Con il Decreto del Ministero Ambiente del 30 marzo 2015 sono state approvate le linee guida per lo
svolgimento da parte delle Regioni delle Procedure di Verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA). Le Linee Guida sono direttamente applicabili in ogni Regione dallo scorso 26 aprile.
Di seguito sintetizzo le principali novità delle
Linee Guida, concludendo con una valutazione delle conseguenze che le stesse
avranno sulla Regione Liguria ed in particolare su alcuni casi specifici della
Provincia di Spezia, non senza sottolineare i ritardi comunque enormi della
nostra Regione (oltre che del nostro Stato) nel recepire ma soprattutto nell’applicare
compiutamente la normativa sulla VIA nel territorio ligure.
A chi è interessato ad un approfondimento completo del Decreto e delle Linee Guida, rinvio al Paper linkato nella sezione approfondimento LA NORMATIVA SULLA VAS VIA AIA con il titolo Linee Guida Procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA
Il Decreto qui esaminato sana le procedure di
infrazione (due) che la Commissione della Ue aveva aperto da tempo contro
l’Italia in quanto disciplinava la Verifica di VIA di competenza regionale in
modo molto permissivo.
In particolare la UE contestava due aspetti della
normativa nazionale e quindi di conseguenza regionale:
1.
l’uso anomalo delle soglie quantitative al di sotto
delle quali le Regioni potevano non applicare neppure la procedure di verifica
di VIA. Per cui per fare un esempio si arrivava a non applicare la VIA ad un
porticciolo turistico solo perché il progetto non raggiungeva il numero di
barche previsto dalla normativa nazionale o regionale e questo a prescindere
dall’impatto complessivo dello stesso;
2. l’utilizzo parziale, quindi non integrato, di tutti i criteri di valutazione per lo
svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA previsti dall’allegato V
della normativa italiana (DLgs 152/2006).
LE
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LINEE GUIDA
Le
Linee Guida:
1.definiscono
meglio le tre categorie generali[1] di criteri
di verifica di applicabilità della VIA riportati nell’allegato V alla Parte II
del DLgs 152/206 (norma quadro in materia di VIA oltre che testo unico
ambientale)
2. specificano i
criteri delle tre categorie generali.
3. riducono in
modo consistente le soglie quantitative al di sotto delle quali non si deve applicare
la procedura di verifica di VIA
Il
tutto tenuto conto dei principi che emergono dalla giurisprudenza comunitaria e
nazionale che ricordo sinteticamente
sono i seguenti:
1.La
procedura di verifica deve essere svolta
effettivamente e questo deve risultare dagli atti istruttori e non solo dalla
pubblicazione formale della decisione che conclude detta procedura
2.
Tenere conto di tutti i criteri di verifica ex allegato III alla Direttiva
3. No
all’esclusione di intere categorie di opere usando impropriamente le soglie
quantitative o addirittura esclusioni ex lege senza valutazione caso per caso
4.
Il parametro delle soglie deve essere integrato con quello della ubicazione per
escludere l’applicazione della VIA, cioè con il sito specifico dove il progetto dovrebbe
essere realizzato
6.
evitare di usare le soglie quantitative per frazionare il progetto e quindi
aggirare così la applicabilità della procedura di verifica o addirittura la stessa
procedura di VIA ordinaria
IN PARTICOLARE LA MIGLIORE DEFINIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE
DELL’IMPATTO CUMULATIVO
L’impatto
cumulativo è uno dei criteri che le Linee Guida precisano meglio ai fini dello
svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di un
progetto.
Definizione
di impatto cumulativo
Per
impatto cumulativo si intende sinteticamente la somma degli impatti che il
nuovo progetto da sottoporre a VIA può produrre con impianti e/o attività inquinanti e già presenti nel sito.
