La Regione Liguria dopo anni di
violazioni si è finalmente adeguata ai principi di diritto comunitario e della
giurisprudenza nazionale relativamente a quei progetti che non avevano avuto la
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), violando all’epoca la normativa
in materia e che ora in sede di rinnovi
di autorizzazione o di ampliamenti devono essere sottoposti a VIA per la prima
volta nel rispetto della vigente normativa in materia.
Di seguito una
illustrazione della nuova normativa
ligure e una prima analisi delle conseguenze anche nel territorio spezzino.
LA VIA EX POST NELLA REGIONE LIGURIA
La legge regionale
12/2015, introducendo il comma 4-bis all’articolo 2 della legge regionale 38/1998 (vedi QUI), ha introdotto
nell’ordinamento giuridico della Regione Liguria la c.d. Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) ex post. Quando usiamo questo termini
facciamo riferimento a progetti che quando furono approvati non furono soggetti
a VIA o per scelta errata della amministrazione pubblica dell’epoca oppure perché
all’epoca la normativa non prevede la applicazione di questa procedura nel caso
specifico.
La norma che viene
introdotta disciplina due ipotesi di VIA ex post:
1. Sono
soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica
screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione
o di concessione o di modifica sostanziale relative all’esercizio di attività o
impianti per i quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna
valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente
rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di
valutazione di impatto ambientale o di verifica screening.
2. per i
progetti, che non avevano avuto la VIA al momento della autorizzazione ma che avrebbero
dovuto averla, ma al contempo non sono interessati da modifiche sostanziali, la procedurali VIA ex post è
finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto
anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione
all’attività esistente.
LA VIA EX POST NELLA GIURISPRUDENZA
PREVALENTE
Corte Costituzionale 120/2010:
“ per gli impianti
esistenti prima della scadenza del termine posto agli Stati membri per
l'attuazione della DIR sulla VIA, la questione di preventiva valutazione
dell'impatto ambientale non si pone.
Si può, quindi,
affermare che la sottoponibilità a VIA degli
impianti esistenti si pone ove
non esista un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto accertamento di
irregolarità dell'impianto, la conseguente revoca dell'autorizzazione
ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un
nuovo titolo é subordinato all'esperimento della procedura di VIA.”
Consiglio di Stato
5715/2004:
“ è razionale sottrarre alla previetà della
procedura Via quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti
autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale. quella
verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione
deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva
alla entrata in vigore della normativa sulla VIA”
Corte
Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008 non si
può regolarizzare la via regolarizzando l’autorizzazione al progetto. La
sentenza tratta il caso di
regolarizzazione di permesso urbanistico di opera che aveva violato la VIA. Regolarizzando
il permesso non può essere aggirata la mancata VIA precedente per cui VIA
preventiva e VIA
"postuma" devono essere
pertanto perfettamente simmetriche
e di pari
ampiezza e approfondimento.
Consiglio di Stato
728/2008:
VIA ex post condizioni per avviarla. Se c’è
regolarizzazione di autorizzazione, sospensione o rinnovo autorizzazione,
annullamento della autorizzazione.
Per quanto concerne
la mancata procedura di valutazione di impatto ambientale, va precisato che la
stessa è un’attività preventiva e non successiva; pertanto, la stessa non può
che riferirsi a quei parchi commerciali ancora “in nuce” e non certo a
quell’attività, di ricognizione dei parchi commerciali già sostanzialmente
esistenti, ove le autorizzazioni commerciali sono state già rilasciate, per i
quali una procedura di valutazione di impatto ambientale (che, si ripete, è
attività preventiva) non avrebbe senso.”.
TAR Lombardia n. 795 del 4/6/2015: "giudizio reso a posteriori non è in contrasto con le indicazioni provenienti dalla
giurisprudenza comunitaria, la quale si preoccupa di chiarire quali conseguenze
derivino dalla mancata previa effettuazione della VIA o della verifica di
assoggettabilità alla VIA. L’omissione comporta, in generale, la sospensione o
l’annullamento dell’autorizzazione, salvo casi eccezionali in cui risulti
preferibile per l’interesse pubblico che gli effetti del provvedimento siano
conservati, ma il vero vincolo per le autorità e i giudici nazionali è che le
conseguenze della violazione del diritto comunitario siano cancellate (v.
C.Giust. GS 28 febbraio 2012 C-41/11, Inter-Environnement Wallonie, punto 63). La sospensione o
l’annullamento sono quindi soluzioni giuridiche strumentali, il cui scopo è
consentire l’applicazione del diritto comunitario, anche attraverso
l’effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza, o in alternativa
attraverso il risarcimento chiesto dai soggetti che abbiano subito pregiudizi a
causa dell’omissione (v. C.Giust. Sez. IV 14 marzo 2013 C-420/11, Leth, punto 37; C.Giust. Sez. V 7 gennaio 2004 C-201/02, Wells, punto 65)."
LA NORMATIVA LIGURE ARRIVA MOLTO IN RITARDO:
L’ESEMPIO TOSCANO
La Toscana con il comma 6
articolo 43 della legge 10/2010 aveva già da tempo disciplinato la materia, la
nuova norma ligure si pone come fotocopia della norma toscana ma con quasi 5
anni di ritardo, la norma ligure infatti è stata pubblicata lo scorso 15 aprile.
La Norma Toscana è
interessante non solo perché dimostra per l’ennesima volta i ritardi
ingiustificati della Regione Liguria in materia ambientale, ma anche perché stata
riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011
(vedi QUI). Questa sentenza definisci
quindi una interpretazione della norma toscana applicabile anche alla
recentissima norme ligure visto che quest’ultima è praticamente la fotocopia di
quella toscana.
