La nuova disciplina dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale ( di seguito AIA, per un esame approfondito vedi QUI) ha introdotto l’obbligo, per
le installazioni soggette a questa autorizzazione, di elaborare un documento
definito RELAZIONE
DI RIFERIMENTO.
In questo post spiego il significato e la funzione di questa Relazione e come attualmente non sia applicata in alcuni impianti spezzini a rilevante impatto ambientale (potenziale e reale).
CHE COSA È LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Secondo la nuova lettera
f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio
dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione
al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi
rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e
il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto
all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo
comma, introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente
commento specifica quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex
post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è
stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs
152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque
sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti,
necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo
stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”
A COSA SERVE LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La Relazione di
Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione
preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività
soggetta ad AIA
2. di ripristino nel
caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla
installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro
iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio
dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie
Insomma questa relazione
costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del
sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al
sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014)
solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al
territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli
poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della
installazione.
La redazione della RdR
riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle
relative alle installazioni esistenti
I TEMPI DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DELLA RELAZIONE DI
RIFERIMENTO
Per le installazione che
non avevano l’AIA (nuove) al 7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento
deve essere presentata al momento della domanda di AIA,
Per le installazioni che
avevano l’AIA (esistenti) di competenza del Ministero dell’Ambiente al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata
entro il 7 gennaio 2016.
Per le installazione
che sono soggette ad AIA di competenza delle Regioni o Provincie delegate entro
il 7 aprile (quindi termine scaduto) devono presentare un documento atto a
verificare la necessità di stendere la Relazione di Riferimento.
GLI IMPIANTI SPEZZINI SOGGETTI AD AIA: LE
SCADENZE DI ADEMPIMENTO
Quindi per fare degli
esempi di impianti spezzini soggetti ad AIA
La centrale enel di Spezia (AIA statale) deve presentare la relazione
entro il 7 gennaio 2016
Il rigassificatore di Panigaglia -Portovenere (AIA Provincia della
Spezia) doveva avere già presentato la verifica della necessità di stendere la
Relazione di Riferimento entro lo scorso 7 aprile. Occorre precisare che successivamente il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2 che questo termine decorre dalla data del 7 gennaio 2015 per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale
Per l’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti – Vezzano Ligure la
domanda di AIA (come ho spiegato nell’ultima parte di questo post, vedi QUI) entro il 7 Settembre 2014 il
gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la
domanda di AIA e insieme con quella (trattandosi di installazione
soggetta a AIA regionale, Provincia per la precisione) la verifica dell’obbligo di stendere la
relazione di riferimento.
CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE
SCADENZE SOPRA ELENCATE
Come ha chiarito in
apposita Circolare del 27/10/2014 il Ministro dell’Ambiente, la Relazione di
Riferimento e quindi anche la Verifica dell’obbligo di stenderla, costituiscono
un vincolo procedurale fondamentale per l’avvio della procedura di rilascio
dell’AIA o per il suo rinnovo o revisione.
Quindi l’ìmpianto di Saliceti se non ha rispettato le suddette scadenze attualmente è fuorilegge. L’Autorità
competente dovrebbe quando meno averli già diffidati ad adempiere e nel caso
non lo facessero si potrebbe arrivare anche alla sospensione dell’Autorizzazione
in corso.
LE INDADEMPIENZE DELLA REGIONE LIGURIA
Ovviamente mentre altre Regioni (vedi QUI) hanno disciplinato le modalità con le quali le installazioni soggette all'AIA di loro competenza, dovranno adeguarsi agli obblighi relativi alla Relazione di Riferimento, la Regione Liguria dorme sonni tranquilli.
Ovviamente mentre altre Regioni (vedi QUI) hanno disciplinato le modalità con le quali le installazioni soggette all'AIA di loro competenza, dovranno adeguarsi agli obblighi relativi alla Relazione di Riferimento, la Regione Liguria dorme sonni tranquilli.
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