mercoledì 27 maggio 2015

Un'altra norma pro incenerimento rifiuti negli impianti soggetti ad AIA

Sulla possibilità di bruciare rifiuti nella centrale enel come pure in altri impianti industriali inquinanti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) ho già ampiamente scritto QUI

Ovviamente quello che intendevo dimostrare è che non esistono oggi grossi ostacoli normativi per impedire tutto questo, altra cosa è ovviamente la volontà dei gestori degli impianti, ma un Comune non può dire sono certo che questo non  avverrà mai, perché la normativa che è stata approvata in questi anni permette tutto questo a prescindere da quello che pensino o vogliano gli enti locali. Soprattutto questi Enti Locali spezzini che non hanno mai usato l’unico vero potere che avrebbero a disposizione per impedire scelte come quella sopra paventata: l’uso dei poteri di prevenzione sanitaria come ho ampiamente spiegato, per la centrale Enel ma non solo QUI.

Ebbene proprio a proposito di quelli che continuano a sostenere che è impossibile che vengano bruciati rifiuti nella centrale Enel, voglio ricordare una norma approvata qualche mese fa e che nessuno dei nostri amministratori cita mai forse perché se lo facesse cadrebbe le ultime giustificazioni su cui si fondano le dichiarazioni sulla sopracitata “impossibilità”.  Si tratta di una norma favorevole al “recupero energetico dei rifiuti” in impianti esistenti che si va ad aggiungere alle altre che spiego nei post che ho linkato sopra.  
 

La legge 116/2014 all’articolo 13 comma 4 introduce un nuovo comma 8-septies all’articolo 216 del DLgs 15272006. L’articolo 216 è quello che disciplina lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure di comunicazione e successiva verifica delle autorità competenti, di solito secondo le leggi regionali fino ad ora le Province.  

Questo nuovo 8-septies prevede che: “Al fine di un uso più efficiente  delle  risorse  e  di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale  di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attività  all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al rispetto alle  norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione”

Il regolamento 1013/2006 disciplina l’import export dei rifiuti tra l’Italia e gli altri Stati. In particolare la lista verde citata dal nuovo comma 8-septies sopra riportato fa riferimento all’elenco di rifiuti che non sono soggetti agli obblighi di notifica. Ricordo che la procedura di notifica impone alle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione (paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione) di rilasciare un’autorizzazione prima che abbia luogo qualsiasi spedizione. Invece per i rifiuti della lista verde bastano delle semplici informazioni che accompagnino la spedizione dei rifiuti.

Ora in questa lista verde ci sono rifiuti che rientrano ad esempio nella nozione di sia combustibile derivato dai rifiuti quello per capirci che viene teoricamente prodotto dall’impianto di Saliceti.
Quindi questa norma sopra citata ha questo significato se un impianto (ora si chiamano installazioni) è soggetto ad AIA può:
1. trattare, e se fa combustione bruciare, anche i rifiuti di questa lista verde,
2. i rifiuti vengono anche da fuori Europa
3. rispettando unicamente le norme sul trasposto internazionale dei rifiuti  senza apposita notifica (leggi autorizzazione),
4. con una semplice comunicazione preventiva alla Autorità Competente alla autorizzazione dell’impianto che dovrà fare un controllo entro 60 giorni (vedi ultima parte comma 1 articolo 216 DLgs 152/2006).

Faccio notare che il legislatore nell’approvare questa norma non ha neppure fatto riferimento al principio di gerarchia dei rifiuti di derivazione comunitaria per cui prima di tutto bisogna ridurre la produzione alla fonte, poi riciclare per materia e solo dopo per quello che resta eventualmente recuperare l’energia dei rifiuti (leggi incenerimento). 


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