martedì 19 maggio 2015

La VIA ex post nella giurisprudenza e in Liguria

La Regione Liguria dopo anni di violazioni si è finalmente adeguata ai principi di diritto comunitario e della giurisprudenza nazionale relativamente a quei progetti che non avevano avuto la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), violando all’epoca la normativa in materia  e che ora in sede di rinnovi di autorizzazione o di ampliamenti devono essere sottoposti a VIA per la prima volta nel rispetto della vigente normativa in materia.
Di seguito una illustrazione della  nuova normativa ligure e una prima analisi delle conseguenze anche nel territorio spezzino.


LA VIA EX POST NELLA REGIONE LIGURIA
La legge regionale 12/2015, introducendo il comma 4-bis  all’articolo 2 della legge regionale 38/1998 (vedi QUI), ha introdotto nell’ordinamento giuridico della Regione Liguria la c.d. Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) ex post. Quando usiamo questo termini facciamo riferimento a progetti che quando furono approvati non furono soggetti a VIA o per scelta errata della amministrazione pubblica dell’epoca oppure perché all’epoca la normativa non prevede la applicazione di questa procedura nel caso specifico.

La norma che viene introdotta disciplina due ipotesi di VIA ex post:
1. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione o di modifica sostanziale relative all’esercizio di attività o impianti per i quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. 
2. per i progetti, che non avevano avuto la VIA al momento della autorizzazione ma che avrebbero dovuto averla, ma al contempo non sono interessati da modifiche sostanziali, la procedurali VIA ex post è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all’attività esistente.



LA VIA EX POST NELLA GIURISPRUDENZA PREVALENTE

Corte Costituzionale  120/2010:
“ per gli impianti esistenti prima della scadenza del termine posto agli Stati membri per l'attuazione della DIR sulla VIA, la questione di preventiva valutazione dell'impatto ambientale non si pone.
Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli  impianti  esistenti si pone ove non esista un'autorizzazione, o, in dipendenza dell'avvenuto accertamento di irregolarità dell'impianto, la conseguente revoca dell'autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo é subordinato all'esperimento della procedura di VIA.”

Consiglio di Stato 5715/2004:
“ è razionale sottrarre alla previetà della procedura Via quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale. quella verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva alla entrata in vigore della normativa sulla VIA”

Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008  non si può regolarizzare la via regolarizzando l’autorizzazione al progetto. La sentenza tratta il caso di regolarizzazione di permesso urbanistico di opera che aveva violato la VIA.  Regolarizzando il permesso non può essere aggirata la mancata VIA precedente per cui  VIA  preventiva  e  VIA  "postuma"  devono essere pertanto  perfettamente  simmetriche  e  di  pari  ampiezza  e approfondimento.

Consiglio di Stato 728/2008: VIA ex post condizioni per avviarla. Se c’è regolarizzazione di autorizzazione, sospensione o rinnovo autorizzazione, annullamento della autorizzazione.
Per quanto concerne la mancata procedura di valutazione di impatto ambientale, va precisato che la stessa è un’attività preventiva e non successiva; pertanto, la stessa non può che riferirsi a quei parchi commerciali ancora “in nuce” e non certo a quell’attività, di ricognizione dei parchi commerciali già sostanzialmente esistenti, ove le autorizzazioni commerciali sono state già rilasciate, per i quali una procedura di valutazione di impatto ambientale (che, si ripete, è attività preventiva) non avrebbe senso.”.

TAR Lombardia n. 795 del 4/6/2015: "giudizio reso a posteriori non è in contrasto con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, la quale si preoccupa di chiarire quali conseguenze derivino dalla mancata previa effettuazione della VIA o della verifica di assoggettabilità alla VIA. L’omissione comporta, in generale, la sospensione o l’annullamento dell’autorizzazione, salvo casi eccezionali in cui risulti preferibile per l’interesse pubblico che gli effetti del provvedimento siano conservati, ma il vero vincolo per le autorità e i giudici nazionali è che le conseguenze della violazione del diritto comunitario siano cancellate (v. C.Giust. GS 28 febbraio 2012 C-41/11, Inter-Environnement Wallonie, punto 63). La sospensione o l’annullamento sono quindi soluzioni giuridiche strumentali, il cui scopo è consentire l’applicazione del diritto comunitario, anche attraverso l’effettuazione della valutazione non eseguita in precedenza, o in alternativa attraverso il risarcimento chiesto dai soggetti che abbiano subito pregiudizi a causa dell’omissione (v. C.Giust. Sez. IV 14 marzo 2013 C-420/11, Leth, punto 37; C.Giust. Sez. V 7 gennaio 2004 C-201/02, Wells, punto 65)."



LA NORMATIVA LIGURE ARRIVA MOLTO IN RITARDO: L’ESEMPIO TOSCANO
La Toscana con il comma 6 articolo 43 della legge 10/2010 aveva già da tempo disciplinato la materia, la nuova norma ligure si pone come fotocopia della norma toscana ma con quasi 5 anni di ritardo, la norma ligure infatti è stata pubblicata lo scorso 15 aprile.
La Norma Toscana è interessante non solo perché dimostra per l’ennesima volta i ritardi ingiustificati della Regione Liguria in materia ambientale, ma anche perché stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011 (vedi QUI). Questa sentenza definisci quindi una interpretazione della norma toscana applicabile anche alla recentissima norme ligure visto che quest’ultima è praticamente la fotocopia di quella toscana.
La Corte Costituzionale in quella sentenza affermava due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma:
1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della  direttiva  n.  85/337/CEE  sia  comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione,  nella  loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti
2. la VIA ex post, cioè svolta  in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera. 