Definizione di
ambito territoriale all’interno del quale valutare l’impatto cumulativo
Secondo
le Linee Guida l'ambito territoriale,
cioè l’area all’interno della quale si devono considerare le attività esistenti
come potenzialmente cumulative con il progetto sottoposto a verifica di VIA, è
definito dalle autorità
regionali competenti alla VIA, in base alle diverse tipologie
progettuali e ai
diversi contesti localizzativi.
In
particolare le Regioni dovranno definire tale ambito rispettando i principi che emergono dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale
(vedi paragrafo 4.2. del Paper linkato all'inizio del presente post) e cioè:
1. si dovrà evitare la frammentazione artificiosa di un
progetto, di fatto riconducibile ad un
progetto unitario,
2. si dovrà evitare che la valutazione dei potenziali
impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza
tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione
con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.
Solo
se le Autorità regionali competenti alla VIA non definiranno autonomamente tale
ambito territoriale, le Linee Guida prevedono che l’ambito venga così
delimitato:
1.
una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del
tracciato);
2.
una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro
esterno dell'area occupata dal progetto proposto).
La
sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione
del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate
nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/200.
Gestione
informazioni impianti esistenti e impatto cumulativo
Molto
significativa anche la affermazione delle Linee Guida secondo cui: “Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti
proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire
un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e
delle amministrazioni interessate”.
Questa
affermazione delle Linee Guida, in sede applicativa da parte delle Regioni o
enti locali sub delegati in materia di VIA, andrà meglio specificata e sistematizzata sotto il
profilo amministrativo in modo da evitare che il quadro dei progetti
autorizzati esistenti nonché del loro impatto in atto e dei relativi possibili
effetti cumulativi non sia oggetto di una trattativa ristretta tra Autorità
Competente alla VIA e Proponente del progetto ma rientri pienamente nella
istruttoria pubblica che sottende alla decisione sulla Verifica di
assoggettabilità. Questo è possibile se il compito indicato sopra dalle Linee
Guida si inserisce all’interno della attuazione degli obblighi della normativa
generale nazionale ( ma di derivazione comunitaria) come quella sulle banche
dati ambientali ex DLgs 195/2005[2] o dei
registri delle emissioni inquinanti di ogni attività presente sul territorio interessato (ex Regolamento UE 166 del 2006[3])
LOCALIZZAZIONE
DEI PROGETTI NELLE AREE CONSIDERATE SENSIBILI
Le
Linee Guida in relazione al criterio della sensibilità delle aree interessate
dal progetto per misurarne l’impatto e quindi valutarne la applicabilità della
VIA attraverso la procedura di verifica, stabiliscono che per dette aree
sensibili le soglie previste per le categorie di opere ex allegato IV siano
ridotte del 50%.
Le 8 categorie generali di aree sensibili indicate dalle Linee Guida sono quelle indicate dall’allegato V:
Zone umide,
Zone costiere,
Zone montuose e forestali,
Riserve e parchi naturali,
zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale,
Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE,
Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati (in particolare quelli della normativa sulla qualità dell'aria),
Zone a forte densità demografica,
Zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Le 8 categorie generali di aree sensibili indicate dalle Linee Guida sono quelle indicate dall’allegato V:
Zone umide,
Zone costiere,
Zone montuose e forestali,
Riserve e parchi naturali,
zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale,
Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE,
Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati (in particolare quelli della normativa sulla qualità dell'aria),
Zone a forte densità demografica,
Zone di importanza storica, culturale o archeologica.
LA
NUOVA DIRETTIVA SULLA VIA INTEGRA I
CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ : IN PARTICOLARE IL RISCHIO
SANITARIO
La
nuova Direttiva sulla VIA 2014/52/UE ha
modificato la Direttiva 2011/92/UE. In particolare ha integrato i criteri per
lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA.
Quindi
il sopra citato allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006, come pure le Linee Guida
sopra descritte, dovranno essere
aggiornati alle novità introdotte dalla
nuova Direttiva in sede di recepimento che dovrà avvenire entro il 16 marzo
2017.
In
particolare la novità più rilevante è quella di avere introdotto tra i criteri
per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto
quello: “dei rischi per la salute umana”.
