Il
disegno di legge che introduce i delitti ambientali nel nostro codice penale è
stato approvato in via definitiva dal nostro Parlamento
Il disegno di legge (vediQUI) ora approvato definitivamente costituisce sicuramente un passo in avanti rispetto all’attuale quadro che non prevedeva alcun delitto ambientale tanto meno inserito nel codice penale.
A questo disegno di legge, ora approvato definitivamente sono state fatte critiche sia positive che negative.
Il disegno di legge (vediQUI) ora approvato definitivamente costituisce sicuramente un passo in avanti rispetto all’attuale quadro che non prevedeva alcun delitto ambientale tanto meno inserito nel codice penale.
A questo disegno di legge, ora approvato definitivamente sono state fatte critiche sia positive che negative.
Ad esempio viene molto criticato il concetto per cui il disastro ambientale, come reato, sarebbe possibile solo in caso di comportamento abusivo. Non mi pare sia questo il limite più significativo del testo attuale anzi grazie a questa dizione ad esempio il processo di Pitelli sarebbe finito in modo diverso perchè è certo che li la discarica venne esercita abusivamente almeno in parte e questo a prescindere dalla violazione dei limiti di legge sugli inquinanti settoriali (aria e acque in particolare). D'altronde non è neppure vero che usando il termine abusivo si colpirebbero solo le violazioni relative ad attività specificamente autorizzate (vedi per esempio discariche, impianti industriali) visto che resterebbero sempre i reati di abbandono delle sostanze inquinanti anche fuori da attività che non prevedevano inizialmente alcuna autorizzazione.
LA QUESTIONE
DELLA FATTISPECIE DEL NUOVI DELITTI AMBIENTALI
Il
limite vero è un altro presente nella legge appena approvata, limite che
potrebbe produrre problemi ad un processo come quello di Pitelli se all'epoca
il testo di legge attuale fosse stato in vigore ovviamente.
Sto riferendomi a quella che, nel nuovo articolo 452-quater del Codice Penale, è la fattispecie che presuppone l'applicazione del delitto di disastro ambientale: " 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;"....
Ora è chiaro come difficilmente, e per fortuna aggiungo io, un inquinamento possa alterare in modo "irreversibile un ecosistema", mentre altrettanto certo che questo inquinamento potrebbe produrre, anzi quasi sempre produce, danni gravissimi alla salute e ai cittadini , ma in questo caso il nuovo delitto non sarebbe applicabile.
Insomma il nuovo delitto rischia di essere applicabile solo a casi clamorosi di inquinamento su scala amplissima (addirittura ecosistemica) e che colpiscano un numero molto rilevante di persone (vedi l'altro aspetto della fattispecie a cui è applicabile il reato in questione) e non alle migliaia di abusi ambientali che avvengono continuamente nel nostro Paese, non su ambiti amplissimi o su una popolazione numerosa.
Facendo l'esempio di Pitelli con questa fattispecie sarebbe difficile dimostrare la responsabilità penale personale di chi gestì la discarica in modo abusivo (quindi dentro la fattispecie del nuovo delitto) infatti nel sito perimetrato l'inquinamento diffuso non è solo stato prodotto dalla discarica ma anche da altre attività ed inoltre occorrerebbe dimostrare la alterazione irreversibile dell'ecosistema, ma quale? Il golfo, le colline? l'insieme?
Premessa la difficoltà scientifica (peritale per usare un termine tecnico giuridico) di dimostrare la suddetta alterazione, anche se fosse dimostrata ad esempio per il golfo di sicuro la responsabilità penale non potrebbe essere addebitata solo a Duvia e c.
Certo la nuova legge potrebbe compensare il suddetto limite perché in un altro articolo, il 452-bis, introduce nel nostro codice penale il delitto di inquinamento. Qui la fattispecie a presupposto della applicabilità del reato fa riferimento a: "compromissione o un deterioramento significativi e misurabili". Peccato però che le pene in questo caso sarebbero di molto inferiori a quelle del delitto di disastro ambientale.
Sto riferendomi a quella che, nel nuovo articolo 452-quater del Codice Penale, è la fattispecie che presuppone l'applicazione del delitto di disastro ambientale: " 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;"....
Ora è chiaro come difficilmente, e per fortuna aggiungo io, un inquinamento possa alterare in modo "irreversibile un ecosistema", mentre altrettanto certo che questo inquinamento potrebbe produrre, anzi quasi sempre produce, danni gravissimi alla salute e ai cittadini , ma in questo caso il nuovo delitto non sarebbe applicabile.
