domenica 17 maggio 2015

Novità sulla VIA: fine delle scuse per la Regione Liguria

Con il Decreto del Ministero Ambiente del 30 marzo 2015 sono state approvate le linee guida per lo svolgimento da parte delle Regioni delle Procedure di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA). Le Linee Guida sono direttamente applicabili in ogni Regione dallo scorso 26 aprile. 

Di seguito sintetizzo le principali novità delle Linee Guida, concludendo con una valutazione delle conseguenze che le stesse avranno sulla Regione Liguria ed in particolare su alcuni casi specifici della Provincia di Spezia, non senza sottolineare i ritardi comunque enormi della nostra Regione (oltre che del nostro Stato) nel recepire ma soprattutto nell’applicare compiutamente la normativa sulla VIA nel territorio ligure. 
A chi è interessato ad un approfondimento completo del Decreto e delle Linee Guida, rinvio al Paper linkato nella sezione approfondimento LA NORMATIVA SULLA VAS VIA AIA con il titolo  Linee Guida Procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA



Il Decreto qui esaminato sana le procedure di infrazione (due) che la Commissione della Ue aveva aperto da tempo contro l’Italia in quanto disciplinava la Verifica di VIA di competenza regionale in modo molto permissivo.

In particolare la UE contestava due aspetti della normativa nazionale e quindi di conseguenza regionale:
1. l’uso anomalo delle soglie quantitative al di sotto delle quali le Regioni potevano non applicare neppure la procedure di verifica di VIA. Per cui per fare un esempio si arrivava a non applicare la VIA ad un porticciolo turistico solo perché il progetto non raggiungeva il numero di barche previsto dalla normativa nazionale o regionale e questo a prescindere dall’impatto complessivo dello stesso;
2. l’utilizzo parziale, quindi non integrato,  di tutti i criteri di valutazione per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA previsti dall’allegato V della normativa italiana (DLgs 152/2006).


LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LINEE GUIDA

Le Linee Guida:
1.definiscono meglio le tre categorie generali[1] di criteri di verifica di applicabilità della VIA riportati nell’allegato V alla Parte II del DLgs 152/206 (norma quadro in materia di VIA oltre che testo unico ambientale)
2. specificano i criteri delle tre categorie generali.
3. riducono in modo consistente le soglie quantitative al di sotto delle quali non si deve applicare la procedura di verifica di VIA

Il tutto tenuto conto dei principi che emergono dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale che ricordo sinteticamente sono i seguenti:
1.La procedura di verifica  deve essere svolta effettivamente e questo deve risultare dagli atti istruttori e non solo dalla pubblicazione formale della decisione che conclude detta procedura
2. Tenere conto di tutti i criteri di verifica ex allegato III alla Direttiva
3. No all’esclusione di intere categorie di opere usando impropriamente le soglie quantitative o addirittura esclusioni ex lege senza valutazione caso per caso  
4. Il parametro delle soglie deve essere integrato con quello della ubicazione per escludere l’applicazione della VIA, cioè con il sito specifico dove il progetto dovrebbe essere realizzato
6. evitare di usare le soglie quantitative per frazionare il progetto e quindi aggirare così la applicabilità della procedura di verifica o addirittura la stessa procedura di VIA ordinaria



IN PARTICOLARE LA MIGLIORE DEFINIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO CUMULATIVO
L’impatto cumulativo è uno dei criteri che le Linee Guida precisano meglio ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto.  

Definizione di impatto cumulativo
Per impatto cumulativo si intende sinteticamente la somma degli impatti che il nuovo progetto da sottoporre a VIA può produrre con impianti e/o attività  inquinanti e già presenti nel sito.


Definizione di ambito territoriale all’interno del quale valutare l’impatto cumulativo
Secondo le Linee Guida l'ambito territoriale, cioè l’area all’interno della quale si devono considerare le attività esistenti come potenzialmente cumulative con il progetto sottoposto a verifica di VIA, è definito  dalle  autorità  regionali competenti alla VIA, in base alle diverse tipologie progettuali  e  ai  diversi contesti localizzativi.
In particolare  le Regioni dovranno definire tale ambito rispettando i principi che emergono dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale (vedi paragrafo 4.2. del Paper linkato all'inizio del presente post) e cioè:  
1. si dovrà  evitare la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un  progetto  unitario,
2. si dovrà  evitare che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento  senza  tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Solo se le Autorità regionali competenti alla VIA non definiranno autonomamente tale ambito territoriale, le Linee Guida prevedono che l’ambito venga così delimitato:  
1. una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
2. una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/200.


Gestione informazioni impianti esistenti e impatto cumulativo
Molto significativa anche la affermazione delle Linee Guida secondo cui: “Le autorità competenti  provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati  secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate”.
Questa affermazione delle Linee Guida, in sede applicativa da parte delle Regioni o enti locali sub delegati in materia di VIA, andrà  meglio specificata e sistematizzata sotto il profilo amministrativo in modo da evitare che il quadro dei progetti autorizzati esistenti nonché del loro impatto in atto e dei relativi possibili effetti cumulativi non sia oggetto di una trattativa ristretta tra Autorità Competente alla VIA e Proponente del progetto ma rientri pienamente nella istruttoria pubblica che sottende alla decisione sulla Verifica di assoggettabilità. Questo è possibile se il compito indicato sopra dalle Linee Guida si inserisce all’interno della attuazione degli obblighi della normativa generale nazionale ( ma di derivazione comunitaria) come quella sulle banche dati ambientali ex DLgs 195/2005[2] o dei registri delle emissioni  inquinanti di ogni attività presente sul territorio interessato (ex Regolamento UE 166 del 2006[3])



LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI NELLE AREE CONSIDERATE SENSIBILI
Le Linee Guida in relazione al criterio della sensibilità delle aree interessate dal progetto per misurarne l’impatto e quindi valutarne la applicabilità della VIA attraverso la procedura di verifica, stabiliscono che per dette aree sensibili le soglie previste per le categorie di opere ex allegato IV siano ridotte del 50%. 
Le 8 categorie generali di aree sensibili indicate dalle Linee Guida sono quelle indicate dall’allegato V: 
Zone umide, 
Zone costiere, 
Zone montuose e forestali, 
Riserve e parchi naturali, 
zone classificate o  protette ai sensi della normativa nazionale, 
Zone  protette  speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, 
Zone nelle quali gli standard  di  qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati (in particolare quelli della normativa sulla qualità dell'aria), 
Zone a forte densità demografica, 
Zone di importanza storica, culturale o archeologica.



LA NUOVA DIRETTIVA SULLA VIA  INTEGRA I CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ : IN PARTICOLARE IL RISCHIO SANITARIO
La nuova Direttiva sulla VIA 2014/52/UE  ha modificato la Direttiva 2011/92/UE. In particolare ha integrato i criteri per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA.
Quindi il sopra citato allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006, come pure le Linee Guida sopra descritte,  dovranno essere aggiornati alle  novità introdotte dalla nuova Direttiva in sede di recepimento che dovrà avvenire entro il 16 marzo 2017.
In particolare la novità più rilevante è quella di avere introdotto tra i criteri per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto quello: “dei rischi per la salute umana”.

Questo conferma il rilievo che il parametro della salute dei cittadini ha assunto nei processi decisionali in materia ambientale  come peraltro avevo già rilevato per altre procedure come quella di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS)  vedi  QUIma anche QUI, quest'ultimo relativamente agli interventi della magistratura amministrativa.



LE LINEE GUIDA E LA REGIONE LIGURIA: ESEMPI APPLICATIVI E CRITICITÀ
La revisione di criteri come quello dell’impatto cumulativo o delle aree sensibili introdotta dalle Linee Guida sopra descritte, come pure quello del rischio sanitario, dovranno comportare una profonda revisione nella applicazione della VIA anche nella Regione Liguria. Spesso gli Uffici competenti della Regione Liguria, sia sotto il profilo normativo (mancato adeguamento alla evoluzione della normativa comunitaria e nazionale) sia ancora di più a livello applicativo, hanno interpretato in modo eccessivamente permissivo la normativa sulla VIA compresa la procedura di Verifica di assoggettabilità.

Gli esempi si sprecano:
1. Centri commerciali senza VIA attraverso soglie elevate sulle aree occupate al di sotto delle quali non si applica la VIA, vedi QUI;   
2. La vicenda dell’ampliamento dell’Ipercoop di Sarzana che la Regione non voleva mandare a VIA in quanto modifica di una attività esistente, vedi QUIprogetto per ora accantonato per strategia aziendali, ma non certo perché bocciato dalla Regione.
3. La mancata previsione, nella attuale normativa ligure,  del coinvolgimento del pubblico, almeno nella forma di osservazioni nella procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, vedi QUI

I nuovi criteri di valutazione della applicabilità della VIA, come abbiamo visto sopra avrebbero potuto essere applicati anche prima delle Linee Guida ora introdotte dal Decreto Ministeriale sopra descritto; sarebbe bastato applicare i principi della giurisprudenza comunitaria, della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.

Se fossero stati applicati correttamente probabilmente impianti come quello di Saliceti (trattamento rifiuti) sarebbero stati valutati diversamente, così come la VIA sul Piano Regolatore del Porto, per fare due esempi ancora di attualità.

Ma ora non ci sono più scuse con queste nuove Linee Guida!

Anzi i criteri sopra descritti dovranno essere applicati sia ai nuovi interventi in discussione nel nostro territorio come quello della ipotizzata discarica di servizio di Saturnia (e sarà interessante vedere come verranno applicati i criteri dell’impatto cumulativo e del rischio sanitario in quella zona),  o per i nuovo interventi di banchinamento del porto di Spezia.

Ma i suddetti nuovi criteri si applicheranno anche alle modifiche e/o adeguamento degli impianti esistenti alla normativa sulla VIA.

Quello della modifica e/o adeguamento alla VIA non svolta in precedenza, era già disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale (con pronunciamenti chiari della giurisprudenza comunitaria e nazionale), ma ora è anche legge regionale Ligure (vedi Legge regionale 12/2015 comma articolo 18).  Questa disciplina può sicuramente riguardare impianti di trattamento rifiuti, nella provincia spezzina, che non hanno avuto la VIA (impianto Ferdeghini in località Cerri Comune di Follo) ma anche di quelli che devono essere adeguati per l’impatto sanitario che stanno producendo (impianto in località Saliceti Comune di Vezzano Ligure) o più recentemente l'autorizzato impianto mobile di trattamento dei fanghi oleosi recuperati in mare. 






[1]      1. Caratteristiche dei progetti   -  2.Localizzazione dei progetti  -  3.Caratteristiche dell’impatto potenziale   
[2]  Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
[3] relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio – attuato in Italia con DPR 157/2011. 


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