venerdì 8 maggio 2015

AIA : scadenze violate da Rigassificatore e impianto rifiuti di Saliceti

La nuova disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ( di seguito AIA, per un esame approfondito vedi QUIha introdotto l’obbligo, per le installazioni soggette a questa autorizzazione, di elaborare un documento definito RELAZIONE DI RIFERIMENTO.

In questo post spiego il significato e la funzione di questa Relazione e come attualmente non sia applicata in alcuni impianti spezzini a rilevante impatto ambientale (potenziale e reale). 



CHE COSA È LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In  particolare questo ultimo comma, introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”



A COSA SERVE LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:
1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie

Insomma questa relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione. 
La redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle relative alle installazioni esistenti



I TEMPI DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
Per le installazione che non avevano l’AIA (nuove) al  7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento deve essere presentata al momento della domanda di AIA,
Per le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) di competenza del Ministero dell’Ambiente  al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016.
Per le  installazione che sono soggette ad AIA di competenza delle Regioni o Provincie delegate entro il 7 aprile (quindi termine scaduto) devono presentare un documento atto a verificare la necessità di stendere la Relazione di Riferimento.



GLI IMPIANTI SPEZZINI SOGGETTI AD AIA: LE SCADENZE DI ADEMPIMENTO  
Quindi per fare degli esempi di impianti spezzini soggetti ad AIA

La centrale enel di Spezia (AIA statale) deve presentare la relazione entro il 7 gennaio 2016

Il rigassificatore di Panigaglia -Portovenere (AIA Provincia della Spezia) doveva avere già presentato la verifica della necessità di stendere la Relazione di Riferimento entro lo scorso 7 aprile. Occorre precisare che successivamente il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2  che questo termine decorre dalla data del  7 gennaio 2015 per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale

Per l’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti – Vezzano Ligure la domanda di AIA (come ho spiegato nell’ultima parte di questo post, vedi QUIentro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA e insieme con quella (trattandosi di installazione soggetta a AIA regionale, Provincia per la precisione)  la verifica dell’obbligo di stendere la relazione di riferimento.  



CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE SOPRA ELENCATE
Come ha chiarito in apposita Circolare del 27/10/2014 il Ministro dell’Ambiente, la Relazione di Riferimento e quindi anche la Verifica dell’obbligo di stenderla, costituiscono un vincolo procedurale fondamentale per l’avvio della procedura di rilascio dell’AIA o per il suo rinnovo o revisione.  

Quindi  l’ìmpianto di Saliceti se non ha rispettato le suddette scadenze attualmente è fuorilegge. L’Autorità competente dovrebbe quando meno averli già diffidati ad adempiere e nel caso non lo facessero si potrebbe arrivare anche alla sospensione dell’Autorizzazione in corso.



LE INDADEMPIENZE DELLA REGIONE LIGURIA
Ovviamente mentre altre Regioni (vedi QUI)  hanno disciplinato le modalità con le quali le installazioni soggette all'AIA di loro competenza, dovranno adeguarsi agli obblighi relativi alla Relazione di Riferimento, la Regione Liguria dorme sonni tranquilli. 

Nessun commento:

Posta un commento