La Corte Costituzionale in
quella sentenza affermava due principi fondamentali in materia di VIA ex post o
postuma:
1.
la VIA ex post serve per "vegliare"
a che l'effetto utile della
direttiva n. 85/337/CEE
sia comunque raggiunto, senza
tuttavia rimettere in discussione,
nella loro interezza, le
localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti
2.
la VIA ex post, cioè svolta in occasione
del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in
precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera
opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto
od opera.
CONCLUSIONI ED ALCUNI CASI SPEZZINI
La necessità che la Regione Liguria
regolamenti la procedura della VIA ex post
La nuova normativa ligure
andrà applicata anche a tutti quei casi di attività e impianti esistenti che
sono stati autorizzati senza alcuna VIA o che di fronte ad una modifica
sostanziale dovranno essere sottoposti a VIA secondo la vigente normativa e non
certo quella in vigore al tempo della prima autorizzazione.
In questo senso sarà prima
di tutto fondamentale che la Regione Liguria regolamenti al più presto le
procedura tecniche per questa VIA ex post, ma la nuova ligure non prevede un termine preciso di tipo
ordinatorio nel comma che rinvia a questo regolamento anzi la lettera della
norma afferma genericamente che la Regione “può
stabilire criteri e
indirizzi anche procedurali “. Tutto questo rischia di
lasciare in mano alla totale discrezionalità degli uffici regionali la
applicazione della c.d. VIA ex post appena introdotta. E sappiamo
bene come in questi anni questo potere sia stato esercitato da questi uffici,
basi leggere questa recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 361 del 22/1/2013, che annullando
il giudizio di VIA della Regione Liguria afferma: “"tale deliberato....costituisce un’ulteriore
testimonianza di un comportamento dell’Amministrazione regionale, per cosi
dire, costantemente molto “benevolo” nei confronti dell’iniziativa."
Ci sono nella provincia di Spezia casi in cui potrebbe essere applicabile la VIA
ex-post? Sicuramente si. Facciamo due esempi significativi
Centrale Enel
Uno di questi, anche se
qui la VIA è di competenza statale è la centrale enel di Spezia che nella
ristrutturazione degli anni 90 non ebbe la VIA grazie ad una interpretazione
della normativa allora vigente peraltro già allora in contrasto con la
Direttiva europea in materia.
Ebbene interpretando i
principi della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sopra
riportati già in sede di rilascio della nuova AIA (nel 2013) la centrale andava assoggetta a
VIA. Come? Applicando anche qui i principi espressi dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato. Si veda Consiglio di
Stato parere 18/6/2008 n. 1001 che ha ritenuto: “non sia necessario sospendere la AIA e
applicare la VIA in quanto: 1) la VIA – la quale può concludersi con la
c.d. opzione zero, cioè con la rinuncia a realizzare l’impianto - è in se
stessa una valutazione preventiva rispetto alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto; 2) la procedura di VIA è avviata ad istanza del soggetto che si
prefigge di realizzare l’impianto…l’autorità competente, nell’ambito
dell’istruttoria relativa al primo rilascio dell’AIA, approfondisca gli aspetti
di compatibilità ambientale connessi con l’esercizio dell’impianto,”. In
altri termini non serviva andare ad una procedura di VIA formale ma serviva e
si doveva applicare i parametri della VIA all’interno della procedura di AIA e
questo avrebbe reso certamente più stringente la istruttoria di autorizzazione
visto che l’AIA autorizza il modello di
gestione dell’impianto, mentre la VIA mette in rapporto l’impianto con la
specificità ambientale e sanitaria del sito.
Ovviamente questo non si è fatto ma potrebbe sempre essere
attivabile sia in sede di riesame dell’AIA come in caso di un suo rinnovo ma
anche di sospensione della stessa secondo le modalità che ho avuto modo di
spiegare QUI.
Impianto Ferdeghini di Cerri Follo : deposito e recupero rifiuti pericolosi
L'impianto in questione è ai sensi delle lettere r) e t) dell'allegato punto 7 allegato IV allaParte II del DLgs 152/2006 (vedi QUI) sottoponibile quanto meno a procedura di verifica
della applicabilità della VIA ordinaria. Questo avrebbe dovuto accadere, quanto meno, già in sede di modifica della autorizzazione del 2008, trattandosi di modifica sostanziale di impianto esistente. Sostanziale considerato che venivano modificati quantità e tipologia di rifiuti trattati nell'impianto.
Ma questa violazione dei principi della VIA ex post, affermati come abbiamo visto sopra fin
dall’inizio degli anni 2000 dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è continuata anche
successivamente con successive modifiche della autorizzazione che costituivano modifiche
sostanziali visto che cambiavano le tipologie e la quantità di rifiuti trattati dall’impianto:
nel 2009: determina della Provincia del 26/3/2009 n. 41;
nel 2012: determina
della Provincia del 21/6/2012 n. 99;
nel 2014: determina
della Provincia della Spezia del 9/4/2014 n. 216;
nel 2015:
determina della Provincia della Spezia del 3/4/2015 n. 209.
Aggiungo che nel 2010 con determina della Provincia
del 6/10/2010 n. 157 è stata effettuata la volturazione della autorizzazione a
questo impianto, volturazione che non poteva essere effettuata visto che l’impianto
era in una situazione di illegittimità non avendo svolto la VIA ex post.
Nessun commento:
Posta un commento