CONCLUSIONI ED ALCUNI CASI SPEZZINI 

La necessità che la Regione Liguria regolamenti la procedura della VIA ex post
La nuova normativa ligure andrà applicata anche a tutti quei casi di attività e impianti esistenti che sono stati autorizzati senza alcuna VIA o che di fronte ad una modifica sostanziale dovranno essere sottoposti a VIA secondo la vigente normativa e non certo quella in vigore al tempo della prima autorizzazione.
In questo senso sarà prima di tutto fondamentale che la Regione Liguria regolamenti al più presto le procedura tecniche per questa VIA ex post, ma la nuova  ligure non prevede un termine preciso di tipo ordinatorio nel comma che rinvia a questo regolamento anzi la lettera della norma afferma genericamente che la Regione “può stabilire criteri e indirizzi anche procedurali “.  Tutto questo rischia di lasciare in mano alla totale discrezionalità degli uffici regionali la applicazione della c.d. VIA ex post appena introdotta. E sappiamo bene come in questi anni questo potere sia stato esercitato da questi uffici, basi leggere questa recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 361 del 22/1/2013,  che  annullando il giudizio di VIA della Regione Liguria  afferma: “"tale deliberato....costituisce un’ulteriore testimonianza di un comportamento dell’Amministrazione regionale, per cosi dire, costantemente molto “benevolo” nei confronti dell’iniziativa."
 
Ci sono nella provincia di Spezia casi in cui potrebbe essere applicabile la VIA
ex-post?   Sicuramente si. Facciamo due esempi significativi 

Centrale Enel
Uno di questi, anche se qui la VIA è di competenza statale è la centrale enel di Spezia che nella ristrutturazione degli anni 90 non ebbe la VIA grazie ad una interpretazione della normativa allora vigente peraltro già allora in contrasto con la Direttiva europea in materia.
Ebbene interpretando i principi della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sopra riportati già in sede di rilascio della nuova AIA  (nel 2013) la centrale andava assoggetta a VIA. Come? Applicando anche qui i principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Si veda  Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001 che ha ritenuto: non sia necessario sospendere la AIA e applicare la VIA in quanto:  1) la VIA – la quale può concludersi con la c.d. opzione zero, cioè con la rinuncia a realizzare l’impianto - è in se stessa una valutazione preventiva rispetto alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; 2) la procedura di VIA è avviata ad istanza del soggetto che si prefigge di realizzare l’impianto…l’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria relativa al primo rilascio dell’AIA, approfondisca gli aspetti di compatibilità ambientale connessi con l’esercizio dell’impianto,”. In altri termini non serviva andare ad una procedura di VIA formale ma serviva e si doveva applicare i parametri della VIA all’interno della procedura di AIA e questo avrebbe reso certamente più stringente la istruttoria di autorizzazione visto che l’AIA  autorizza il modello di gestione dell’impianto, mentre la VIA mette in rapporto l’impianto con la specificità ambientale e sanitaria del sito.
Ovviamente questo non si è fatto ma potrebbe sempre essere attivabile sia in sede di riesame dell’AIA come in caso di un suo rinnovo ma anche di sospensione della stessa secondo le modalità che ho avuto modo di spiegare QUI

Impianto Ferdeghini di Cerri Follo : deposito e recupero rifiuti pericolosi
L'impianto in questione è ai sensi delle lettere r) e t) dell'allegato punto 7 allegato IV alla
Parte II del DLgs 152/2006 (vedi QUI) sottoponibile quanto meno a procedura di verifica
della applicabilità della VIA ordinaria.  Questo avrebbe dovuto accadere, quanto meno, già in sede di modifica della autorizzazione del 2008, trattandosi di modifica sostanziale di impianto esistente. Sostanziale considerato che venivano modificati quantità e tipologia di rifiuti trattati nell'impianto.
Ma questa violazione dei principi della VIA ex post, affermati come abbiamo visto sopra fin 
dall’inizio degli anni 2000 dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria,  è continuata anche 
successivamente con successive modifiche della autorizzazione che costituivano modifiche 
sostanziali visto che cambiavano le tipologie e la quantità di rifiuti trattati dall’impianto: 
nel 2009: determina della Provincia del 26/3/2009 n. 41;
nel 2012: determina della Provincia del 21/6/2012 n. 99;
nel 2014: determina della Provincia della Spezia del 9/4/2014 n. 216;
nel 2015: determina della Provincia della Spezia del 3/4/2015 n. 209.

Aggiungo che nel 2010 con determina della Provincia del 6/10/2010 n. 157 è stata effettuata la volturazione della autorizzazione a questo impianto, volturazione che non poteva essere effettuata visto che l’impianto era in una situazione di illegittimità non avendo svolto la VIA ex post.



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