Insomma il nuovo delitto rischia di essere applicabile solo a casi clamorosi di inquinamento su scala amplissima (addirittura ecosistemica) e che colpiscano un numero molto rilevante di persone (vedi l'altro aspetto della fattispecie a cui è applicabile il reato in questione) e non alle migliaia di abusi ambientali che avvengono continuamente nel nostro Paese, non su ambiti amplissimi o su una popolazione numerosa.
Facendo l'esempio di Pitelli con questa fattispecie sarebbe difficile dimostrare la responsabilità penale personale di chi gestì la discarica in modo abusivo (quindi dentro la fattispecie del nuovo delitto) infatti nel sito perimetrato l'inquinamento diffuso non è solo stato prodotto dalla discarica ma anche da altre attività ed inoltre occorrerebbe dimostrare la alterazione irreversibile dell'ecosistema, ma quale? Il golfo, le colline? l'insieme?
Premessa la difficoltà scientifica (peritale per usare un termine tecnico giuridico) di dimostrare la suddetta alterazione, anche se fosse dimostrata ad esempio per il golfo di sicuro la responsabilità penale non potrebbe essere addebitata solo a Duvia e c.
Certo la nuova legge potrebbe compensare il suddetto limite perché in un altro articolo, il 452-bis, introduce nel nostro codice penale il delitto di inquinamento. Qui la fattispecie a presupposto della applicabilità del reato fa riferimento a: "compromissione o un deterioramento significativi e misurabili". Peccato però che le pene in questo caso sarebbero di molto inferiori a quelle del delitto di disastro ambientale.
DELITTI
AMBIENTALI CON COLPA: RIDUZIONE DELLE PENE
Altro limite è
che relativamente al nuovo delitto di disastro ambientale se commesso con
semplice colpa e non con dolo le pene possono essere ridotte fino a due terzi,
quindi in questo caso la pena massima sarebbe di soli 5 anni. Non solo ma in
caso di solo pericolo di disastro ambientale la pena è ulteriormente diminuita
di un terzo fino ad arrivare ad un massimo di 2 anni e mezzo. Stesse riduzioni anche per il delitto di
inquinamento ambientale dove quindi la pena potrebbe scendere fino ad un
massimo di due anni.
L’aspetto
della riduzione di pene legato all’elemento soggettivo dei nuovi reati è
piuttosto rilevante perché il reato di disastro ambientale commesso con dolo è
più un ipotesi che una reale possibilità, semmai più probabile è il caso del dolo eventuale. Come è noto il dolo eventuale è un tipo di manifestazione del dolo in cui l'agente si rappresenta la
possibilità che l'evento si verifichi e accetta la possibilità che tale fatto
si verifichi. Questione peraltro problematica su cui non mi soffermo in questa sede.
Quindi
è probabile che si applicherà più facilmente la versione colposa del nuovo delitto con relativo
riduzione significativa di pena.
Ulteriori riduzioni di pena
sono previste nel caso del c.d ravvedimento
operoso vale il caso di chi colpevole dei nuovi delitti si adopera per evitare che
l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede
concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al
ripristino dello stato dei luoghi.
Resta infine
applicabile il vecchio delitto di disastro
generico ex articolo 434 del Codice Penale che fino ad ora era utilizzato con
scarso successo peraltro (vedi processo di Pitelli).
COMUNQUE LA
NUOVA LEGGE È UN PASSO IN AVANTI RISPETTO AL QUADRO NORMATIVO FINO AD ORA
VIGENTE
Insomma
forse si poteva fare di più anche se ci sono aspetti positivi se non altro
quello di introdurre nel nostro codice
penale i delitti ambientali, e vi assicuro che per chi come me segue
vertenze ambientali da 30 anni non è cosa da poco.
Infatti
le contravvenzioni rispetto ai delitti
significavano ad esempio:
a)
termini di prescrizione brevi;
b)
impossibilità di fare ricorso a strumenti investigativi penetranti (dal codice
processuale riservati unicamente ai delitti)
c)
ovvero di anticipare la tutela sanzionatoria con misure cautelari reali
(incidenti sui mezzi di produttivi del danno o del patrimonio) o personali (
restrittive cioè della libertà personale ) , anche di tipo interdittivo .
Inoltre,
altro aspetto positivo è l'avere legato
i nuovi delitti ambientali alla responsabilità amministrativa delle imprese
ovviamente condannate per questi delitti con sanzioni pecuniarie pesanti.