Questo
conferma il rilievo che il parametro della salute dei cittadini ha assunto nei
processi decisionali in materia ambientale come peraltro avevo già rilevato per altre
procedure come quella di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione
ambientale strategica (VAS) vedi QUI, ma anche QUI, quest'ultimo relativamente
agli interventi della magistratura amministrativa.
LE LINEE GUIDA E LA REGIONE LIGURIA: ESEMPI APPLICATIVI E CRITICITÀ
La
revisione di criteri come quello dell’impatto cumulativo o delle aree sensibili
introdotta dalle Linee Guida sopra descritte, come pure quello del rischio
sanitario, dovranno comportare una profonda revisione nella applicazione della
VIA anche nella Regione Liguria. Spesso gli Uffici competenti della Regione Liguria,
sia sotto il profilo normativo (mancato adeguamento alla evoluzione della
normativa comunitaria e nazionale) sia ancora di più a livello applicativo, hanno
interpretato in modo eccessivamente permissivo la normativa sulla VIA compresa
la procedura di Verifica di assoggettabilità.
Gli esempi si sprecano:
1.
Centri commerciali senza VIA
attraverso soglie elevate sulle aree occupate al di sotto delle quali non si
applica la VIA, vedi QUI;
2.
La vicenda dell’ampliamento dell’Ipercoop
di Sarzana che la Regione non voleva mandare a VIA in quanto modifica di
una attività esistente, vedi QUI, progetto per ora accantonato per strategia aziendali, ma non certo perché bocciato
dalla Regione.
3.
La mancata previsione, nella attuale normativa ligure, del coinvolgimento
del pubblico, almeno nella forma di osservazioni nella procedura di
Verifica di assoggettabilità a VIA, vedi QUI.
I
nuovi criteri di valutazione della applicabilità della VIA, come abbiamo visto
sopra avrebbero potuto essere applicati anche prima delle Linee Guida ora
introdotte dal Decreto Ministeriale sopra descritto; sarebbe bastato applicare
i principi della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale e del
Consiglio di Stato.
Se
fossero stati applicati correttamente probabilmente impianti come quello di
Saliceti (trattamento rifiuti) sarebbero stati valutati diversamente, così come
la VIA sul Piano Regolatore del Porto, per fare due esempi ancora di attualità.
Ma
ora non ci sono
più scuse con queste nuove Linee Guida!
Anzi
i criteri sopra descritti dovranno essere applicati sia ai nuovi interventi in
discussione nel nostro territorio come quello della ipotizzata discarica di servizio di Saturnia (e
sarà interessante vedere come verranno applicati i criteri dell’impatto
cumulativo e del rischio sanitario in quella zona), o per i nuovo interventi di banchinamento del porto di Spezia.
Ma
i suddetti nuovi criteri si applicheranno anche alle modifiche e/o adeguamento
degli impianti esistenti alla normativa sulla VIA.
Quello
della modifica e/o adeguamento alla VIA non svolta in precedenza, era già
disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale (con pronunciamenti chiari
della giurisprudenza comunitaria e nazionale), ma ora è anche legge regionale
Ligure (vedi Legge regionale 12/2015 comma articolo 18). Questa disciplina può sicuramente riguardare
impianti di trattamento rifiuti, nella provincia spezzina, che non hanno avuto
la VIA (impianto Ferdeghini in
località Cerri Comune di Follo) ma anche di quelli che devono essere adeguati
per l’impatto sanitario che stanno producendo (impianto in località Saliceti
Comune di Vezzano Ligure) o più recentemente l'autorizzato impianto mobile di trattamento dei fanghi oleosi recuperati in mare.
[1] 1. Caratteristiche dei progetti -
2.Localizzazione dei progetti - 3.Caratteristiche dell’impatto
potenziale
[2] Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
[3] relativo all'istituzione di un
registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e
che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio – attuato in
Italia con DPR 157/2011.
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