venerdì 8 maggio 2015

Impianto rifiuti Ferdeghini di Follo: illegittimità e carenza di controlli

L’impianto della società Ferdeghini situato in località Cerri (Comune di Follo) è autorizzato da anni per svolgere una attività di messa in riserva con selezione cernita recupero e stoccaggio  di rifiuti pericolosi e non.

Nella foto che apre il sito della società Ferdeghini e che riporto in apertura di questo post campeggia questa scritta: “Dal 1932 la Ferdeghini srl svolge attività connesse alla ecologia per la salvaguardia dell’ambiente secondo la vigente normativa ambientale”.

Non è mio costume denigrare gratuitamente l’attività di una impresa ma dalla indagine che ho svolto, fondata su atti ufficiali degli enti pubblici interessati e su documentazione fotografica oggettiva, non sembra che, almeno negli ultimi tempi, questa azienda rispetti davvero la “vigente normativa ambientale” come dichiara in apertura del suo sito.  

L’impianto in questione ha avuto il rinnovo della autorizzazione con determina dirigenziale n.70 del 18/6/2008.
L’impianto è stato autorizzato per una quantità giornaliera di rifiuti da trattare di 100 tonnellate giorno.


Questo impianto, come dimostrerò di seguito, non solo non è stato autorizzato correttamente fin dal 2008 ma soprattutto ha sistematicamente violato le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e  tutt’ora le sta violando. 



PRIMA QUESTIONE: LA NON CORRETTA AUTORIZZAZIONE
Ai sensi del punto 5.1 dell’allegato I al DLgs 59/2005 e normativa successiva gli impianti come quello di cui stiamo scrivendo è soggetto al rilascio non di una ordinaria autorizzazione di impianti rifiuti particolari (ex articolo 210 del DLgs 152/2006, articolo peraltro poi abrogato da normativa successiva del 2010) ma della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).

Ad oggi questo impianto è ancora autorizzato con autorizzazione ordinaria. Infatti il 9 aprile 2014 la Provincia con determina n. 216  ha modificato l’autorizzazione all’impianto in oggetto utilizzando l’articolo 208 del DLgs 152/2006  quindi la disciplina ordinaria.

Questo nonostante che, comunque si voglia interpretare la normativa in materia di AIA, sia scaduto dal 7 Settembre 2014 il termine per presentare, da parte della società che gestisce l’ìmpianto, la domanda di AIA. 

Aggiungo che non risulta dagli atti autorizzatori della Provincia che questo impianto abbia mai avuto una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). L'impianto in questione è ai sensi delle lettere r) e t) dell'allegato punto 7 allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006 (vedi QUI) sottoponibile quanto meno a procedura di verifica della applicabilità della VIA ordinaria.  Questo avrebbe dovuto accadere, quanto meno, già in sede di modifica della autorizzazione del 2008, trattandosi di modifica sostanziale di impianto esistente. Sostanziale considerato che venivano modificati quantità e tipologia di rifiuti trattati nell'impianto.



PERCHÉ SONO IMPORTANTI SIA  LA APPLICAZIONE DELL’AIA AL POSTO DELLA AUTORIZZAZIONE ORDINARIA, COME PURE QUELLA DELLA VIA 
La problematica che qui sollevo  è tutt’altro che formale,  perché applicare la disciplina dell’AIA comporta una istruttoria molto diversa da quella fino ad ora applicata all’impianto della società Ferdeghini.
La istruttoria che porta al rilascio dell’AIA consente di:
1. mettere in discussione il modello gestionale dell’impianto con il sito
2. applicare limiti di emissione e tecniche di monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento che tengano conto non solo degli obblighi di legge ma anche e soprattutto della reale situazione del sito
3. l’obbligo per il Comune territorialmente interessato di valutare l’impatto sanitario dell’impianto e chiedere apposita misure prescrittive e/o interdittive ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie ( su questo peraltro ci sono novità importanti se le Autorità competenti ed i Sindaci territorialmente interessati avranno “voglia” di utilizzarle, vedi QUI

L'applicazione della VIA risulta altrettanto importante perchè, mentre l'AIA mette in discussione il modello di gestione dell'impianto rispetto al sito, la VIA mette in discussione la sostenibilità del sito stesso in cui l'impianto è collocato.  Lo ricordo attualmente vicinissimo  a decine di abitazioni civili. 