Il delitto di
omessa bonifica
Positiva è anche la introduzione, con l’articolo 452-terdecies,
nel Codice Penale del delitto di omessa bonifica. Secondo questo nuovo articolo:
“Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per
ordine del giudice ovvero di una autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al
recupero dello stato dei luoghi è punito
con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
20.000 a euro 80.000.” Si tratta di una novità importante visto che l’articolo 257
del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) prevedeva solo contravvenzioni
riferite a chi non effettua la bonifica dell’inquinamento da esso prodotto dopo
che è stato approvato il progetto di bonifica.
Le sanzioni erano al massimo dell’arresto fino a due anni e della
ammenda fino a 52.000 euro, se si
trattava di rifiuti o sostanze classificate come pericolose.
LA COMPLETA
ATTUAZIONE DELLA DIRETIVA UE SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
Resta
comunque un limite più generale in questa nuova legge, che spero venga
sanato al più presto con altri provvedimenti, e riguarda la completa
applicazione della Direttiva Europea sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del
19 novembre 2008 in GUE n. 328/L del 6/12/2008).
Faccio due esempi:
1. revisione delle pene di molti illeciti ambientali in normative di settore (penso ad esempio alla disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale che riguarda impianti potenzialmente molto inquinanti e con sanzioni al limite del ridicolo)
2. l'applicazione della responsabilità amministrative delle imprese condannate per reati ambientali anche in relazione agli illeciti in materia di:
2.1. autorizzazione integrata ambientale,
2.2. scarico nelle acque di sostanze non classificate meno pericolose ma sicuramente inquinanti,
2.3. abbandono di rifiuti nell'ambiente,
2.3. inquinamento atmosferico: nella attuale versione tutte le fattispecie rimangono fuori, tranne una: l’art. 279 co. 5, ovvero la violazione dei valori limite di emissione se il superamento dei valori determina anche il superamento dei valori di qualità dell’aria. In sostanza non rilevano più, quali reato presupposto, l’emissione che superi i valori limite ma non anche quelli di qualità dell’aria; la violazione di aumento temporaneo delle emissioni e diverse fattispecie incentrate sull’omessa comunicazione di messa in esercizio o di dati relativi alle emissioni in atmosfera.
Il tutto mentre si ammette la responsabilità amministrativa delle imprese per illeciti formali come quelli sui documenti per la tracciabilità dei rifiuti.
Faccio due esempi:
1. revisione delle pene di molti illeciti ambientali in normative di settore (penso ad esempio alla disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale che riguarda impianti potenzialmente molto inquinanti e con sanzioni al limite del ridicolo)
2. l'applicazione della responsabilità amministrative delle imprese condannate per reati ambientali anche in relazione agli illeciti in materia di:
2.1. autorizzazione integrata ambientale,
2.2. scarico nelle acque di sostanze non classificate meno pericolose ma sicuramente inquinanti,
2.3. abbandono di rifiuti nell'ambiente,
2.3. inquinamento atmosferico: nella attuale versione tutte le fattispecie rimangono fuori, tranne una: l’art. 279 co. 5, ovvero la violazione dei valori limite di emissione se il superamento dei valori determina anche il superamento dei valori di qualità dell’aria. In sostanza non rilevano più, quali reato presupposto, l’emissione che superi i valori limite ma non anche quelli di qualità dell’aria; la violazione di aumento temporaneo delle emissioni e diverse fattispecie incentrate sull’omessa comunicazione di messa in esercizio o di dati relativi alle emissioni in atmosfera.
Il tutto mentre si ammette la responsabilità amministrativa delle imprese per illeciti formali come quelli sui documenti per la tracciabilità dei rifiuti.
CONCLUSIONI….. PER IL MOMENTO
Insomma
c'è ancora molto da fare in materia di prevenzione degli illeciti ambientali, la nuova legge quindi può essere solo un inizio,
almeno lo si spera.
Tornerò su questa legge per una disamina puntuale di tutti gli aspetti che non sono limitati alle questioni sopra riportate. Mi riferisco a tutta la problematica dei ravvedimenti, del ripristino, della omessa bonifica, dell'esercizio della azione di danno ambientale.
Tornerò su questa legge per una disamina puntuale di tutti gli aspetti che non sono limitati alle questioni sopra riportate. Mi riferisco a tutta la problematica dei ravvedimenti, del ripristino, della omessa bonifica, dell'esercizio della azione di danno ambientale.
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