Come è noto le procedure
di Valutazione Ambientale Strategica (di
seguito VAS) e di Valutazione di Impatto
Ambientale (di seguito VIA) riguardano rispettivamente: la valutazione preventiva
dell’impatto ambientale rispettivamente di piani/programmi e quella dei progetti.
La normativa in materia è
disciplinata da una normativa
comunitaria (vedi QUI) recepita in Italia.
Recentemente con apposita
legge 116/2014 lo Stato italiano ha sanato una serie di violazioni della
suddetta normativa che rischiavano di portare l’Italia ad una condanna in sede
UE.
Tra gli aspetti
significativi di questa legge voglio qui trattare quello relativo alla
pubblicazione degli atti delle procedure di VAS e VIA, normativa tutt’ora non sempre applicata correttamente dalla
Autorità Competente che nel territorio spezzino è la Regione Liguria.
Vediamo le novità
introdotte da questa nuova normativa in materia di pubblicazione di atti
istruttori e decisori delle procedure di VAS e VIA. Alla fine di ogni paragrafo farò degli esempi
relativi a casi della Provincia di Spezia dove questa normativa non viene
rispettata.
INTANTO UNA VIOLAZIONE DI ORDINE GENERALE DA
PARTE DELLA REGIONE ALLE NORME SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI OGGETTO DI VAS E
VIA
Intanto una premessa di
ordine generale per tutti i procedimenti di VAS e di VIA nella Regione Liguria
che è Autorità Competente sia per la VAS che per la VIA.
Per accedere agli atti di
detti procedimenti (sia quella avviati, quelli con la conclusione delle sole
consultazioni, quelli conclusi con decisione finale) occorre essere registrati
e quindi avere una password…. Questo già di per se è una violazione della legge
che di seguito descriverò in quanto nel dettato normativo si afferma l’obbligo
di pubblicazione nei siti web delle autorità pubbliche, pubblicazione diretta
senza alcuna necessità di filtri selettivi (neppure meramente formalistici: vedi iscrizione al sito) determinati
dal gestore del sito.
L’unico limite afferma la
legge possono essere l’esistenza di segreti industriali ma allora la
documentazione non sarebbe comunque pubblicabile sia con la password di
registrazione che senza.
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VAS
L'autorità procedente (quella che predispone il piano/programma da sottoporre
a VAS da parte della Autorità Competente) cura la pubblicazione di un avviso
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino ufficiale
della Regione o Provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere:
1. il titolo
della proposta di piano o di programma,
2. il
proponente,
3. l'autorità
procedente,
4. l'indicazione
delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto
ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.
L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la
proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito
presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
Esempi di
violazione della suddetta normativa in provincia di Spezia
Facciamo un esempio quello
del progetto di collegamento viario fra Santo Stefano Magra e Ceparana di
Bolano che costituisce variante al Piano del Parco regionale della Magra-Monte
Marcello. L’autorità Procedente è l’Ente
Parco che nel suo sito rinvia al sito della Regione per la documentazione
del procedimento di VAS in corso su questo progetto. Ma la legge è chiara come
abbiamo visto sopra ed afferma che la documentazione deve essere pubblicata nel
sito della Autorità Procedente; peraltro come abbiamo visto per accedere alla
documentazione dal sito della Regione occorre illegittimamente una password. Non solo ma trattandosi di variante
urbanistica l’Autorità Procedente potrebbero essere considerati nel caso in
esame anche i Comuni di Santo Stefano e
Bolano (in quanto membri del Parco), ma nei siti di questi non c’è alcun
riferimento alla suddetta documentazione.
Facciamo un altro esempio
quello del Comune di Riccò del Golfo.
Qui è in corso la VAS, da parte della Regione, di uno Strumento Urbanistico
Attuativo al Piano Regolatore Generale in località Campastrino. Anche in questo l’Autorità Procedente è il
Comune di Riccò del Golfo ma nel sito
del Comune non c’è alcuna documentazione in proposito
Terzo esempio quello del Comune di Arcola. È in corso da pare
della Regione la VAS di una variante al PRG. Anche in questo caso la Autorità
Procedente è il Comune ma nel suo sito non c’è alcuna documentazione in merito.
MODALITÀ PUBBLICAZIONE RISULTATO DELLA PROCEDURA DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
La decisione che conclude la procedura di VAS deve essere non più soltanto genericamente
pubblicata (con avvisi sui Bollettini Ufficiali regionali), ma posta direttamente nel
sito web della Autorità Competente (Ministero Ambiente, Regione e/o Enti
Locali-Enti Parco subdelegati dalle Regioni).
MODALITÀ
PUBBLICAZIONE DECISIONE FINALE DI VAS
La
decisione che conclude la procedura di VAS
è pubblicata nei siti web delle Autorità interessate con indicazione del luogo
in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta
la documentazione oggetto dell’istruttoria.
La versione precedente si limitava alla pubblicazione sulla
GURI (VAS statale) o sul BUR (VAS regionale). Ora invece la pubblicazione sul
sito web diventa l’unica forma di pubblicazione non solo della decisione di VAS
ma anche:
a)
il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b)
una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto
del rapporto ambientale (che accompagna il piano/programma da adottare e/o
approvare) e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è
stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate;
c)
le misure adottate in merito al monitoraggio.
