciate dalla stessa Provincia! Da quando una nuova autorizzazione (che arriverà non si sa bene quando) può sanare le violazioni
esistenti?
Ma c’è di più perché in
realtà come vedremo subito l’impianto in oggetto andava fermato non solo per le
violazioni prescrittive suddette, ma anche perché da anni doveva andare ad AIA
e così ad oggi non è stato e non è.
Infatti secondo la vigente
normativa (vigente da anni) i termini per
adeguare gli impianti esistenti all’AIA sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17 giugno 2015 e un
decreto legge del 4 luglio 2015 hanno
chiarito molto bene su come debbano essere interpretate le date suddette. La Circolare ha chiarito con nettezza che per le
installazioni che non hanno ottenuto l’AIA entro il 7 luglio 2015 (data ormai
superata) le autorizzazioni previgenti decadono automaticamente. Quindi non essendo più autorizzate queste
installazioni non devono più funzionare fino all’adeguamento all’AIA. Il
Decreto Legge aveva ulteriormente precisato che le installazioni suddette
potevano continuare a funzionare a
condizione che il gestore (previa verifica della autorità competente al
rilascio dell’AIA) dimostrasse che le autorizzazioni previgenti erano state
sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della
Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA. N.B. Il Decreto Legge come da comunicato del
Ministero della Giustizia (vedi QUI)
non è stato convertito in legge quindi è decaduto. Ciò è confermato anche
dal comma 3 articolo 1 Legge 6/8/2015 n.
125.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge (nessuno per l’impianto in oggetto), vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni. Peraltro è noto a tutti come la dimostrazione da parte dei gestori dell’impianto in oggetto di rispettare comunque la disciplina dell’AIA pur non avendo ancora ottenuto questa autorizzazione, non sia mai stata presentata quindi si è violato pure il suddetto Decreto Legge peraltro, come visto sopra, decaduto.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge (nessuno per l’impianto in oggetto), vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni. Peraltro è noto a tutti come la dimostrazione da parte dei gestori dell’impianto in oggetto di rispettare comunque la disciplina dell’AIA pur non avendo ancora ottenuto questa autorizzazione, non sia mai stata presentata quindi si è violato pure il suddetto Decreto Legge peraltro, come visto sopra, decaduto.
Infine, sul punto, la infrazione
della norma comunitaria dell'AIA, per l'impianto di Saliceti, risale al 2005 e
quindi non è possibile sanare, la violazione di una norma comunitaria, con una
legge intervenuta quasi 10 anni dopo, legge che comunque abbiamo visto non c'è più.
Ma non è finita. Di fronte a questo
clamoroso ritardo di adeguamento alla normativa sull’AIA, il gestore dell’impianto
in questione nella sua domanda di modifica sostanziale della autorizzazione
vigente afferma quanto segue: “Con la
presente istanza si richiede una diversa modalità di confezionamento e
stoccaggio dei principali rifiuti in uscita ed è da considerare un
completamento ed una ottimizzazione delle capacità di trattamento in essere
dell’impianto nell’ambito delle attività ad oggi già autorizzate, prima dell’avvio
della richiesta di AIA, per la quale la scrivente ritiene di inoltrare entro la
fine dell’anno 2019”. Insomma è l’impresa
che decide quanto andare ad AIA non la legge!
Guardate che adeguarsi all’AIA
non è un fatto formale, la istruttoria che porta al rilascio dell’AIA è ben più
rigorosa di quella della autorizzazione ordinaria (espletata fino ad ora ex articolo 208 DLgs 152/2006). Per
questo il gestore ha fino ad oggi cercato di ritardarla e continua a ritardarla.
Questo nonostante che
nella audizione, del 11 aprile 2017, nella Commissione Consiliare del Comune di Follo,
il gestore abbia ammesso la violazione delle prescrizioni autorizzatorie e i
disagi conseguenti per i residenti (vedi a fianco stralcio dal verbale della
audizione) e abbia affermato che avrebbe presentato domanda di AIA al più
presto cmq entro i primi mesi del 2018.
