Sulla possibilità di
bruciare rifiuti nella centrale enel come pure in altri impianti industriali inquinanti
soggetti ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (di seguito AIA) ho già ampiamente scritto QUI.
Ovviamente quello che
intendevo dimostrare è che non esistono oggi grossi ostacoli normativi per
impedire tutto questo, altra cosa è ovviamente la volontà dei gestori degli
impianti, ma un Comune non può dire sono certo che questo non avverrà mai, perché la normativa che è stata
approvata in questi anni permette tutto questo a prescindere da quello che
pensino o vogliano gli enti locali. Soprattutto questi Enti Locali spezzini che
non hanno mai usato l’unico vero potere che avrebbero a disposizione per
impedire scelte come quella sopra paventata: l’uso dei poteri di prevenzione
sanitaria come ho ampiamente spiegato, per la centrale Enel ma non solo QUI.
Ebbene proprio a proposito
di quelli che continuano a sostenere che è impossibile che vengano bruciati
rifiuti nella centrale Enel, voglio ricordare una norma approvata qualche mese fa e
che nessuno dei nostri amministratori cita mai forse perché se lo facesse
cadrebbe le ultime giustificazioni su cui si fondano le dichiarazioni sulla sopracitata
“impossibilità”. Si tratta di una norma
favorevole al “recupero energetico dei rifiuti” in impianti esistenti che si va
ad aggiungere alle altre che spiego nei post che ho linkato sopra.
La legge 116/2014 all’articolo
13 comma 4 introduce un nuovo comma 8-septies all’articolo 216 del DLgs
15272006. L’articolo 216 è quello che disciplina lo svolgimento delle
operazioni di recupero dei rifiuti con procedure di comunicazione e successiva
verifica delle autorità competenti, di solito secondo le leggi regionali fino
ad ora le Province.
Questo nuovo 8-septies prevede che: “Al fine di un uso più efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che
promuova ambiente e occupazione, i
rifiuti individuati nella lista
verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
possono essere utilizzati negli
impianti industriali autorizzati
ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo
BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal
caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto
alle norme riguardanti
esclusivamente il trasporto
dei
rifiuti e il formulario di identificazione”
Il regolamento 1013/2006
disciplina l’import export dei rifiuti tra l’Italia e gli altri Stati. In
particolare la lista verde citata dal nuovo comma 8-septies sopra riportato fa
riferimento all’elenco di rifiuti che non sono soggetti agli obblighi di
notifica. Ricordo che la procedura di
notifica impone alle autorità competenti dei paesi interessati dalla spedizione
(paesi di partenza, paesi in cui transitano i rifiuti e paesi di destinazione)
di rilasciare un’autorizzazione prima che abbia luogo qualsiasi spedizione.
Invece per i rifiuti della lista verde bastano delle semplici informazioni che
accompagnino la spedizione dei rifiuti.
Ora in questa lista verde ci sono rifiuti che
rientrano ad esempio nella nozione di sia combustibile derivato dai rifiuti quello
per capirci che viene teoricamente prodotto dall’impianto di Saliceti.
Quindi questa norma sopra citata ha questo
significato se un impianto (ora si chiamano installazioni) è soggetto ad AIA
può:
1. trattare, e se fa combustione bruciare,
anche i rifiuti di questa lista verde,
2. i rifiuti vengono anche da fuori Europa
3. rispettando unicamente le norme sul
trasposto internazionale dei rifiuti senza
apposita notifica (leggi autorizzazione),
4. con una semplice comunicazione
preventiva alla Autorità Competente alla autorizzazione dell’impianto che dovrà
fare un controllo entro 60 giorni (vedi ultima parte comma 1 articolo 216 DLgs
152/2006).
Faccio notare che il legislatore nell’approvare
questa norma non ha neppure fatto riferimento al principio di gerarchia dei
rifiuti di derivazione comunitaria per cui prima di tutto bisogna ridurre la
produzione alla fonte, poi riciclare per materia e solo dopo per quello che
resta eventualmente recuperare l’energia dei rifiuti (leggi incenerimento).
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