Esempi di violazione della suddetta normativa in
Provincia della Spezia
La
Regione Liguria ha approvato la VAS del progetto preliminare di nuovo PUC adottato dal Comune di Vezzano Ligure. Secondo la normativa sopra citata c’è un
obbligo di pubblicazione non solo della Regione come Autorità Competente alla
VAS, ma anche del Comune interessato. In
realtà il Comune ha pubblicato nel suo sito web la delibera di adozione del
progetto preliminare di PUC ma non ha pubblicato distintamente due documenti
importantissimi: quello sul monitoraggio dell’attuazione del progetto
preliminare ma soprattutto la dichiarazione
di sintesi che è il documento che dimostra come il Comune abbia recepito i
contenuti della VAS nel piano adottato.
Secondo
esempio la Regione Liguria nel 2014 ha approvato, come Autorità Competente, la
VAS a delle Varianti al Piano regolatore
del Comune di Levanto. Nel
sito del Comune, Autorità procedente, non c’è alcuna pubblicazione relativa sia al
documento di monitoraggio che alla Dichiarazione
di Sintesi.
MODALITÀ PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VIA
Il nuovo comma 2 articolo 20 del DLgs 152/2006, come
sostituito dalla lettera g) comma 1 articolo 15 legge 116/2014) prevede che la
pubblicazione della avvenuta trasmissione alla Autorità Competente (alla
decisione di verifica) del progetto preliminare[1]
e dello studio preliminare ambientale, avvenga nel sito web della stessa Autorità Competente attraverso un avviso che deve contenere:
1.
le generalità del proponente,
2.
la procedura (elemento non previsto dalla versione precedente del comma 2),
3.
la data di trasmissione della documentazione di cui sopra (elemento non
previsto dalla versione precedente del comma 2),
4.
la denominazione del progetto(elemento non previsto dalla versione precedente
del comma 2)
5.
la localizzazione del progetto,
6.
una breve descrizione delle sue caratteristiche (elemento non previsto dalla
versione precedente del comma 2),
7.
le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i
termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
La
parte finale del nuovo comma 2 chiarisce che deve essere pubblicato sul sito
web dell’Autorità Competente alla VIA, l’intero
progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. Quindi non solo la
sintesi non tecnica o stralci decisi con discrezionalità della Autorità
Competente o ancora peggio del proponente, come invece era permesso nella
versione precedente.
Esempi di violazione della suddetta normativa in Liguria
Nella
sezione della Regione Liguria su procedimenti in corso di VIA si omette una
chiara descrizione degli elementi sopra elencati dalla vigente normativa.
Soprattutto quello sulla descrizione della procedura da seguire e della
descrizione del progetto, elementi che dovrebbero essere contenuti in un avviso
introduttivo ai documenti pubblicati del procedimento in corso, pubblicazione
dell’avvio che sarebbe utile per il pubblico interessato ma non di addetti ai
lavori ai fini della eventuale presentazione di osservazioni o richiesta di
Inchieste Pubbliche.
Infatti
l’obbligo di pubblicazione nel sito web significa che l’avviso suddetto con
tutti gli elementi indicati (peraltro previsti dalla stesse legge ligure sulla
VIA come riformata dalla Legge Regionale 12/2015) deve essere pubblicato non
solo e non tanto nel BURL ma proprio nella sezione procedimenti VIA della
Regione, al fine di facilitare la lettura della documentazione pubblicata.
MODALITÀ
PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDURA DI VIA ORDINARIA
Il
nuovo comma 3 articolo 24 DLgs 152/2006 come sostituito dalla lettera h) comma
1 articolo 15 della legge 116/2014 definisce le nuove modalità di pubblicazione
della istanza di VIA con allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto
ambientale, la sintesi non tecnica e il comunicato stampa del proponente.
In
particolare il nuovo comma 3 prevede che sul
sito web della Autorità Competente siano pubblicati:
1. il proponente (elemento non
previsto nella precedente versione del comma 3)
2. la procedura (elemento non
previsto nella precedente versione del comma 3)
3. la data di presentazione
dell’istanza (elemento non previsto nella precedente versione del comma 3)
4. la denominazione del progetto
(elemento non previsto nella precedente versione del comma 3)
5. la localizzazione (elemento non
previsto nella precedente versione del comma 3)
6. una breve descrizione del
progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali,
7. le sedi e le modalità per la
consultazione degli atti nella loro interezza (la modalità non era previsto
nella versione precedente del comma 3)
8. i termini entro i quali è
possibile presentare osservazioni";
Esempi di
violazione della suddetta normativa in Liguria
Anche per gli obblighi di
pubblicazione dell’avvio della Procedura Ordinaria di VIA vale quanto scritto
sopra per l’avvio della Procedura di Verifica.
[1] Vedi comma 3 articolo 93 decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 http://www.altalex.com/index.php?idnot=34020#parte2
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