A PRESCINDERE DALLA QUESTIONE DEL TIPO DI AUTORIZZAZIONE L’IMPIANTO DELLA FERDEGHINI NON RISPETTA DA ANNI LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLE VARIE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE.

Come ho rilevato sopra l’impianto in questione è stato nuovamente autorizzato nel 2008 con un aumento delle tipologie e delle quantità di rifiuti trattati compresi quelli classificati come pericolosi.
La nuova autorizzazione del 2008 prevedeva che i rifiuti fossero stoccati o dentro il capannone della società o dentro cassonetti scarrabili  al di fuori del capannone e muniti di copertura, o fuori del capannone ma per un area non superiore ai 260 m3,  pavimentata e con apposita regimazione delle acque  e soprattutto comunque coperta.

Questa prescrizione non è mai stata completamente rispettata,  tanto che il verbale di ispezione di Arpal, in data 18 marzo 2015,  rilevava la violazione delle prescrizioni sulla copertura dei cassonetti e della loro collocazione in area pavimentata.

Sulla base di quel verbale il 3 aprile 2015, dopo una lunga inerzia, finalmente la Provincia ha diffidata la società a rispettare entro 15 giorni la prescrizione della copertura dei cassonetti. Entro 15 giorni quindi significa che il termine è ormai ampiamente scaduto.

Ma in realtà le cose non stanno neppure come affermano  il verbale dell’Arpal e la diffida della Provincia. Infatti già dalla foto che vedete qui a fianco (scattata lo scorso gennaio) si rileva che non solo i cassonetti non sono coperti ma i rifiuti sono stoccati in dimensione enormi, ben superiori ai limiti della autorizzazione del 2008,  fuori dal capannone e senza alcuna tutela e copertura e soprattutto chiaramente non per categorie omogenee come chiedeva già la autorizzazione del 2008 ma addirittura come chiede la legge nazionale che vieta di miscelare tra loro rifiuti pericolosi.

Voi direte dopo la diffida della Provincia dello scorso 3 aprile la società si sarà adeguata? Per
niente, come dimostra questa foto a fianco, scattata IERI, la quantità di rifiuto stoccato in modo illegale fuori da ogni cautela e copertura è ulteriormente aumentata raggiungendo dimensioni enormi.

Voglio far  notare che le foto sopra pubblicate sono state scattate dalle abitazioni civili che distano in linea d’aria poche decine di metri dai punti di stoccaggio illegali.



CONCLUSIONI
Le conclusioni sono che tutto questo è inaccettabile. Le conclusioni sono che non si riesce a capire come si possano gestire in questo modo istruttorie autorizzatorie, di controllo e di repressione degli illeciti ambientali. La conclusione è che ovviamente insieme con i cittadini non staremo a guardare passivamente questo ennesimo scempio di legalità e di salute dei cittadini. 



P.S.
Continuo a non capire come si possano autorizzare impianti di questo tipo vicinissimi ad abitazione civili. Questi impianti sono considerati industrie insalubri di prima classe ai sensi del TU leggi sanitarie. In questa normativa rileva strettamente l’aspetto sanitario di impianti che possono restare vicino ad aree residenziali solo se si dimostra che non producono un rischio per la salute, questo a prescindere dai limiti di emissione per i singoli inquinanti decisi nelle autorizzazioni ambientali. Il che significa che il rischio sanitario può esserci anche se l’impianto rispetta  i limiti di legge (peraltro nel caso in esame come abbiamo visto sopra l’impianto viola anche questi limiti). 
Ma nessuno ha mai fatto la verifica della compatibilità sanitaria dell'impianto con le vicinissime abitazioni civili: non lo ha fatto l’ASL, non lo ha fatto il Sindaco. 

In materia anche recentemente il Consiglio di Stato (vedi QUIha confermato gli ampi poteri del Sindaco supportato dagli appositi uffici delle ASL di intervenire nella corretta localizzazione e gestione di questi impianti a tutela della salute pubblica.   

Ma evidentemente in questo territorio le sentenze del Consiglio di Stato vengono rispettare solo quando danno ragione al potere locale o a chi inquina e danneggia la qualità della vita dei cittadini. 




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