La Regione Liguria ha
recentemente modificato la legge regionale sulla Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito VIA). Di questa nuova legge (pubblicata in data 15
aprile 2015) ho già trattato in relazione alla VIA ex post (vedi QUI)
In questo post analizzo invece il
mancato adeguamento, da parte della Regione Liguria, anche con questa
nuovissima legge alle normative europee e nazionali relativamente alla
disciplina della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.
In particolare la nuova legge
regionale non modifica minimamente l’articolo 10 della legge regionale sulla VIA
che è quello che disciplina la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.
Questo nonostante che da quasi un anno (agosto 2014) sia in vigore la legge
116/2014 che tra l’altro ha ulteriormente migliorato il ruolo del pubblico
nelle procedure di Verifica di VIA in attuazione della normativa comunitaria
non solo in materia di VIA manche di accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione del pubblico ai processi decisionali a rilevanza ambientale.
Vediamo perchè....
Mettiamo a confronto la normativa
ligure con la vigente normativa nazionale e si dimostrerà come la Regione
Liguria abbia perso l’ennesima occasione per rendere più trasparenti le
decisioni e più efficiente la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali a rilevanza ambientale come nel caso delle procedure di Verifica di
VIA
CONFRONTO TRA LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA LIGURIA
E LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
PROCEDURA DI VERIFICA SECONDO LA DGR LIGURIA 398-1999
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PROCEDURA DI VERIFICA SECONDO IL DLGS
152/0026 come modificato dalla legge 116/2014
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Sotto il profilo della
partecipazione non è prevista neppure la pubblicazione dell’avvio del
procedimento . La LR 38/1998 prevede la pubblicazione degli elenchi
della opera sottoposte a verifica senza alcun particolare obbligo di
specificare il contenuto del progetto.
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La lacuna della DGR sul
punto è in contrasto con il nuovo TU ambientale che prevede
espressamente la pubblicazione dell’avviso della avvenuta trasmissione della
documentazione nel sito web della Regione (se la VIA è di competenza
regionale)
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Sia la legge regionale
38/1998 che la DGR 398/1999 non definiscono il contenuto della pubblicazione
dell’avviso di avvenuto deposito della documentazione per lo svolgimento
della Verifica di VIA
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L’avviso
dell’avvenuto deposito della documentazione per la verifica di VIA deve contenere:
1. le
generalità del proponente,
2. la
procedura (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),
3. la
data di trasmissione della documentazione di cui sopra (elemento non previsto
dalla versione precedente del comma 2),
4. la
denominazione del progetto(elemento non previsto dalla versione precedente
del comma 2)
5. la
localizzazione del progetto,
6.
una breve descrizione delle sue caratteristiche (elemento non previsto dalla
versione precedente del comma 2),
7. le
sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i
termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
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Non è previsto l’obbligo che la
documentazione sia depositata anche presso i Comuni territorialmente
interessati dal progetto sottoposto a Verifica di VIA
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copia integrale degli atti è depositata presso i
comuni ove il progetto è localizzato.
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Non è prevista la possibilità di presentare
da parte del pubblico delle osservazioni
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Entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse
può far pervenire le proprie osservazioni
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Non esiste alcuna possibilità formale da
parte del pubblico di far pesare il proprio punto di vista all’interno della
procedura di verifica
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L’Autorità competente alla VIA conclude la
procedura di verifica tenuto conto anche delle consultazioni del
pubblico . Il che significa che deve motivarne il mancato accoglimento nella
propria decisione .
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L’esito della procedura di verifica deve
essere pubblicato sul BURL
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Non solo deve essere pubblicato l’esito
(poche righe di sintesi) ma anche il contenuto integrale della decisione con
relative motivazioni deve essere reso pubblico nel sito web della Autorità
competente
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Ma la cosa
ancora più grave è che sia per la Procedura di Verifica che per la Procedura
Ordinaria di VIA l’attuale sito della Regione Liguria richiede per accedere ai
procedimenti in corso un password e quindi una registrazione. Questo non solo
non è previsto dalla normativa sulla VIA sia comunitaria che nazionale ma soprattutto
è in palese contrasto con la disciplina sia dell’accesso alle informazioni
ambientali che dell’accesso civico di
cui ho trattato QUI.
Sul tema delle violazioni per mancata pubblicazioni di documenti nelle procedure di VAS e VIA (con numerosi esempi della provincia di Spezia) ho anche scritto QUI.
Insomma la solita logica delle Giunte Regionali di questi anni: poca trasparenza, leggi confuse, ritardi nel recepimento di normative europee o addirittura sentenza di incostituzionalità come è già avvenuto per la VAS (vedi QUI) e per la gestione dei rifiuti (vedi QUI).
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