domenica 24 maggio 2015

Consiglio di Stato: poteri dei Comuni e riduzione consumo suolo

Il Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto sul rapporto tra pianificazione dell’uso del territorio da parte di Comuni  e principio di riduzione del consumo suolo.

Di seguito una analisi dei principi affermati in questa nuova sentenza ( sentenza n.1949 del 16 aprile 2015 QUI) ... 



OGGETTO E FASI DELLA CONTROVERSIA  DECISA DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Oggetto della sentenza è  il Piano Regolatore Generale Intercomunale (di seguito PRGI) dei Comuni di Lavarone, Luserna e Folgaria,  nel quale un’area viene classificata come zona residenziale consolidata al’interno della quale è possibile effettuare l’ampliamento di fabbricati esistenti, ma non nuove costruzioni.

Su iniziativa privata si contestava questa scelta chiedendo invece di garantire anche nuove edificazioni per nuovi residenti secondo la logica della espansione edilizia quale volano dello sviluppo economico di un territorio.

Il Comune respingeva la richiesta privata in quanto “in contrasto con i principi informatori del Piano in merito alle zone edificabili a scopo turistico” .

Il TAR confermava la scelta dei Comuni interessati e la parte privata appellava questa sentenza al Consiglio di Stato



PRINCIPI AFFERMATI DAL PRGI

Il PRGI afferma i seguenti principi e criteri direttivi per le scelte edilizie puntuali:

1.la prospettiva di disattendere la politica di consumo del territorio attuata in passato con il favorire le seconde case, il cui tasso di occupazione si è dimostrato molto modesto , mentre va invece privilegiato il disegno di agevolare nella pianificazione le esigenze abitative della popolazione residente , particolarmente favorendo il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente”.
2. la relazione illustrativa del Piano prevede che, tra i criteri unitari di impostazione del PRGI, vi è quello : “ c) di ridurre le previsioni edificatorie al minimo indispensabile , con particolare riferimento alle esigenze della popolazione residente ed alla necessità di consolidamento delle recenti edificazioni”.



LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE RIGETTA LA IMPUGNAZIONE DEL PRGI
1. le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale e censurabili unicamente per profili di abnormità, illogicità, e travisamento dei fatti; 

2.  la scelta di riduzione della edificazione di zone a vocazione residenziale e quindi di concentrare lo sviluppo sulle residenze esistenti o comunque le prime case, rientra nei poterei ordinari delle Amministrazioni Comunali preposte alla funzione di pianificazione territoriale, all’interno del generale concetto di gestione del territorio;  

3. il criterio direttivo del PRGI relativo alla esclusione di nuove residenze e alla previsione di soli ampliamenti e/o ristrutturazioni degli edifici esistenti, sulla base del principio di riduzione del consumo del suolo  costituisce una tipica valutazione urbanistica e quindi rientra nella disciplina ordinaria del territorio;

4.  la esclusione di nuove costruzioni prevista dal PRGI,  come conseguenza del punto 3, è quindi agganciata a ragioni di esigenze di disciplina del territorio congrue e razionali; parimenti non risulta dettata da ragioni di tipo soggettivo, quasi a mò di discriminazione a danno dei non residenti, ma rispondente ad una esigenza di tipo logico, legata alla natura del territorio, alla tipologia degli interventi richiesti per modellare lo strumento di pianificazione alle varie esigenze dell’altopiano, ivi comprese quelle di tipo economico, direttamente incidenti sullo sviluppo turistico dell’intero territorio, come adeguatamente e significativamente posto in rilievo nella documentazione allegata alle determinazioni di adozione e approvazione del PRGI.

5. occorre convenire come lo strumento urbanistico di che trattasi sia stato utilizzato da un lato al fine di definire un preciso modello di sviluppo del territorio, attagliato alle caratteristiche socio- economiche e urbanistiche del sito, e dall’altro lato al fine di risolvere il problema abitativo dei cittadini residenti; e di queste scelte, rimesse alla discrezionalità tecnico- amministrativa dell’Ente locale, nella specie è stata data negli atti formativi dello strumento urbanistico adeguata contezza.

Così conclude il Consiglio di Stato: “Ne deriva che appare plausibile e logica, come condivisibilmente chiarito dal primo giudice, la direttiva di “disattendere la politica di consumo del territorio attuata in passato col fiorire delle seconde case il cui tasso di occupazione si è dimostrato molto modesto, per converso valorizzando soluzioni che favoriscono il radicamento”.

Si tratta di un indirizzo consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi QUI) , che già nel 2010 (sentenza n.2490) affermava: “la classificazione di un’area come destinata ad uso agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, potendo trovare una siffatta destinazione la sua ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale preposta al governo del territorio di sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni ( cfr questa Sezione n.2166/2010 )Inoltre, la destinazione di piano regolatore a verde agricolo di un’area può anche essere funzionale ad un uso non strettamente agricolo della stessa , ma all’esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione dell’aggregato urbano e della conseguente cementificazione, che tanto negativamente incide sugli assetti complessivi del territorio . Di qui, allora, la non abnormità o irrazionalità della scelta di classificare come agricola l’area in precedenza destinata a funzioni commerciali.


CONCLUSIONI
La sentenza sopra descritta conferma i poteri e quindi l’autonomia decisionale dei Comuni nel bloccare  l’espansione edilizia.
La conseguenza  è che dare attuazione al principio di riduzione del consumo del suolo come ancor di più del consumo zero, costituisce una scelta politica senza alcun limite giuridico amministrativo, ovviamente se le scelte sono frutto di adeguate e motivate istruttorie come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra esaminata.

Mi viene in mente proprio alla luce di quanto sopra esposto una delle motivazioni con le quali il Comune di Brugnato giustificava la variante al proprio Piano Urbanistico Comunale (PUC). Una delle aree interessata dall’outlet era, nel vigente PUC, a destinazione agricola, ma secondo il Comune di poteva variare perché non era utilizzata….. quando si dice il territorio visto come un vuoto da riempiere e non come un sistema da tutelare e valorizzare prima di tutto.   





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