INFINE LA RIMOZIONE DELLA VIA EX POST
Come abbiamo visto i
gestori dell’impianto in questione hanno presentato sia istanza di rinnovo
della autorizzazione che una istanza di modifica sostanziale della stessa (in
data 10 agosto 2018).
Come è noto, soprattutto
alla Provincia spezzina, alla Regione e al Comune di Follo, l’impianto in questione non è mai stato
sottoposto ad una procedura di VIA. L'impianto in questione era, fin dall’inizio
(autorizzazione del 2008), ai sensi delle lettere r) e t) del punto 7
allegato IV alla Parte II del DLgs
152/2006, sottoponibile quanto meno a
procedura di verifica della applicabilità della VIA ordinaria. Questo avrebbe dovuto accadere,
quanto meno, già in sede di modifica
della autorizzazione del 2008, trattandosi di modifica sostanziale di impianto
esistente. Sostanziale considerato che
venivano modificati quantità e tipologia di rifiuti trattati nell'impianto. A conferma delle carenze procedimentali e istruttorie nelle procedura di autorizzazione
dell’impianto in oggetto si veda
sentenza TAR Liguria n. 975 del 29 settembre 2001 che già all’epoca rilevava: “un difetto di
istruttoria” da parte della Regione Liguria nella sua decisione di
escludere l’applicazione della VIA ordinaria all’impianto in oggetto.
Quindi siamo di fronte
attualmente ad un impianto che chiede il rinnovo della autorizzazione e una
modifica sostanziale e deve ancora avere l’AIA, senza che detto impianto abbia
mai avuto una procedura di VIA.
Sul punto la Corte di Giustizia della UE da anni ha
chiarito (da ultimo Corte di Giustizia sentenza
28 febbraio 2018 causa C117-017 vedi QUI) che in questi
casi l’impianto, insieme con il rinnovo modifica sostanziale o nuova autorizzazione deve espletare una VIA ex
post. La ratio della giurisprudenza comunitaria in materia è quella di evitare
che la VIA venga evasa ulteriormente magari in sede di nuove autorizzazioni e che una volta applicata la
VIA ex post (fino ad allora la mancante) questa rispetti le finalità della Direttiva comunitaria sulla VIA
secondo la quale:
1. La VIA deve valutare preventivamente
l’impatto ambientale di un progetto
2. Per valutare
l’impatto ambientale del progetto occorre considerare tutti i criteri per
misurare tale impatto a cominciare da
quello della localizzazione.
Non solo ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 209
del 2011 (NOTA 1)ha affermato due
principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma:
1. la
VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della direttiva
n. 85/337/CEE sia comunque raggiunto
2. la
VIA ex post, cioè svolta in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione
di un progetto od opera che in
precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla
parte eventualmente modificata del progetto od opera.
Ovviamente fino ad oggi le autorità competenti liguri (Regione in
questo caso come autorità competente alla VIA) si sono ben guardate da sollevare la suddetta grave lacuna
procedimentale prima ancora che istruttoria. Ne Provincia e Comune di Follo hanno sollecitato in questo senso la Regione Liguria.
Guardate non si tratta di
un fatto formale ma sostanziale.
Il TAR Toscana (sentenza n.
156 pubblicata il 30 gennaio 2018 vedi QUI)
ha affermato che se la VIA o VINCA (valutazione di incidenza) ex post
dimostrino un rilevante impatto ambientale dell’impianto/progetto esistente si può arrivare anche
ad annullare in sede di autotutela la autorizzazione allo stesso. Aggiunge il TAR che questo può avvenire solo se si dimostra l’esistenza
di un superiore interesse pubblico
(ambientale sanitario) a quello imprenditoriale nel caso specifico. Questo è possibile (come è avvenuto nel caso trattato
dalla sentenza del TAR Toscana) solo svolgendo una corretta e
completa istruttoria di VIA/VINCA ex post secondo i principi sopra esaminati.
Nessun commento:
Posta un commento